29 items found
Sort by:
Relevance
Relevance
Publication year ascending
Publication year descending
Title A - Z
Title Z - A
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_01_1923/BT_1923_01_31_24_object_3220404.png
Page 24 of 60
Date: 31.01.1923
Physical description: 60
, per guasti importanti o per lo stato di generale deterioramento, non possono essere presentati alla Commis sione. I proprietari di questi autoveicoli debbono presentare una dichiarazione scrit ta, rilasciata dal garage o dall'officina pres so la quale la macchina è custodita o in ri parazione, ovvero che ha constatato i gua sti esistenti. Tale dichiarazione sarà vidima ta dal competente ufficio di Pretura, che provvederà nel modo-più opportuno al ne cessario controllo. Art. 92. I proprietari

AUTOVEICOLI CHE NON DEVONO ES SERE PRESENTANTI ALLE COMMIS SIONI PROVINCIALI DI REQUISIZIONE Art. 91. Oltre agli autoveicoli specificati nell'arti colo 2 della legge, non debbono essere pre sentati alle Commissioni provinciali di re quisizione: a) tutti quelli già dichiarati, in preceden ti riviste, non atti ad essere utilmente im piegati nei vari servizi dell'esercito; b) tutti quei tipi speciali di autoveicoli che verranno specificati nel manifesto gene rale di chiamata; c) tutti quelli che

di autoveicoli contemplati dalla lettera f) dell'articolo '2 della legge, che alla data in cui viene indetta la requisi zione non si trovano già in servizio con la la loro macchina, per ottenere l'esenzione concessa dalla legge stessa dovranno presen tare il certificato di ammissione nel corpo volontari ciclisti e automobilisti, stato loro rilasciato a senso dell'articolo 22 dello speciale regolamento di detto Corpo. Art. 93. I proprietari che all'atto della chiamata avessero i loro autoveicoli soggetti

a requi sizione fuori del territorio del Regno e non potessero farveli rientrare a< tempo debito, ne informeranno gli uffici di • Prefettura presso i quali i rispettivi autoveicoli sono iscritti. NOTIFICAZIONE DA FARSI DALLE DOGANE DI FRONTEIRA Art. 94. Le dogane di frontiera dovranno da parte loro, appena indetta la mobiitazione, notifi care alle Prefetture, nella cui provincia abi tualmente risiedono autoveicoli, pei quali esse dogane hanno rilasciato la bolletta di temporanea esportazione, tutti

e muli e degli autoveicoli, o quelle del titolo VIII r bo si tratta di semplice noleggio, in quanto tali norme sono applicabili ai predetti capi. REQUISIZIONE PER CIRCOSTANZE SPECIALI IN DETERMINATE ZONE - DEL TERRITORIO DEL REGNO Art. 96. E' in facoltà del Ministero della guerra di ordinare, in determinate zone del Regno, la requisizione generale di tutte le specie di mezzi di trasporto contemplate nell'art. 1 della legge, anche quando non tutti i singoli capi posseggono le caratteristiche essenzia

1
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_01_1923/BT_1923_01_31_21_object_3220395.png
Page 21 of 60
Date: 31.01.1923
Physical description: 60
di cui al precedente articolo 64, nelle località fis sate, rispettivamente dalle autorità militari competenti, e comunicate, a tempo debito, alle prefetture ed ai Comuni dai Comandi di corpo d'armata territoriali. Se il capo verrà prelevato, e la presenta zione è avvenuta a tempo debito, spetta al proprietario un premio, che fisserà la com missione stessa, nella misura compresa fra 1/40 e 1/20 del valore attribuito al detto ca po se si tratta di autoveicoli e natanti a motore, e nella misura fra

dolosamente inservibile. Per gli autoveicoli, natanti a motore ed aeronavi, che (presentati in tempo) saranno anche provvisti degli altri speciali accesso ri, utensili, parti di ricambio, materiali va ri, combustibili e lubrificanti, espressamente specificati nel manifesto di chiamata o nel l'avviso personale di presentazione, i pro prietari riceveranno un secondo premio ana logo a quello stabilito nel precedente arti colo 73, purché i due premi non superino complessivamente la somma di Lire 400. Art

