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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Page 5 of 10
Date: 19.02.1930
Physical description: 10
' avventizi 'della Provincia di 'Bol zano. 1 Durata del contratto. Art. 'i. —''iLa durata elei presente pat to 'di lavoro sarà di anni uno, a decor- ' rere 'dall'i! novembre 1929 fino al gior no 10 novembre 1930, intendendosi ta citamente rinnovato - se una delle parti contraenti non abbia inviato regolare disdetta 1 da. darsi entro il 1 ottobre 'con lettera 'raccomandata all'altra parte, re stando salva alle parti la facoltà, dopo la disdettai di prorogarlo fino alla con- clusipriè di, un nuovo pattò

. Orario cji lavoro. Art. 2. — L'orario di lavoro • effettivo sul posto, adattandosi il criterio delle otto ore di lavoro globali viene fissato come segue: Novembre, dicembre, gennaio, feb braio ore 7. Marzo, aprile maggio, ottobre ore 8. Giugno, luglio, agosto settembre ore 9. Se il proprietario richiederà, nei me si di agosto e settembre una ora 'di la voro in più, tale ora sarà compensata a tariffa normale.; Per le ore di riposo, per il desinare e la merenda; vigono 'le , consuetudini lo cali

. . ... ' Lavoro straordinario effettivo. , Art. 3. — In caso di protrazione di o rario per raccolti pericolanti o per cir costanze ' di forza maggiore, il lavoratore nòri 'potrà' esimersi-' da' detto lavoro straordinario; le ore fatte in più dell'o ràrio 'di 1 cui all'art. 2 saranno compen sate colle seguenti pèrcentuali di mag giorazione sulle paghe fissate: a) lavoro straordinario diurno feria le '10 .per cento;' b) lavoro straordinario notturno 15 per cento; : ' ' e) lavoro ordinario diurno festivo 15 per

cento; d) lavoro ordinario notturno 20 p. c. Detto lavoro straordinario non dovrà superare le ore due giornaliere e le do dici settimanali, eccetto che pél* necessi tà ' di raccolto, per il quale, considerato il carattere di urgenza di tàlè lavóro, le parti espressamente ' convengono che il lavoro straordinàrio possa èssere proro gato a. termini dell'art. 7 del R. D. 10 settembre 1923 n. 1956. Giorni festivi. Art. 4. — Sono considerati giorni fe stivi e seguenti tutte le domeniche: 1 gennaio

di colloca mento comunali; i datori di lavoro a- vrarino facoltà di scelta fra gli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al P. Ni F. o ai $in- dacati e con precedenza per i nulla te nenti sui Diccoli proprietari, affittuari e mezzadri. Il licenziamento dovrà es sere dato con un giorno di preavviso. Tutti i lavoratori dovranno essere mu niti dèi libretto del lavoro, i datori sa ranno tenuti a farvi, le annotazioni ri guardanti le' paghe, le trattenute, le mul te ecc. Le altre

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Page 11 of 14
Date: 14.05.1932
Physical description: 14
di conciliazione e di. risoluzione. ' Libretto di lavoro. . Art. 26. - L'operaio all'alio dell'en trata in servìzio, od ali rinnovo del l'assunzione annuale,' dovrà ritirare dai Sindacali Fascisti dell'Agricoltura il Libretto' di lavoro contenente il testo del presente Contralto Collettivo ed i formulari per le prescritte scrit turazioni. Copia di tale Libretto sarà fornito ai dalori di lavoro dalla Fe derazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori. Dopo di aver redatto il Contrailo individuale

mensili o le sovvenzio ni settimanali. Una copia del Libretto di lavoro deve rimanere in possésso dell'operaio il quale, al momento della corrcsoon- sione delle mercedi, lo presenterà al datore di lavoro che dovrà subilo re stituirglielo, dopo avervi fallo la rela tiva registrazione. Deposito del contratto. Art. 27. - A termini dell'ari. 5 del R. D. 6 ma.-Jsio 1928, N. 1251, il pre sente Contratto Collettivo di Lavoro ner i Salariati e Braccianti fissi della Provincia di Bolzano, sarà depositalo entro

Patti speciali. Art. 23. -1 datori di. lavoro e gli operai possono concordare tra loro dei patti speciali adatti all'ordina mento tecnico-economico delle singole aziende, purché tali patti non siano in contrasto con le clausole del presente contratto collettivo e noni vulnerino lo spirito e la lettera del contratto stes so. wgiii patto speciale per essere vali do uovra venire trascritto sul libret to di lavoro ed essere vistato da -en trambe le Organizzazioni Sindacali in teressate. Diaiietta

