tlso della lingua italiana. Circolare 11 ottobre 1927 (a. V.), n. 6480 (Gab.) Ai Sigg. Podestä e a tutte le Autoritä della Provincia, Con decreto 28 ottobre 1923, n. 14718, il Prefetto dell^ Venezia Tridentina (la quäle, come ö noto, cor- risponde alle attuali provincie di Trento e di Bolzano) determinava quanto segue : Articolo 1. Nella Provincia di Trento i manifesti, avvisi, indi- cazioni, segnalazioni, tabeile, cartelli, insegne, eti- chette, tariffe, orari e, in genere, tutte le scritte
dal primo corrente, la disposizione dell’articolo 1 del Decreto sopra menzionato del Pre fetto di Trento, iriflettente l’esclusivo uso della lingua italiana. Ciö premesso, i Signori Podestä dei detti Comuni vorranno curare che tale disposizione sia d’ora in- nanzi esattamente osservata e che le scritte e leggen de in lingua tedesca, attualmente esistenti, vengano, a cura e spese degli interessati, senz’altro cancellate con raschiatuira e coloritura radicali. A tale riguardo ritengo conveniente
, richiamo la particolajre attenzione dei Signori Podestä sulla necessitä che l’applicazione del la unicitä della lingua iitaliana in tutte le scritte e leg gende, comunque rivolte o destinate al pubblico, sia estesa, come di dovere, anche a tutte le iscrizioni che si vedono su molte case nei centri abitati ed in cam- pagna, le quali portano denomingzioni redatte esclu- sivamente in lingua tedesca. La Prefettura fa affidamento sulla solerzia dei Signoiri Podestä perche le present! disposizioni siano
- so delle popolazioni, che, dalla ignoranza delle di sposizioni impartite, potrebbero ricevere noie e de- nunzie. * * Un accenno particolare richiedono le iscrizioni, leggende ecc. incise, ovvero intessute, o apposte a stampa, smalto, ricamo, sulla biancbejria, sulle stovi- glie, posaterie, bicchieri, bottiglie, tazze e in genere su tutto ciö che si adopera per servizio di trattoria, caffe, albelrgo, bar e simili. La Prefettura, tenuto conto della particolare na tura di tali oggetti, destinati a servire
e leg- gende comunque rivolte o destinate al pubblico, sia in luogo pubblico che aperto al pubblico, anche se concernono interessi privati, devono essere redatte e- sclusivamente nella lingua ufficiale dello Stato. Articolo 2. Nel territorio dei comuni in cui la lingua d’in- segnamento nella scuola. popolare non ö ancora in- teramente l’italiana, il testo delle sovracitate leggende e scritte puö essere seguito da traduzione in lingua tedesca. Tale traduzione sarä äredatta in caratteri latini di non