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Title A - Z
Title Z - A
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History
Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 54 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
vizio della medesima, essi dovranno sgombrarle entro il 31 marzo 1940 ; nel caso, però, che tali abi tazioni non siano indispensabili per il servizio, essi potranno rimanervi fino al 30 giugno 1940. Restano invariate le altTe condizioni di concessione degli al loggi. Am. 13. — L’awenuta emigrazione sarà comu nicata al Governo italiano, Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro in Roma, da parte del Ministero delle Finanze del Reich. Il Governo ita liano trasmetterà poi al Ministero

delle Finanze del Reich i dati relativi agli assegni di quiescenza spet tanti alle persone emigrate. Il Governo italiano darà al Governo germanico le occorrenti informazioni sugli impiegati in servizio e sui pensionati, e consegnerà la documentazione re lativa. Am. 14. — I rappresentanti dei Ministeri Finanze dei dne Stati si riuniranno nel mese di gennaio di ogni anno per determinare l’onere residuo del Go verno italiano alla data del 31 dicembre dell’anno precedente per assegni di pensione

, in relazione alle variazioni verificatesi nel corso dell’anno. I pagamenti dovuti dal Governo italiano, a norma degli articoli precedenti, saranno effettuati al 1° lu glio di ogni armo sulla base della situazione accertata a norma del comma precedente. Tali pagamenti sa ranno effettuati con accreditamenti in lire a favore del Governo germanico nel conto « Trasferimenti Vari » intrattenuto dalla Deutsche Verrechnungskasse presso l’Istituto nazionale per i Gambi con l’Estero, senza aggiunte da parte del

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Category:
History
Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 80 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
Confidenziale ACOOEBO ADDIZIONALE all’accqrdq relativo all’attuazione agli effetti ECONOMICI BEL TRASFERIMENTO DI ALLOGENI E CITTADINI GERMANICI DALL’ITALIA IN GERMANIA FIRMATO IL 21 OTTOBRE 1939. Allo scopo di fornire ai cittadini germanici ed agli allogeni tedeschi che si trasferiscono in base all’Ac cordo relativo all’attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall’Italia in.Germania, firmato il 21 ottobre 1939, i mezzi di pagamento necessari

a coprire le prime spese del loro soggiorno nel Beich, si conviene quanto appresso : Art. 1. — I cittadini germanici e gli allogeni tedeschi che si trasferiscono nel Beich, hanno facoltà di acquistare e portare con sè, senza bisogno di par ticolare autorizzazione, speciali assegni turistici in marchi del Beich, del taglio fìsso di 50 marchi del Beich ciascuno, sino ad un importo massimo di 100 marchi del Beich, per persona. Art. 2, — Gli assegni, contrassegnati con l’indi cazione « Alto Adige

», potranno essere emessi da tutti gli Uffici, situati nei tenitori indicati nel sopra citato Accordo, delle banche ed istituti italiani auto rizzati a sensi dell’art. 2 dell’Accordo concernente il traffico turistico italiano verso la Germania, del 21 febbraio 1939. Essi verranno ceduti al cambio fisso di Lit. 4,50 per un marco del Beich più una com missione fìssa di Lit. 4 per 50 marchi del Beich rispet-

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Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 44 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
gute beneficiarie al cambio ed alle condizioni pre viste dall’Accordo per l’attuazione, agli effetti eco nomici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall’Italia in Germania, fir mato in data odierna. Art. 14, — Le Compagnie cessionario manter ranno in vigore le condizioni generali di polizza delle Compagnie cedenti, in quanto lo consentano le dispo sizioni delle Autorità germaniche di sorveglianza, esclusi gli eventuali diritti di partecipazione agli utili

