e leggende comunque, rivolte o destinate al pubblico, sia in luogo pubblico che aperto al pubbli co, anche se concernono interessi privati devono es sere redatte esclusivamente nella lingua ufficiale del lo Stato. Dal 1" ottobre a. borir, le disposizioni dell’art. 1° del Decreto- sopra menzionato del Prefetto di Trento, riflettente l’esclusivo uso della lingua italiana ha pie no vigore, perciò le scritte e leggende in lingua te desca devono senz’altro essere cancellate con raschia tura e coloritura
Disposizioni por fuso della lingua italiana. Il Prefetto ha inviato a tutti i Podestà e alle Autorità della Provincia la seguente lettera : „Con decreto 28 ottobre 1923, N.o 14718, il Pre fetto della Venezia Tridentina (la quale come è noto corrisponde alle attuali Provincie di Trento e di Bol zano) determinava quanto segue : Art. 1. Nella Provincia di Trento i manifesti, av visi, indicazioni, segnalazioni, tabelle, cartelle, in segne, etichette, tariffe, orari e, in genere tutte le scritte
radicale. Avvertiamo quindi i nostri consorzi Federati di provvedere che le insegne della Ditta, i timbri, le in testazioni sulle buste e relativa carta da lettera siano da qui innanzi scritte o stampate in sola lingua ita- ‘liana. Solamente nei comuni di : 1. Appiano : (frazione S. Michele); 2. Bolzano : (capoluogo - frazioni Gries e Oltre- isarco) : 3. Bressanone; 4. Gài darò; 5. Lana; 6. Merano (capoluogo - frazioni Maia Alta e Maia Bassa) il regime della bilinguità consentito dall’art. 2 del
nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre a. corr. I rispettivi contributi sono i seguenti. Vorschrift über den Gebrauch der italienischen Sprache. Der Herr Präsekt hat an alle Amtsbürgermeister und .Behörden der Provinz folgendes Rundschreiben erlassen: Mit Dekret vom 28. Oktober 1923, Nr. 14718, hat der Präsekt der Venezia Tridentina (weiche, wie bekannt den derzeitigen Provinzen Trento und Volzanv ent spricht) folgendes verfügt: Art. 1. In der Provinz Trento müssen Ausrufe, Kundmachungen
, Anzeigen, Geschästsaufschristen, Firma tafeln, Etiketten, Tarife, Fahrpläne und im allgemeinen alle Schriften und Verlautbarungen, welche an das Pu blikum gerichtet oder für dasselbe bestimmt sind, an öffentlichen oder anderen dem Publikum zugänglichen Orten ausschließlich in der Amtssprache versaßt sein. Diese Bestimmung des Art. 1 des obzitierten Dekretes des Präsekten von Trento hinsichtlich der ausschließlichen Verwendung der italienischen Sprache hat ab 1. Oktober 1. Zs. volle Wirksamkeit, daher