Statuto della Cooperativa artigianata di garanzia della Provincia di Bolzano, Soc. Coop. a.r.l. = Statuten der Garantiegenossenschaft für die Handwerker der Provinz Bozen, Gen.m.b.H.
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Author:
Garantiegenossenschaft für die Handwerker der Provinz Bozen
Place:
Bozen
Physical description:
31 S.
Language:
Deutsch; Italienisch
Notations:
Text ital. und dt.
Subject heading:
k.Garantiegenossenschaft für die Handwerker der Provinz Bozen ; s.Satzung
Location mark:
I 96.699
Intern ID:
219728
Nel caso di esclusione, la Cooperativa liqui da al socio il 50%del valore della quota, di cui al comma precedente, e assegna l’altro 50% al fondo di cui all’art. 4, lett. b ). Art. 16 Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione, ed entro due mesi per i casi di decadenza o morte. Il Consigi io di amministrazióne deve ri mandare
, ma non oltre il termine di due anni previsti dalFart, 18, i pagamenti di cui al com ma precedente ove, alla fine dell’esercizio, ac certi che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20%, rispetto al l’esercizio precedente, della consistenza com plessiva del patrimonio sociale. Art. 17 Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Coo perativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 13 e 16, diritto alla liquidazione Im Falle eines Ausschlusses überweist