. 75. I Comandi di corpo d'armata territoriali e le altre autorità militari all'uopo incari cate, stabiliranno i centri di affluenza, pei vari capi già precettati, in modo che i sin goli proprietari possano normalmente giun gervi in una sola giornata di marcia ordi naria, considerata di 30 km, per la presen tazione di quadrupedi, bardature^ veicoli a trazione animale, natanti a vela ed a remi e per locomotive stradali, gli autoveicoli a vapore ed elettrici; di chilometri 50 per gli autocarri pesanti della

portata, superiore a 3500 chilogr., per gli autocarri con ruote metalliche e per i natanti a motore; di chi lometri 70 per tutti gli autoveicoli con anel li di gomma alle ruote; e di chilometri 100 per tuti gli altri autoveicoli, nonché per le aeronavi quando, eccezionalmente, queste ultime non siano prelevate nei rispettivi hangars, come prescrive il precedente arti colo 72. Art. 76. Ai proprietari dei capi precettati, di cui ai precedenti articoli; che debbono presen tarli alla Commissione

2
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_01_1923/BT_1923_01_31_9_object_3220355.png
Page 9 of 60
Date: 31.01.1923
Physical description: 60
copia, di cui una verrà rilasciata al Sindaco del Comune, e l'altra trasmessa al prefetto della provincia per i provvedimenti di cui agli articoli 111 e 112 del presente re golamento. REGISTRO DEGLI AUTOVEICOLI, NATANTI A MOTORE ED AERONAVI Art. 6. Il registro degli autoveicoli, natanti a motore ed aeronavi che le prefetture del Re gno debbono istituire e tenere al corrente, a senso del disposto dell'articolo 3 della leg ge, dovrà essere diviso nei seguenti tre fa scicoli : a) Pei veicoli a trazione

. Dovranno esservi poi trascritti tutti i passaggi di proprietà che avvengono per vendita, permuta, cessione od altra causa, negli autoveicoli, natanti a motore ed aero navi inscrittivi, sempre quando tali pas saggi si verifichino fra persone domiciliate nella provincia. Inoltre verranno depennati tutti i detti capi che per cambio di proprietario, di resi denza o perchè resi inservibili, non sono o non debbono più considerarsi esistenti nel territorio della provincia. Art. 7. Le disposizioni di cui

al precedente arti colo 5 sono anche applicabili pei registri degli autoveicoli, natanti a motore e dello aeronavi tenuti dalle prefetture, salvo che delle due copie dei verbali redatti dal com missario militare, una è rilasciata alla pre fettura stessa e l'altra è trasmessa, dal co mando del corpo d'arma, al Ministero del l'interno per gli opportuni provvedimenti.

3
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_01_1923/BT_1923_01_31_23_object_3220401.png
Page 23 of 60
Date: 31.01.1923
Physical description: 60
lettera d) dovranno, dopo la guarigione, essere tenuti a disposizione del Governo per una ulteriore eventuale requisi zione. CHIAMATA GENERALE E PRELEVAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI Art. 87. La chiamata generale ed il prelevamento degli autoveicoli saranno effettuati con le stesse norme stabilite dagli articoli 78, 79, 81 e 82 riguardanti la chiamata e preleva mento dei cavalli e muli, salvo che le opera zioni contemplate negli articoli stessi spet tanti ai Comuni, dovranno intendersi di competenza delle