' ' ' presente : Gontrattoi 1 ' prima di venire deferite alla Magi stratura competente, dovranno essere sottoposte all'esame delle Organizza zioni Sindacali dei dalori di lavoro e dèi lavoratori che tenteranno la conciliazione delle parti. A tal line l'Organizzazione che ri ceve la denuncia della controversia, a termini dell'art. 4 del R. D. 26 feb- - braio 1928 N. 471, dovrà darne imme diata comunicazione all'altra Orga nizzazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo, entro

15 giorni dalla data di denuncia l'interessato avrà facoltà di adire all'Autorità Giu diziaria. Per le controversie collettive che sorgessero sull'applicazione e sull'in terpretazione del presente contratto, le Organizzazioni contraenti s'im pegnano a svolgere ogni attivila al fi ne di risolverle in pieno accordo. Qualora tale accordo non fosse rag giunto, prima di adire alla Magistra tura del Lavoro, deferiranno la con troversia alle rispettive Confederazio ni Nazionali per gli ulteriori tentativi

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Page 5 of 34
Date: 15.03.1939
Physical description: 34
ri conosciuti come tali dallo Stato . agli effetti civili, oltre la festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro. II lavoro testivo sarà retribuito con una maggiorazione del 20%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo la Ave Maria fino all'alba, sarà retribui to con una maggiorazione del 20%. Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni, e per il lavoro domenicale, quando venga concesso il riposo compensativo

N. 74— 15-3-XV1I Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano 453 Ultimato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore abbia fatto alcuna comunicazione al l'altra parte, il lavoratore stesso s'in tende tacitamente confermato, e la re tribuzione spettantigli non potrà esse re inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale viene assegnato. Art. 7. Assicurazioni sociali: Per le assicu razioni sociali, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, maternità, infortuni

e as segni familiari, valgono le norme di legge. Art. 8. Donne e fanciulli: Per le donne e i fanciulli valgono le norme di legge. Art. 9. Orario di lavoro: La durata norma le del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nelle giornate sarà fatta in periodi secondo le esi genze delle singole aziende. . La durata dell'orario normale di la voro, tenute presenti le disposizioni del R. D. 10-9-1923, n. 1956, nei vari mesi dell'anno è stabilita nel

modo se guente: novembre-dicembre-gennaio ore 7 febbraio-marzQ-aprile-maggio- settembre-ottobre ore 8 giugno-luglio-agosto ore 9 11 personale addetto, alle cure, go verno ed allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo, non è soggetto alla limitazione di o- rario di cui al R. D. L. 15-3-1923 n. 692 e successivo Regolamento. Altrettanto dicasi per i lavori con nessi in quanto abbiano carattere di- - scontinuo. Art. 10. Interruzione di lavoro - Recuperi: Per quanto ,si attiene

al recupero per intemperie o cause di forza maggiore, valgono le disposizioni di legge. Art. 11. Lavoro straordinario notturno e fe stivo: Le ore straordinarie, intenden dosi per tali quelle effettuate oltre l'o rario normale, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla paga base, del 10%. Le ore di lavoro straordinario non potranno co munque eccedere i limiti .di legge e cioè: le due ore giornaliere e le do dici ore settimanali. Sono considerati festivi i giorni di domenica, quelli

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Page 6 of 14
Date: 14.05.1932
Physical description: 14
al prestatore d'opera giorni quattro di ferie, retribuiti. Rèsta in facoltà del datore di lavo ro di fissare le epoche delle ferie, re golandone la concessione in uno o più periodi in modo da non intralciare il regolare andamento del lavoro. Nel caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, il prestatore d'o pera dopo un anno di servizio • com piuto presso la stessa azienda, ha di ri Ito T al 'compenso per le ferie non go dute in- ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio da lui

. Orario di lavoro. Art. 8. - In conformità al R. Decre to 10 settembre 1923, n. 1956, i sala riati compiranno globalmente otto ore lavorative, al giorno o 48 ore settima nali,. Non si considerano però come la voro effettivo, e non si comprendono nella durata massima delle giornate di lavoro, i riposi intermedi e il tem po per l'andata al. posto di lavoro e quello per il ritorno. Quando le esigenze dell' azienda è della produzione lo richiedono, il la voro potrà essere prolungato oltre l'o rario

normale; però, a norma del R. Decreio-Legge 15' marzo 1923, n. 692, i periodi di tempo entro i quali e consentilo di superare la media delle otto ore giornaliere o delle 48 setti manali non potranno superare i tre mesi all'anno, semprechè entro il pe riodo massimo di un anno solare non sia oltrepassata la media di 48 ore séttimanali. Quando per intemperie o per neces sità derivanti dalla distribuzione del lavoro nell'azienda non fosse possibi le eseguire durante la giornata l'ora rio normale

