¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
dell’autonomia, così come gli « Statuti » per gli enti non territoriali. La Torre, Nozioni di Dir. Amm,, Roma, 1938, p. 173). ( so ) Gli stessi Costituenti non hanno considerato che staccando, d’im perio, con l’art. 3 dello Statuto, vari comuni della provincia di Trento, aggre gandoli a quella di Bolzano, violavano palesemente l’art. 133 della Costituzione. Tale aggregazione comunemente si ritiene sia stata determinata da con siderazioni inerenti alla sistemazione etnico-linguistica della Regione, dalla
e presupposta per il funzionamento dello Statuto, ai fini dei rispettivi rapporti etnici », (Bertoldi, L’ordinamento costi tuzionale del Trentino-Alto Adige, Milano, 1954, p. 73), onde il contrasto, quand’anche sussista, non darebbe luogo ad illegittimità costituzionale, sopra tutto perchè «le Provincie di Trento e di Bolzano di provincia hanno soltanto il nome, essendo in effetti due nuovi organismi, con caratteristiche del tutto diverse dalle altre provincie, ed in luogo delle provincie suddette