. Eventuali prestiti gravanti sulle polizze saranno convertiti in marchi del Eeich allo stesso cambio praticato per il trasferimento delle riserve, cioè al cambio di L. 4,50 = 1 marco del Eeich. Le polizze trasferite saranno soggette, per quanto riguarda il rischio di guerra, alle disposizioni del E. A. A. für Privatversicherung vigenti per le Com pagnie germaniche. Assicurazioni contro i danni. Art. 15. — I contratti di assicurazione riguar danti cose mobili od immobili, nel caso in cui il rilevatario

o l’acqüirente non ne accetti la conti nuazione, saranno annullati alla data dell’emigra zione o alla data del realizzo dell’oggetto assicurato, restando acquisiti alla Compagnia i premi scaduti a tale data e con rinuncia della stessa, nel caso di con tratti poliennali, ad ogni penalità o alla restituzione di sconti accordati. Art. 16, — Le polizze riguardanti rischi personali del contraente, saranno annullate a norma delle disposizioni che precedono, salvo il caso in cui la Compagnia assicuratrice abbia

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Category:
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Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 81 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
tivamente di Lit. 5 per 100 marchi del Beich a favore degli istituti italiani emittenti. Una eventuale com missione per la cassa germanica pagatrice potrà essere prelevata all’atto del pagamento. Abt. 3. — I predetti assegni, che saranno rila sciati previa apposizione sul passaporto dell’acqui rente dell’annotazione « Alto Adige » dovranno sod disfare alle condizioni previste dall’alt. 3 punto b ) dell’Accordo concernente il traffico turistico italiano verso la Germania, firmato a Boma

il 21 febbraio 1939. Abt. 4. — I fondi necessari al pagamento degli assegni saranno costituiti presso le banche germa niche trassate, da parte degli istituti italiani emit tenti, mediante ordini di versamento dell’Istituto Nazionale per i Cambi con l’Estero alla Deutsche Yerreehnungskasse, a debito dell’Interimskonto e previo versamento del controvalore in lire italiane al cambio già indicato di Lit. 4,50 per ogni marco del Beleg, a credito del Conto Alto Adige. Abt.. 5. — In quanto nel presente Accordo non

sia stato concordato nn regolamento speciale, val gono, con le opportune varianti, le disposizioni pre viste dall’Accordo concernente il traffico turistico italiano verso la Germania, firmato a Boma il 21 feb braio 1939. Abt. 9. — Il presente Accordo forma parte inte grante dell’Accordo relativo all’attuazione agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall’Italia in Germania firmato il 21 ot tobre 1939. Fatto a Boma in duplice esemplare in lingua italiana

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Category:
History
Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 43 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
43 cedente, dovrà farne richiesta scritta alla Compa gnia in Italia con cui ha in corso il contratto di assi curazione, entro tre mesi dall’emigrazione o co munque non più tardi del 30 giugno 1940. Art. 11 . — Il trasferimento avverrà in hase allo stato della polizza al momento della domanda di trasferimento, restando invariate tutte le condi zioni del contratto, in quanto ciò sia consentito dalle Autorità germaniche di sorveglianza, salvo quanto previsto per la partecipazione degli utili e per

il rischio di guerra di cui al successivo Art. 14, mediante conversione dell’ammontare delle presta zioni assicurative e del premio in marchi de 1 Reich al cambio fìsso di L. 4,50 — 1 marco del Beich. Art. 12. — Le Compagnie italiane che hanno sedi. esercenti il ramo vita nel territorio del Beich e le Rappresentanze italiane di Compagnie germaniche esercenti il ramo vita in Italia suoi Possedimenti e Territori dell’Africa italiana, trasferiranno i con tratti rispettivamente alle loro sedi o Compagnie

da trasferire in Germania dovranno essere versate, al netto di eventuali prestiti accesi sulle polizze stesse, in contanti, all’Istituto Nazionale per i Cambi con l’Estero a credito del Conto « Alto Adige » per il successivo trasferimento in Germania alle Compa-

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Category:
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Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 9 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
Le cessioni all’Ente sono esenti da tasse, imposte e contributi. L’Ente mette a disposizione, al più tardi al momento dalla consegna, l’intero prezzo da pagarsi in contanti. H Governo italiano prenderà particolari provve dimenti per la rescissione dei contratti di affitto che non potranno avere esecnzione per effetto della applicazione del presente Accordo. Abt. 11 . — La « Commissione italo-germanica per la stima » si compone di nna Commissione principale e di sottocommissioni. La Commissione