Prefetture del Regno, le quali, a mente dell'articolo 3 della legge, sono incaricate della tenuta dei registri re lativi a tutti i mezzi di trasporto a trazione meccanica senza, guida di rotaie. Art. 88. Alle Commissioni provinciai di requisizio ne, dovranno essere presentati: a) tutti gi autoveicoli dichiarati idonei al servizio dell'esercito nelle riviste passate dalle apposite Commissioni, ed annotati co me tali sui registri delle Prefetture; b) tutti quelli che non sono stati ancora visitati dalle

dette Commissioni, perchè nuovi entrati nella provincia per importa zione, o perchè di nuova fabbricazione. Art. 89. Gli autoveicoli saranno presentati dai rispettivi proprietari, o da persone idonee da essi delegate, nel giorno, ora e luogo sta biliti nel manifesto generale di chiamata, e nell'ordine alfabetico dei proprietari stessi ivi indicato per ciascuna specie o tipo di macchina, con l'osservanza delle stesse nor me contemplate nei tre ultimi capoversi dell'articolo 74, esclusa la concessione

4
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_01_1923/BT_1923_01_31_17_object_3220381.png
Page 17 of 60
Date: 31.01.1923
Physical description: 60
Per il rimanente la rivista dei natanti a motore si effettua, osservando le stesse norme generali, stabilite nei precedenti ar ticoli per la rivista degli autoveicoli. RIVISTA DELLE AERONAVI Art. 48. La rivista delle aeronavi sarà eseguita possibilmente ogni anno,- ed all'uopo il Mi nistero edlla guerra darà le necessarie di sposizioni ai comandi di corpo (farinata territoriali interessati, presso i quali si co stituiranno le speciali commissioni milita ri .incaricate della esecuzione di essa

dall'autorità militare competen te, quali di essi siano idonei al servizio del l'esercito. Tale idoneità, viene fatta risultare con apposita dichiarazione su ciascuna scheda, indicandovi altresì lo stato del materiale ed il valore di stima dell'aeronave. Art. 50. La rivista delle aeronavi verrà indetta solamente a mezzo di speciali avvisi perso nali, da diramarsi ai proprietari, con lo stesse modalità stabilite dall'articolo 36 per la rivista degli autoveicoli. Al termine dell arivista, saranno redat

ti dalle commissioni i medesimi verbali di cui all'articolo 45 del presente regolamen to. NOTIFICAZIONI DA FARSI ALLE PREFETTURE AL TERMINE DELLE RIVISTE Art. 51. Dopo ultimata una rivista (parziale o generale), agli autoveicoli, ai natanti a motore ed alle aeronavi ,i Comandi di cor po d'armata territoriali notificheranno alle prefetture interessate il risultato della me desima, per quanto si riferisce alla classifi cazione dei vari capi nei riguardi della re quisizione, facendo apporre sul registro

5
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_01_1923/BT_1923_01_31_52_object_3220492.png
Page 52 of 60
Date: 31.01.1923
Physical description: 60
2 R. D. 10-11-1922 N. 1629. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Visto il Jttegio decreto-legge 19 novembre 1921, N. 1746; Vista la proposta della Giunta provin ciale straordinaria per la Venezia Triden tina; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle Finanze e col Ministro dei Lavori Pubblici; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: La tariffa

-vu- zione se fatti soltanto dal civico ufficio fi dile Lire 12. 6. Per sopraluoghi richiesti con istanza diretta ad ottenere la concessione di aree per il deposito di materiali, nonché per il permesso di innalzare antenne ed impalca ture su pubbliche vie e piazze, inoltre per sopraluoghi commissionali allo scopo della vigilanza edilizia Lirè-12. 7. Per ispezioni delle costruzioni indicate al punto 3, Lire 30. 8. Per ispezioni di tutte le altre costru zioni Lire 12. Nei suddetti importi non sono comprese

le competenze di bollo. Ordiniamo che il presente d'ecreto, muni to del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922. VITTORIO EMANUELE Benito Mussolini - De Stefani - Carnazza Visto il guardasigilli: Ovigìio. 3 R. D: 17-12-1922. VITTORIO EMANUELE Ili per grazia di Dio e per la volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 26 settembre 1920

