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Title A - Z
Title Z - A
Books
Category:
Law, Politics
Year:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Page 57 of 69
Author: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Place: Roma
Publisher: Istituto poligr. dello Stato
Physical description: 60 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Location mark: II 104.517
Intern ID: 245358
Art. A rt. Art. verificalisi in Alto Adige, stabilire con questo articolo che, salva la disposizione dell’art, 85, terzo comma dello Statuto, gli atti ufficiali degli organi e degli uffici pubblici nella Regione devono essere redatti in italiano. Aggiunto dalla C. I. al fine di chiarire, coordinando l’art, 84 dello Statuto (principio che nella Regione la lingua ufficiale è quella italiana) col successivo art. 35 (facoltà dell’uso della lingua tedesca nelle adunanze degli organi collegiali della

Regione, delle Provincie e degli enti locali), che, qualora nelle dette adunanze venga fatto uso della indicata facoltà, è obbliga toria l’immediata traduzione del dibattito in lingua italiana se anche uno solo fra gli intervenuti appartenga al gruppo lingui stico italiano. 14. L’art. 85 dello Statuto stabilisce die gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionale usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del

richiedente (italiana o tedesca). Si è voluto qui chiarire, nel primo comma, analogamente a quanto fatto a suo luogo in materia scolastica e a quanto stabilito dal disegno di legge in materia di uso della lingua tedesca davanti alla Magistratura, che tale disposizione, costituendo un’eccezione al principio generale che unica lingua ufficiale è l’italiana, riguarda esclusivamente i cittadini italiani di lingua tedesca e quindi non anche le persone di tale lingua che non siano cit tadini. Ma il comma

in esame ha anche un’altra portata, ed è quella di affermare che la corrispondenza in tedesco può essere usata tra uffici e singoli cittadini, non tra ufficio ed ufficio, in omaggio sempre al ripetuto principio che unica lingua ufficiale in tutto lo Stato è quella italiana. Il secondo comma — che sostituisce il secondo periodo del l’unico comma proposto dalla C. M., dove si ripeteva identi camente il secondo periodo del terzo comma del citato art. 85 dello Statuto: « Ove sia avviata d’ufficio

la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario » — stabilisce che, quando non vi siano sufficienti elementi per stabilire la presunta lingua del destinatario, la corrispondenza viene redatta in ita liano e in tedesco. 85. Aggiunto dalla €. I. nell’intento di rimuovere gl’inconvenienti che possono derivare dalla difficoltà o dalla impossibilità, specie in materia giuridico-amministrativa, di trovare una esatta corri spondenza tra la terminologia italiana e quella tedesca. Al riguardo, e dopo

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Books
Category:
Law, Politics
Year:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/245358/245358_58_object_5244648.png
Page 58 of 69
Author: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Place: Roma
Publisher: Istituto poligr. dello Stato
Physical description: 60 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Location mark: II 104.517
Intern ID: 245358
Nell’articolo in esame si stabilisce che (primo comma) nel l’uso scritto della lingua tedesca da parte di organi ed uffici pub blici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corri spondere a quella italiana; ehe (secondo comma) in mancanza di tale corrispondenza devono essere usati i termini italiani; che infine (terzo comma)gli accennati organi ed uffici sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare

le retti fiche che si rendano necessarie. Art. 86. Anche questo articolo è stato aggiunto dalla C. I. a chiarimento dell’art, 87 dello Statuto, secondo comma (et le Provincie e i Comuni devono... rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine »); esso stabilisce che, nelle Valli Ladine, può essere usato nella toponomastica locale il ladino oltre che la lingua italiana, applicando anche qui il con cetto della bilingui là (in questo caso, italiano e, secondaria mente

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