, il datore di lavoro può far ricuperare ai propri dipendenti il tempo perduto, elevando le giornate successive fino al limite, di 10 ore sen za far luogo ,a rimunerazione alcuna. Verificandosi la necessità di far e- seguire dei turni giornalieri, questi non potranno essere frazionati in nu mero superiore a due per ciascun la voratore. Per la distribuzione delle ore dei pasti e del ripòso valgono le consue tudini locali. Lavoro straordinario. Art. 9. - Il limite dell'orario stabi lito nell'articolo

precedente non. potrà essere superato che in casi particola ri e riconosciuti di speciale urgenza. Le ore eccedenti l'orario normale, escluse pertanto le ore di ricupero di cui a detto articolo, saranno conside rate straordinarie e verranno ricom pensale con l'aumento del. 15 per cen to sulla retribuzione normale per il lavoro diurno, del,20 per cento per il lavoro notturno, che decorre dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, e del 25 per cento per il lavoro festivo. Il pagamento del lavoro straordina rio

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Page 2 of 14
Date: 05.02.1930
Physical description: 14
Fascisti' di Bolzano, per esaminare, su delega, delle, rispettive Superiori Confederazioni, dell'Industria e dei Sindacati Fascisti dell'Industria Edilizia,, il verbale di disaccordo redat to addi 8 . agosto 1929 nella Sede della Unione Industriale Fascista di Bolzano in punto, di Contrailo di lavoro Edile lo cale. tra l'Unione Industriale e. l'Unione dei Sindacati Fascisti dell'Industria del la Provincia di Bolzano. Le parti, dopo ampia e cordiale di scussione, hanno convenuto quanto se gue : Art

. 1. Per quanto - riguarda 'la 7)arie regola mentare e tutte le norme non previste dal presente accordo, le parti si atter- • ranno strettamente a quanto prescritto dal Contralto. Nazionale 13 die.-1928. ■■ Art. 2. — Orario di Lavoro. Per l'orario di lavoro si fa riferimen to all'art. 26 del Contratto Nazionale di Lavoro. 1 Art. 3. -— Lavoro straordinario. E' considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario normale rli lavoro e come tale dovrà èssere ri compensato con un anniento del

15 per cento per le due prime ore e' del 25 pei le ore successive nei .giorni feriali. Le ore di lavoro eseguite nei giorni festivi verranno retribuite con un au mento del 30 per cento e le ore notturne còn il 30 per cento. Le percentuali di aumento di cui .so pra; verranno corrisposte anche al cot timista in aggiunta alla percentuale di maggiorazione.. : ' Art. 4. Lavori . speciali. Con richiamo all'art. 2S del Contratto Nazionale di Lavoro, il lavoro eseguito nei pozzi di acqua con profondità supe

il . rimborso' delle''spese di viaggio. Art. 6. — Lavoro a cottimo. Le tariffe di - cottimo dovranno essere fissate in modo*.-da consentire all'operaio laborioso di normale' capacità lavorati- vii, di conseguire un guadagno minimo dèi 10 per' cento' óltre il .salàrio'nórmalé. Art. 7. — Condizioni particolari. Nei casi di perdita ■ di tempo; esclusi i casi di forza maggióre non prevedibili, il datore di lavoro dovrà ugualmente re tribuire l'òpéraio che sia rimasto a - sua disposizione in base alla tariffa

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Page 4 of 19
Date: 02.01.1941
Physical description: 19
417 _ Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N.-52 — 2-1-XIX Art. 4 Visita, medica L'Operàio - potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta. Art. 5 Periodo di prova L'assunzione al lavoro di ogni ope raio potrà essere subordinata ad un periodo di prova non superiore ad una settimana. Saranno esentati dall'effettuazione di tale periodo di prova i lavoratóri rias sunti presso la stessa azienda con la stessa qualifica entro un quinquennio. Durante

il periodo di prova la riso luzione del rapporto di lavoro potrà effettuarsi in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla di sdetta del rapporto, l'operaio s'inten derà confermato in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli ef fetti per la determinazione dell'anzia nità di servizio. Ali'operaio confermato al lavoro la ditta comunicherà la qualifica attribui tagli e la paga da corrispondergli con decorrenza dal primo

giorno di prova. La paga non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la qualifica alla quale l'operaio verrà as segnato. JL'operaio che venga licenziato o che si dimetta durante il periodo di pro va, ovvero che alla fine del periodo stesso non venga confermato o . che non creda di accettare le condizioni fattegli, lascierà senz'altro lo stabili mento ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute in base j alla paga fissata per la qualifica nella quale avrà prestato

l'opera sua o dal guadagno di cottimo spettantegli per il suo lavoro eseguito. Art. 6 Orario di lavoro La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal R. D. L. 29 mag gio 1937, n. 176S, fermo restando- le disposizioni sul sabato fascista. E' permesso il recupero, a regime normale, del periodo di sospensione di lavoro dovuto a causa di forza mag giore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora

al giorno. I lavori preparatori e complemen tari che possono essere eseguiti oltre _ l'orario normale di cui all'art. 5 del R. 'D. L. 29 maggio 1937, n. 1768, so no: la predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti tec nici, idraulici ed elettrici e la predi- . sposizione e lo sgombero delle materie prime deperibili. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa. Art. 7 Lavoro straordinario - Lavoro notturno (Lav.oro festivo