7
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_01_1923/BT_1923_01_31_55_object_3220501.png
Page 55 of 60
Date: 31.01.1923
Physical description: 60
al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a. Roma, addì 21 dicembre 1922. VITTORIO EMANUELE Mussolini - OvUjlio Visto il guardasigilli: Ovìylio. Li. J). 21 dicembre 1922, N. 1792. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Lio e per volontà della Nazione RE L'ITALIA Visti gli articoli 4 della legge

di commercio italiano, gii Istituti d'i Credito istituiti legalmente entro i con lini del Regno d'Italia, che operano con succursali, con agenzie, o direttamente, nei territori annessi al Regno, in forza delle leggi 26 settembre 1920, N. 1322. e 19 di cembre: 1920, N. 1778, godranno tutti i di ritti e i privilegi che, in base alle disposi zioni tuttora vigenti ne territori stessi, spettalo agli. stibümenti eretti sulla baso delle leggi locali, i quali in conformità, dei propri statuti esercitino atti

di credilo sotto la sorveglianza dello Stato. Art. 2. 11 presente decreto entrerà in vigore nei- territori suddetti il giorno successivo a quello della pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficialo delle leggi e dei dccrt'ti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Teofìlo Rossi

- De Stefani - 0- viglio. Visto il guardasigilli: Ovigìio. 8 R. D. Legge 24 dicembre 1922, N. 1748. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 4 della legge 26 settombre 1920. N. 1322 e l'art. 3 della legge 19 di cembre 1920, N. 1778; Visto il testo unico della legge elettorale politica per le nuove provincie. approvato con li. Decreto 18 novembre 1920 N. 1655; Visto il R. Decretò 30 dicembre 1920, N. 1861; Visto il R Decreto 25 settembre 1921. N. 1359

8
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_01_1923/BT_1923_01_31_57_object_3220507.png
Page 57 of 60
Date: 31.01.1923
Physical description: 60
10 R. decreto 4 gennaio 1923, N. 7. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi sul risar cimento dei danni di guerra 27 marzo 1919, N. 426, esuccessive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1920, N. 579, col quale si estendono le dette di sposizioni alle Provincie annnesse al Regno in virtù dei trattati di pace di San Germa no e di Rapallo; Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601, concernente: Delegazione

di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tri- bai a rio e della pubblica Amministrazione; Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1921, N. 1491; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro - per le terre liberate di concerto col Ministro del Tesoro; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. E' istituito presso la Corte di Appello dì Venezia un Comitato centrale per liquidare con l'immediato pagamento le indennità per danni di guerra. Il Comitato, che sarà composto

, potrà il danneggiato, anche se sia stipulato il concordato, chiedere al Comita to centrale la liquidazione con l'immediato pagamento dell'importo dovutogli. Nella domanda dovranno essere specifica tamente indicati gli anticipi ricevuti dal danneggiato e il Comitato disporrà pronta mente per le necessarie verifiche. Art, 3. Il Comitato, esaminati gli atti e uditi, ove occorra, il danneggiato ed il r. Inten dente o il funzionario da quesfo all'uopo de legato, fisserà anche con criteri transativi

11
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_01_1923/BT_1923_01_31_7_object_3220349.png
Page 7 of 60
Date: 31.01.1923
Physical description: 60
aver alcun effetto sospensivo sulle operazioni medesi me. Art. 22. Sono abrogate la legge 30 giugno 1889, N. 6168 (3.a serie) e ogni altra disopsizio- ne contraria alla, presente legge. Il Governo del Re è autorizzato a d'are le norme occorrenti per l'attuazione della legge medesima. Ordiniamo che la presente, munita del si gillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dei

- Io Stato. Data a Roma, addì 22 giungno 1913. VITTORIO EMANUELE Giolitti - Spingarda Visto il Guardasigilli: C. Finocchiaro * A- prile. li. 13. 15 aprile 1915 N. 489. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 22 giugno 1913, N. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito; Sentito il Consiglio d'i Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del nostro Ministro, Se gretario di Stato per gli affari della

Guer ra, d'accordo con quello per gli Interni e per l'Agricoltura, Industria e Commercio; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Articolo Unico. E' approvato l'annesso regolamento per l'applicazione della legge succitata, firma to d'ordine Nostro, dai predetti Nostri mi nistri. Esso andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

15