principale ha sede in Bolzano, è alle dipendenze del Prefetto della provincia di Bolzano e del Console Generale di Germania a Milano, quali presidenti. Le sottocommissioni sono pure paritetiche ed hanno la loro sede nelle stesse località previste per le « Amtliche Deutsche Ein- nnd Rückwanderer Stellen » (« A. D. E. n. R, St. '») e per gli Uffici statali di Emi grazione italiani; La Commissione principale stabilirà in un primo tempo i principi generali, in base ai quali dovrà effettuarsi la stima. Essa

deve partire dalla premessa che per la stima dei valori patrimoniali deve essere preso a base il valore corrente, dei beni alla data del 23 giugno 1939. Il valore corrente è rappresen tato dal prezzo che un acquirente pagherebbe in comune commercio, qualora l’acquirente continuasse l’esercizio dell’azienda o dell’impresa. I principi generali di stima elaborati dalla Com missione principale sono soggetti al benestare del Governo italiano e di quello del Reich. I principi generali di stima sono

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Category:
History
Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 3 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
Confidenziale ACCORDO BELATIVO ALL’ATTUAZIONE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, BEL TEASFEBIMENTQ DI ALLOGENI E DI CITTADINI GERMANICI DALL’ITALIA IN GERMANIA. Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO hanno concordato quanto segne per l’attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni tedeschi e di cittadini germanici dall’Italia in Ger mania : Art. 1 . — Secondo le disposizioni del presente Accordo si effettua il trasferimento dell’intero patri monio netto situato in Italia, suoi

Possedimenti e Territori dell’Africa Italiana secondo la situa zione al 23 giugno 1939 oltre l’eventuale normale incremento, realizzato per ogni investimento. Per incremento normale, a questo effetto, s’intende un incremento che in nessun caso deve superare il 5 % annuo. L’importo eccedente l’incremento normale sarà trasferito, alle condizioni generali dell’Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l’Italia. . e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 set tembre 1934, attraverso il conto

« Trasferimenti Vari». Ciò vale per il patrimonio netto delle persone di cui appresso : .a) degli allogeni tedeschi originari della Pro vincia di Bolzano e del territorio mistilingue di Egna (Provincia di Trento), del territorio mistilingue di Cortina d’Ampezzo (Provincia di Belluno) e del territorio mistilingue di Tarvisio (Provincia di Udine)

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Category:
History
Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 75 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
del capitale investito e non inferiore all’8 % per la parte da considerarsi plusreddito di avviamento, tenendo adeguatamente conto della entità deU’orga- nizzazione, età della ditta, volume degli affari, even tuali organizzazioni speciali ecc. Art. 53. — La semplice rappresentanza di fab briche di automobili viene considerata come esercizio di agenzia. La semplice vendita di automobili usati e di ac cessori di automobili viene considerata come esercizio commerciale. Le scorte e merci esistenti

vengono valutate ai prezzi del libero mercato apportando le normali svalutazioni. I depositi doganali e ferroviari vengono rilevati al loro valore effettivo in base ai documenti. Nei riguardi di imprese che esercitano spedizioni internazionali si tiene conto solo del materiale esi stente nel Regno. F) Alberghi - Pensioni - Case di cura. Art. 54. — Per gli alberghi, le pensioni e le case di cura il valore di liquidazione risulta dalla somma del capitale fìsso investito e del valore di avviamento. Art

. 55. — Per la determinazione del capitale fìsso investito si stimano separatamente : a) i fabbricati con le norme indicate per la ca tegoria fabbricati, per gli stabili non destinabili ad ordinarie abitazioni ; b) gli impianti tecnici di qualsiasi genere (ascen sori, impianti per forza e luce, impianti ed apparecchi sanitari, ecc.) in base al costo a nuovo attuale, ap portando le necessarie svalutazioni per il logorio ;

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Category:
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Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 50 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
CONVENZIONE PER LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DI QUIESCENZA A PAVORE DEGLI ALLOGENI E DEI CITTADINI GERMANICI CHE EMIGRANO IN GERMANIA Allo scopo di regolare là ripartizione dell’onere di quiescenza degli allogeni e dei cittadini germanici clie emigrano in Germania in base all’Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all’attuazione, agli effetti eco nomici, del trasferimento di allogeni e cittadini ger manici dall’Italia in Germania, il Governo italiano ed il Governo germanico hanno concordato quanto

segue : Art. 1 . — Il Governo germanico assume a par tire dal 1° del mese successivo all’emigrazione, le pensioni civili e militari e le pensioni di guerra degli , allogeni e cittadini germanici, i qnali al giorno del- l’emigrazione risultano pensionati dello Stato o a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti. Art. 2. — Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche ai cittadini germanici ed a quei tedeschi originari dei territori dell’Accordo