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Page 5 of 46
Date: 22.07.1933
Physical description: 46
gli operai alle assicurazioni sociali valgono le norme di Legge. Orario normale di lavoro Articolo 7 L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, ripartite in otto ore giornaliere dal lunedì al sabato. Per gli operai adibiti a servizi di scontinui od a lavori di attesa o cu stodia per i quali, a sensi di Legge, non sussiste limitazione di orario, l'o rario di lavoro può essere elevato al massimo di 10 ore giornaliere o G0 settimanali. L'orario di lavoro viene fissato dal la Direzione

mediante ordine di ser vizio nei limiti previsti dal presente articolo. Il personale chiamato ad espletare speciali servizi la cui natura ed il ca rattere discontinuo non consenta la determinazione ed il controllo del l'orario rientrando questo nelle dispo sizioni legislative relative -al lavoro discontinuo, deve prestare la sua ope ra in relazione a tutte le esigenze e necessità del servizio. Ove ne derivi per l'operaio un mag gior onere gli verrà corrisposta una indennità a giudizio della Direzione

, quando dell'onere stesso, non si sia già tenuto conto nella determinazione della retribuzione, nel qual caso però dovrà esserne fatta espressa menzio ne nell'atto scritto con cui la retribu zione stessa viene fissata. All'ora stabilita per l'inizio del la voro o servizio l'operaio deve trovar si sul posto di lavoro e deve effettiva mente iniziarlo senza abbandonarlo fino al termine stabilito per la cessa zione. Nei casi di lavoro a turno, il per sonale del turno cessante non può ab bandonare

il servizio se non quando sia stata sostituito da quello del tur no successivo. Gli operai che siano comandati in servizio fuori della loro ordinaria re sidenza di lavoro, dovranno compiere la giornata normale di otto ore di effettivo lavoro. L'Azienda prescriverà i mezzi coi quali gli operai dovranno recarsi, sul posto di lavoro e compenserà con la metà della paga normale il tempo oc corrente oltre, naturalmente, il rim borso della eventuale spesa di tra sporto. E' escluso da ogni compenso il tem

po consumato nell'attesa dei mezzi di trasporto. Lo stesso trattamento è fatto per il ritorno in residenza. Nel caso che i lavori fuori residen za fossero di lunga durala, l'Azienda potrà prescrivere a proprio giudizio, che l'operaio si trattenga sul posto; in tal caso gli spetterà solo il salario normale per le ore di lavoro oltre quanto stabilito dall'articolo 20 „Rim borso e spese'. Lavoro straordinario Articolo 8 E' considerato straordinario il la voro richiesto dall'Azienda all'operaio oltre l'orario

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Page 13 of 21
Date: 30.07.1940
Physical description: 21
N. S bis — 30-/-XVIII Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano 115/13 Sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Sta to agli effetti civili e la festa del pa trono-del luogo ove si svolge il lavoro. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo l'A ve Maria fino all'alba, sarà retribuito con una maggiorazione del 20 %. Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici, e per

il lavoro domenicale quando venga con cesso il riposo compensativo. Le maggiorazioni di cui sopra, non si assommano, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Art. 12 Riposo settimanale Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di ventiquattro ore conse cutive possibilmente in coincidenza con la domenica. Art. 13 Sabato fascista A mente del R. iD. 20 giugno 1935- XIII, n. 1010, e del contratto collettivo nazionale 1-7-1935-XI1I, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle

Corporazioni, fase. 119, del 20 luglio 1935-XIII, ali. 705, il lavoro avrà ter- * mine non oltre le ore 13 di ogni sa bato. Trattandosi di un lavoro stagionale ed inderogabile, dalle disposizioni di cui sopra sarà fatta eccezione per i lavoratori di età maggiore degli an ni 21, fermo rimanendo però anche per questi l'obbligo di essere lasciati liberi per almeno 24 pomeriggi in un anno. Art. 14 Ricoveri dei lavoratori I lavoratori sono tenuti a costruirsi i propri ricoveri secondo le loro con suetudini

