di cui al precedente articolo 64, nelle località fis sate, rispettivamente dalle autorità militari competenti, e comunicate, a tempo debito, alle prefetture ed ai Comuni dai Comandi di corpo d'armata territoriali. Se il capo verrà prelevato, e la presenta zione è avvenuta a tempo debito, spetta al proprietario un premio, che fisserà la com missione stessa, nella misura compresa fra 1/40 e 1/20 del valore attribuito al detto ca po se si tratta di autoveicoli e natanti a motore, e nella misura fra
dolosamente inservibile. Per gli autoveicoli, natanti a motore ed aeronavi, che (presentati in tempo) saranno anche provvisti degli altri speciali accesso ri, utensili, parti di ricambio, materiali va ri, combustibili e lubrificanti, espressamente specificati nel manifesto di chiamata o nel l'avviso personale di presentazione, i pro prietari riceveranno un secondo premio ana logo a quello stabilito nel precedente arti colo 73, purché i due premi non superino complessivamente la somma di Lire 400. Art
. 75. I Comandi di corpo d'armata territoriali e le altre autorità militari all'uopo incari cate, stabiliranno i centri di affluenza, pei vari capi già precettati, in modo che i sin goli proprietari possano normalmente giun gervi in una sola giornata di marcia ordi naria, considerata di 30 km, per la presen tazione di quadrupedi, bardature^ veicoli a trazione animale, natanti a vela ed a remi e per locomotive stradali, gli autoveicoli a vapore ed elettrici; di chilometri 50 per gli autocarri pesanti della
portata, superiore a 3500 chilogr., per gli autocarri con ruote metalliche e per i natanti a motore; di chi lometri 70 per tutti gli autoveicoli con anel li di gomma alle ruote; e di chilometri 100 per tuti gli altri autoveicoli, nonché per le aeronavi quando, eccezionalmente, queste ultime non siano prelevate nei rispettivi hangars, come prescrive il precedente arti colo 72. Art. 76. Ai proprietari dei capi precettati, di cui ai precedenti articoli; che debbono presen tarli alla Commissione