, i quali alla data del 21 ottobre 1939 abbiano già la loro re sidenza in Germania. Le loro pensioni vanno a carico del Governo germanico dal 1° gennaio 1940. Art. 3. — Il Governo italiano continuerà a soste nere l’onere delle pensioni già liquidate alla data della presente Convenzione, per servizi prestati esclusiva-

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Category:
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Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 42 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
Il trasferimento di queste rendite avverrà pure attraverso il conto «Alto Adige» della Deutsche Verrechnungksasse presso l’Istituto Nazionale per i Cambi con l’Estero al corso di L. 4,50 — 1 marco del Beich. Aet. 7. — Per gli accertamenti sanitari da espe rirsi ai sensi delle leggi vigenti in Italia per l’assi curazione contro gli infortuni sul lavoro nei riguardi degli emigrati titolari di rendite di inabilità, l’Istituto Nazionale Fascista per l’assicurazione contro gli infor tuni sul lavoro

si avvarrà del Beichsversioherungsamt di Berlino il quale designerà l’Istituto assicuratore competente in Germania. Le spese relative saranno a carico dell’Istituto Nazionale Fascista per rassi curazione contro gli infortuni sul lavoro. Aet. 8. — Per l’accertamento delle condizioni de terminanti il diritto al pagamento di pensioni e di rendite, tanto da parte dell’Istituto Nazionale Fa scista della Previdenza Sociale quanto da parte del l’Istituto Nazionale Fascista per l’assicurazione con tro gli

infortuni sui lavoro, gli interessati saranno tenuti a presentare, a richiesta agli Istituti stessi, la certificazione di rito. e» Assicueazioei vita. Aet. 5 — I contratti di assicurazione sulla vita in corso, conformi alle disposizioni vigenti in Italia, saranno trasferiti, senza pregiudizio patrimoniale del l’assicurato e senza addebito di provvigioni, alle sedi in Germania di Compagnie italiane esercenti il ramo vita o a Compagni© germaniche che hanno sede in Italia, esercenti il ramo vita. Aet

. 10. — L’assicurato che intende valersi della possibilità del trasferimento prevista all’articolo pre-

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Category:
History
Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 25 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
Bolzano, imo all’«A. D. E. u. B. St.» di Bolzano ed uno alla Filiale della Banca d’Italia di Bolzano nella sua qualità di rappresentante dell’Istituto Na zionale per i Cambi con l’Estero. 33. - La « Commissione italo-germanica per la stima » si compone di una Commissione principale e di sottocomissioni, La Commissione principale ha sede in Bolzano, è alle dipendenze del Prefetto della provincia di Bolzano e del Console Generale di Ger mania a Milano, quali presidenti. Le sottocommissioni sono

pure paritetiche ed hanno la loro sede nelle stesse località previste per le « A. D. E. u. B. St. » e per gli Uffici Statali di emigrazione italiani. 34. - La Commissione principale stabilirà in un primo tempo i principi generali, in base ai quali dovrà effettuarsi la stima. Essa deve partire dalla premessa che per la stima dei valori patrimoniali deve essere preso a base il valore corrente dei beni alla data del 23 giugno 1939. Il valore corrente è rappresentato dal prezzo che un acquirente

pagherebbe in comune commercio, qualora l’acquirente continuasse l’eser cizio dell’azienda. I principi generali di stima elaborati dalla Com missione principale sono soggetti al benestare del Governo italiano e di quello del Beich I principi generali di stima sono impegnativi per le sottocom missioni. Inoltre la Commissione principale è compe tente per la decisione di tutte le questioni relative all’applicazione di queste Norme. Le sottocommissioni devono esaminare le richieste presentate dagli emigranti