. I datori di lavoro sono te nuti à fornire il materiale necessario per la costruzione e la copertura dei . ricoveri stessi. Quando i ricoveri, per ordine del datore di lavoro, non vengono disfatti, verrà pagato ai lavoratori un com penso da stabilirsi volta per volta. Nel caso di trasferimento i lavora tori verranno indennizzati per la co struzione del nuovo ricoverò. Art. 15 . . Pronto. soccorso II datore di lavoro curerà . che sul luogo dei lavori si trovi pronta la cas- . setta di pronto , soccorso

ed una barel la per l'eventuale trasporto dei mala ti, feriti, ecc. Art. 16 Acqua I datori di lavoro forniranno l'acqua ai lavoratori quando la sorgènte disti più di 1500 m. dal posto di lavora zione e di attendamento, nella misura di almeno 10 litri giornalieri, per l'u so domestico di ciascun lavoratore. Art. 17 Rifornimenti viveri Nei boschi distanti dall'abitato , ol tre 3 km., il datore di lavoro è tenuto a fornire per l'alimentazione dei lavo ratori, sul posto di lavoro, generi di ' buona

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Page 12 of 21
Date: 30.07.1940
Physical description: 21
115/12 Foglio 'Annunzi Legali 'dèlia 1 Provincia'di'Bolzano N- 8 bis — 30-7-XVHì n. 1934, sulla disciplina nazionale , del- / la domanda e dell'offerta di lavoro. Le • 3 richieste verranno fatte dal datore di - lavoro o da un rappresentante in con formità all'accordo interconfederale del 19 aprile 1935-XIII pubblicato sul Bol lettino del Ministero delle Corporazio ni, fase. 121, in data 31-7-1935-XI1I, ali. 732. Art. 2 Durata dell'ingaggio e anticipi - Il datore di lavoro, nel richiedere

i lavoratori, dovrà indicare approssima tivamente la durata dell'ingaggio, per tempo, quantità ed estensione, del la voro, nonché la misura degli anticipi da concedersi ai singoli lavoratori durante il periodo di lavorazione.' Art. 3 Documenti ■- All'atto dell'assunzione i datori di lavoro potranno chiedere ai lavorato ri i seguenti documenti: à) carta d'identità; b) libretto di lavoro c) libretto delle assicurazioni. L'operaio deve dichiarare la propria residenza 'e sègnalare i successivi cam biamenti

. : Art. 4 . Libretto sindacale ■ Fino a quando non sarà completata anche -in agricoltura la distribuzione del . libretto di lavoro, i lavoratori e i datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale da ritirarsi pres so le rispettive organizzazioni. : Art.. 5 Visita medica Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro a spe se di quest'ultimo. 'Art. 6 . Donne e fanciulli Per. le donne e i fanciulli. valgono le norme di legge. •. Art

il : pertöäö di prova non .venga confermato datore di lavoro ò non intenda ;pet sua volontà rimanere in servizio, avrà diritto alla corresponsione, del : äoto compenso per i giorni di lavoro com piuti, in base al salario previsto ; pel la categoria nella quale avrà lavorato. Ultimato; il periodo'di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore/ab biano fatto • alcuna comunicazione! air l'altra parte, il lavoratore stesso isi intende tacitamente confermato, eiila retribuzione spettantegli non

potràoesj- sere inferiore a ^quella stabilita per.- la categoria nella quale viene, assegnata. AiO ' ° lì Art. 8 .... , Assicurazioni sociali . Per le assicurazioni, sociali (invali dità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, infortuni, assegni familia ri) valgono le norme , di legge vigenti. Art. 9 Orario di lavoro- il La durata normale del lavoro ; non potrà eccedere ' le ore 48 settimanali salvo le deroghe o le eccezioni .prei ste dalia legge. Durante il corso del l'orario normale il tempo

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Page 4 of 7
Date: 18.01.1930
Physical description: 7
direzione in caso di conferma-gli fisserà la paga della categoria per cui venne as sunto' e gli fu richiesta la prova, con decorrenza dal primo giorno. L'operaio che durante il periodo di prova venisse licenziato, ovvero che al la fine del periodo stesso,non viene con fermato, lascierà senz'altro l'azienda, ed in base alla paga minima giornaliera della categoria nella quale ha prestato servizio, gli verrà pagalo il solo tempo trascorso al lavoro, maggiorato dall'e ventuale utile di cottimo

prodotLo. Ari. 0. — Ammissione al lavoro e do cumenti. — L'assunzione in servizio è normalmente subordinala alla presenta zione dei seguenti documenti: a) carta di identità; b) libretto di lavoro; c) tessere relative alle assicurazioni sociali obbligatorie e documenti equi valenti. Al momento' dell'assunzione in servi zio il datore di lavoro ha facoltà di ri chiedere all'operaio di sottomettersi i visita medica. L'operaio dovrà inoltre dichiarare alla D.ir.gzione il suo domicilio e tenerla al corrente

