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Books
Category:
Law, Politics
Year:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Page 38 of 39
Author: Agostini, Mario / Mario Agostini
Place: Milano
Publisher: Giuffrè
Physical description: 39 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Location mark: II 206.334
Intern ID: 323651
Dagli stessi sostenitori si fa richiamo altresì all’art. 48 n. 6 dello Statuto, giusta il quale « spettano alla Giunta provinciale le attribu zioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione». L’equivoco è evidente. Anzitutto il fatto che il citato art. 48 n. 6 preveda particolari attribuzioni demandate alla Provincia, anche con leggi della Regione, non significa che detto articolo si riferisca necessariamente all’eserci zio delegato delle

funzioni regionali; comunque — come più sopra è già stato rilevato — detta attribuzione di esercizio trae origine dallo Statuto e non abbisogna di alcuna legge regionale di attuazione, solo attendendo essa, di volta in volta, una delibera della Giunta re gionale, nel senso che ad essa soltanto spetta di decidere di quali funzioni, in quali limiti e per quanto tempo potrà essere, agli enti locali, delegato l’esercizio ed anche nel senso che, senza ricorrere alla delega alla Provincia o agli enti locali

, può esercitare le funzioni amministrative « valendosi » degli uffici degli stessi, realizzando pure con questo sistema, il decentramento amministrativo previsto dagli art. 5 e 129 della Costituzione. È indiscutibile che tra la delega di esercizio e l’avvalersi degli uffici degli enti locali, esiste una facoltà di scelta. A chi spetta questa facoltà? Poiché essa involge un apprezzamento di ordine discrezionale, che non si vede come possa essere espresso dall’organo legislativo, tale facoltà non può

non spettare all’organo esecutivo regionale. Ora, poiché questa facoltà di scelta sussiste, poiché essa spetta alla Giunta regionale, non può non spettare alla stessa Giunta anche la facoltà di delegare. correttamente, improponibile l’azione per danni proposta dal suddetto danneg giato, perchè insindacabile dal giudice ordinario il relativo provvedimento di divieto emesso dal Presidente del Comitato provinciale della Caccia, per delega dell’Assessore all’Agricoltura ed alle Foreste della Regione

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