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Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 41 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
la Provincia, tramite l’Istituto Nazionale Fa scista della Previdenza Sociale, dovranno, all’atto del l’emigrazione, provvedete all 1 'estinzione del loro debito. Nel caso in cui ciò non fosse loro possibile con propri mezzi, esse dovranno rivolgersi ai dirigenti del competente Ufficio germanico per l’immigrazione ed il rimpatrio (A. D. E. u. E. St,). Art. 6— L’Istituto Nazionale Fascista per l’Assi curazione contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.F.A.I.L.) corrisponderà provvisoriamente sino al 30 gingno

1940 le rendite per inabilità permanenti e le rendite ai superstiti per infortuni già avvenuti o che avver ranno sino al giorno dell’emigrazione, in favore delle persolie considerate nel presente Accordo. Il regola mento definitivo sarà stabilito con l’Accordo da sti pularsi secondo quanto previsto all’alt. 3. L’Accordo stesso regolerà del pari il trattamento di cura per gli operai infortunati. Per ottenere il pagamento delle rendite di infor tunio, gli interessati dovranno presentare domanda

all’Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a mezzo del compe tente Ufficio germanico per l’immigrazione e il rim patrio (A. D. E. u E. St.) al momento della emigra zione o subito dopo.

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Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 12 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
■ Abt. lo. — Qualora i versamenti sull’« Inte- rimskonto » non raggiungessero fino al 1° novembre 1940 un ammontare in marchi del Reich pari ai predetti 800 milioni di lire ed il Conto « Alto Adige » presentasse da oltre tre mesi importi non trasferi bili eccedenti i 100 milioni di lire, i due Comitati Governativi per il regolamento delle relazioni eco nomiche italo-germaniche s’intenderanno su altre pos sibilità di trasferimento. Art. 16. — Xon appena l’importo di 1 miliardo di lire previsto

di crediti deri vanti da assicurazioni sociali e private saranno presi accordi particolari. Abt. 19. — L’Istituto nazionale per i Cambi con l’Estero e la Deutsche Yerrechnungskasse sono auto rizzati a concordare tutte le modalità per l’esecu zione tecnica delle disposizioni previste dal presente Accordo. Abt. 20. — Qualora l’Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l’Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934, dovesse decadere durante la validità del presente Accordo, i due

Comitati governativi si accorderanno per la ricerca del modo in cui potrà regolarsi il trasferì- mento secondo i principi del presente Accordo.

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Year:
1940
Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
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Page 73 of 84
Author: Italia / Ministero degli Affari Esteri / Ministero degli Affari Esteri
Place: Roma
Publisher: Tipogr. del Ministero degli Affari Esteri
Physical description: 83 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: II 107.152
Intern ID: 105887
f) utile netto dell’azienda quale differenza fra il reddito lordo di cui alla precedente lettera b) e le passività di cui alle lettere successive tenendo per base le medie del biennio 1° luglio 1937-30 giugno 1939. Accertato così l’utile netto, il perito determina quale parte di esso rappresenti la remunerazione do vuta al capitale fisso investito di cui alla lettera u), previa adeguata riduzione in rapporto al degrado dei fabbricati, macchinari ed impianti, sulla base di un saggio di interesse

che tenga anche adeguatamente conto dei rischi insiti in quella particolare forma di attività industriale, saggio che non deve essere mai inferiore al 6 % nè superiore al 7 %. L’eventuale eccedenza di utile oltre tale remunera- . ziòne denuncia l’esistenza di avviamento e capitaliz zata ad un tasso variabile con la natura dell’industria ed in ogni caso mai inferiore all’8 %, serve alla deter minazione del capitale di avviamento. Pertanto il valore patrimoniale dell’azienda deve risultare dalla

somma del capitale fìsso aziendale, al netto del degrado di cni sopra, e dell’eventuale capitale corrispondente all’avviamento, calcolato con i criteri di cui al comma precedente. Le scorte e le merci esistenti sono valutate al prezzo dì libero mer cato apportando le normali svalutazioni. Per i debiti ed i crediti, si tiene conto, nel caso di società per azioni, dei saldi attivi e passivi, salvo convenzione in contrario. Art. 50. — Per le aziende industriali in condi zioni di dissesto, per quelle

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