dell'eventuale mutamento -.li questo. • Art. 7. — Librétto paga e copia del contratto. — All'alto 'dell'assunzione in servizio il prestatore d'opera riceverà dal datore di lavoro .gratuitamente il li bretto paga; provveduto dall'art. 31 del regolamento' 14 marzo 1904 il. 141; qua lora non ne sia già proveduto, nonché copia del presente contralto collettivo di lavoro, e ne rilascierà ricevuta. Art. 8. — Orario di lavoro — La du rata normale di lavoro, è di 4S ore set timanali e di 8 ore giornaliere. Salvo

le deroghe e le eccezioni consentite dalla legge' nessun operaio potrà rifiutarsi en tro i limili consentiti dalla legge a com piere dietro richiesta dell'Industriale, il lavoro straordinario, notturno e festi vo, salvo giustificati motivi di impedi mento. - Il lavoro slraordinario non deve ave re carattere permanente. Art. 9. — Mancanza temporanea di lavoro. •—- Tn caso di mancanza eccezio nale di lavoro la direzione prima di procedere a licenziamenti, procurerà di ridurre in via transitoria le ore

e le giornale di lavoro, con proporzionale riduzione di salario, compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche dell'azienda. Art. 10. -— Utensili. — Tutti gli uten sili -relativi alla manutenzione, e^ quanto altro occorra all'operaio per l'esecuzio ne «Iella propria mansione, sarà fornito dalla Direzione - a proprie spese. Art. 11. —-, Igiene e sicurezza del la voro. — Le aziende provvederanno a che i posti di lavorazione siano forniti di locali e di quanto altro è previste, dalle disposizioni

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Page 3 of 21
Date: 30.07.1940
Physical description: 21
comunicheranno individual mente e per iscritto anche a mezzo delle prima busta paga, dopo la pub blicazione del presente contratto, ad ogni operaio, la categoria alla quale è' assegnato. Art. 3 Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non por tano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere o le 4S settimanali, saranno compensate con la maggiorazione del 10 % (die ci per cento). Le ore di lavoro straordinario

della Società Atesina Esplorazioni. Mi nerarie, . e la Federazione nazionale fascista dei ■lavoratori delle industrie estrattive rap presentata dal suo Commissario cav. Camillo . Nedey Perrier, assistito dal l' avv..Pietro Petrosini e cav. Giulio Jo- vino della Federazione stessa, si è stipulato - conformemente a) verbale di accordo sottoscritto in data odierna tra le due Confederazioni fa sciste degli industriali e dei lavoratori dell'industria - il presente contratto collettivo di lavoro

, integrativo a quel lo nazionale per l'industria mineraria stipulato il 9 maggio 1937-XV e pub blicato sul B. U.-M. C. n. 164 del 31 ottobre 1937 allegato n. 1247, da vale re per gli operai addetti alle miniere della provincia di Bolzano. Art. 1 Declaratòria delle categorie e minimi di paga oraria Interno Capo squadra o capo sciolta - Colui che a capò di una squadra di operai cura e controlla l'espletamento degli ordini ricevuti, provvede eventualmente alla registrazione del lavoro eseguito e partecipa nel

tempo libero anche alla esecuzione del lavoro L. 2.75. Minatore di I.a categoria - Colui al quale è affidato normalmente, come la voro giornaliero, quell'insieme di ope razioni del suo posto di lavoro rappre sentato jialla preparazione dei fori da mina, a mano o con martello, dal ca rico e dall'eventuale brillaménto delle mine, dal disgaggio, dall'armamento e dalle operazioni accessorie (cernita del prodotto, ecc.). E' assegnato a questa categoria anche colui che normalmente è addetto, alla sola

^ di ripiena, di trasporto anche con vagoncino der ma teriale scavato, del legnamele dei ma teriali vari ed altri lavori che noti ri chiedono particolari conoscenze. 'Può essere alle dipendenze di un operaio di categoria al quale deve prestare gli aiuti necessari ed accessori per la buo na riuscita- del lavoro, purché le sue mansioni non rientrino in quelle : spe- cifiche degli' operai qualificati e dei loro aiuti L. 1.97. Esterno: Fabbro L. 2.56 Falegname L. 2.56 Elettricista L. 2.56 Aggiustaferri L. 2.12

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Page 4 of 16
Date: 02.12.1933
Physical description: 16
dici giorni dalla data delle riscossici ni, mentre quelli sulla qualità della moneta ricevuta . e sull 'ammontare, materiale della somma riscossa, do rranno essere avanzati subito. Sulla busta, con la scorta dei - dati risultanti dalle prestazioni effettuate, debbono essere separatamnete regi strate: a) le ore ordinarie di lavoro; b) le ore straordinarie di lavoro; e) le quote per le „assicurazioni so ciali obbligatorie', contributi ob bligatori sindacali, cauzioni, risar cimenti dei danni

, multe, cassa malattia, ecc. Conservazione del materiale. Art. 9^ - Il personale e responsa bile del materiiale che riceve con re golare consegna e risponderà degli eventuali smarrimenti o danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi di forza maggiore, ed i casi fortuiti, così pure è responsabile delle con travvenzioni dovute a sua colpa. In caso di licenziamento il dipen dente, prima di lasciare il lavoro do vrà consegnare al magazzino tutto quello che ha ricevuto in consegna. E' precisò obbligo

'del personale di conservare in buono stato gli attrez zi, gli utensili, ed in genere tutto quanto è a lui affidato. Ferie. Art. 10. - Dopo un anno di inin terrotto servizio, il prestatore d'one ra ha diritto, oltre ai 52 riposi setti manali, ad un periodo annuo di ri poso feriale di sei giorni, retribuito con la paga normale. Dato lo scopo igienico e sociale' delle ferie .non è ammessa rinuncia espressa o tacita di essa, nè la sostituzione con com penso alcuno. Il dipendente nel periodo di ferie

dovrà astenersi dal lavoro. E' in facoltà dell'Azienda di fìssa- re le ferie possibilmente, nel periodo estivo, regolando la concessione indi= vidualmente o collettivamente in mo do di non intralciare il regolare an damento del servizio. Le ferie non possono essere consi derate come periodo di preavviso per licenziamento. Agli effetti dell'anzianità ber le sud dette ferie, dovranno utilmente com putarsi le «iornate di assènza per in fortunio sul lavoro, per malattia, o per ricliiamò alle armi

• contratto di lavoro, o che commetta qualunque at to che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, al normale e puntuale an damento del lavoro, è passibile delle seguenti punizioni: E' punito con la multa fino ad un massimo deKa metà della paga gior naliera il dipendente che: a) ritarda ad iniziare il lavoro, lo in- ì terrompe, lo abbandona tempora neamente o in anticipo senza giu stificato motivo; b) eseguisca malamente e con sover chia lentezza il lavoro affidatogli; c) arreca per incuria, guasti

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Page 5 of 6
Date: 10.04.1943
Physical description: 6
nazionale fascista per gli addetti ai servizi ausiliari dèi •traffico, e trasporti vari, agli effetti del presente contratto rappresentata, per delega del suo segretario, dal segre tario dell'Unione .provinciale di Bol zano della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, geom. Guido Berfarim, assistito da Giovanni An- dreani e Domenico Falcone dell'Unio ne stessa, sentita la Federazione nazionale fa scista delle cooperative di produzione e ' lavoro, è slatto stipulato il presente contrat

tò collettivo di lavoro dia valere per le aziende artigiane e cooperative eser centi, in tutto il territorio della pro vincia di Bolzano, ^ la pulitura dei ve tri, delle vetrine e' dei pavimenti ed il personale non impiegatizio dipendente. Il presente contratto sarà depositato nei niodi -stabiliti-dalle vigenti dispo sizioni statutarie e di legge entro il •termine di 60 giorni dalla sua stipu lazione. Art. 1 Categorie e minimi di paga 1) caposquadra L. 26,—- giorn. 2) pulitori: fino ai 18 anni compiuti

L. 15,— » oltre i 18 anni compiuti L. 22,— » 3) .pulitrici L. 1,50 orarie Le parli hanno inteso fissare dei minimi di paga e non già di appor tare riduzioni alle paghe corrisposte agli operai attualmente in servizio che percepiscono paghe superiori. Art. 2 Orario di lavoro L'orario normale di lavoro è di 40 ' ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste -dalla legge e ferme restando le disposizioni sul sabato fa scista. Per ir periodo di validità della leg

ge 16 luglio 1940,-n. 1109, varranno le norme della 1 legge stessa. • ' Art. 3 Lavoro straordinario, festivo e not turno •Le ore di-lavorò eccedenti i limiti di orario di cui aU'-àrticolo preceden te sono considerate straordinarie. •Le ore di lavoro straordinarie che sommate a quelle' ordinarie non por tano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere o le 4S settimanali, «saranno compensate con la maggiorazione del 10%. Il lavoro straordinario prestato nei periodi e 'termini

previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanaili o le S ore giornaliere, ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed ec cezioni previste dalla legge stessa, sa rà compensato ' con la maggiorazione del 25%. Le ore di' lavoro festivo saranno compensate con la maggiorazione del 35%. Le ore di. lavoro notturno, inten dendosi per tali le ore- comprese tra le ore 2Ùi e le 6 del mattino, saranno compensate con la maggiorazione del 35%. 'La maggiorazione per il lavoro, fe stivo e per il lavoro

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Page 2 of 24
Date: 17.05.1933
Physical description: 24
c) tessere e libretti di assicurazio ne sociale obbligatoria, o documenti equivalenti, in . quanto l'operaio ne sia in possesso, e ferme restando le di- . sposizioni di legge relative al riiascio di tali documenti; d) libretto di ammissione al lavoro per le dcrnne ed i fanciulli. L'operaio deve dichiarare il suo recapito ed è tenuto a comunicare al la Direzione i successivi cambiamen ti. L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta. Art

. 3. - Libretto paga e copia del contratto. All'atto dell'assunzione in servizio del prestatore d'opera, questi riceve rsi dal datore di lavoro, gratuitamen te, il libretto paga previsto dall'arti colo 31 del Regolamento 13 marzo 1904, No. 141, qualora non ne sia già provvisto, nonché copia del . presente contratto collettivo di lavoro. Art. 4. - Periodo di prova. L'operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova di una settimana, prorogabile di comune accordo a due settimane, durante il quale

, è. reciproco il diritto- alla riso luzione del contratto. All'operaio confermato, in base al l'esito della prova, il datore di lavo ro fisserà il relativo salario che non potrà essere inferiore al minimo . sta bilito in contratto per la categoria nella quale l'operaio stesso verrà as segnato. L'operaio che non viene conferma to o che non crede di ' accettare le condizioni fissategli, lascierà senz'al tro lo stabilimento, e gli verranno pa gate le ore di lavoro compiute in ba se al salario minimo fissato

per la categoria nella quale avrà prestato la opera sua, nè avrà diritto ad alcun indennizzo. Art. 5. - Orario di lavoro. L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali effettive, ripartite in otto ore giornaliere per ciascuno dei sei giorni lavorativi, salvo le deroghe ed eccezioni contemplate dalla legge, se ed in quanto siano applicabili a- gli operai ed all'industria cui il con tratto si riferisce. L'orario è stabilito dalla Direzione, e le ore di lavoro sono contate, sul l'orologio del

lavoratorio o del capo- cava. Art. 6. - Giorni festivi. Sono considerali giorni festivi, ol tre a tutte le domeniche, il 21 apri le, Natale di Roma, e tutti quelli ri conosciuti dallo Stato agli effetti ci-; vili, nonché da ricorrenza del S. Pa trono locale. Art. 7.. - Sospensioni e discontinuità. In caso, di licenziamenti collettivi per mancanza di lavoro, riprendendo si il lavoro, sarà data, compatibil mente con lè possibilità ed esigenze della ditta, ed a parità di requisiti, la preferenza

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Page 4 of 34
Date: 15.03.1939
Physical description: 34
452 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. 47 — 15-3-XVI! La qualifica di lavoratori fissi o se mifissi dovrà risultare dal contratto individuale di cui all'art. 4. Art. 3. Assunzione : La assunzione deve ave re luogo sempre per tramite dei com petenti Uffici di collocamento su ri chiesta del datore di lavoro o di un suo rappresentante, secondo le norme di legge e in conformità dell'accordo interconfederale stipulato in data 19- 4-1935-.XIII pubblicato sul Bollettino Ufficiale del

Ministero delle Corpora zioni fase. 121 in data 31-7-1935-XIII allegato 732. Pertanto le richieste dovranno es sere di regola numeriche, salvo che per le seguenti categorie per le quali potranno essere nominative: Addetti alle stalle ed al bestiame, Salariati ed obbligati (lavoratori fis si annuali e stagionali e lavoratori se mifissi od obbligati) con contratto an nuale e stagionale, che risiedono nel l'azienda, purché in case del datore di lavoro. 11 capouomo di squadre composte di almeno otto

lavoratori, quando la sua figura, ai fini dell'assunzione^ non sia considerata in contratti speciali.- 11 datore di lavoro, nel richiedere agli Uffici di collocamento i braccian ti, dovrà distintamente indicare quanti intende assumerne come fissi, quanti come semifissi e quanti come avven tizi. Quando nella mano d'opera asse gnata alle aziende fossero anche com presi lavoratori ultrasessarttacinquenni gli Uffici di collocamento sono per tanto tenuti a darne particolare avvi so agli agricoltori e ciò

a tutti gli effetti: Art. 4. Contratto individuale: Tra il datore di lavoro ed i lavoratori fissi e semi fissi, all'atto dell'assunzione, dovrà es sere redatto e firmato un contratto individuale, da valere a tutti gli effet ti di legge, conforme al modulo alle gato al presente contratto collettivo e dal quale dovrà anche risultare la data di assunzione. Art. 5. Libretto sindacale di lavoro per i fissi, semifissi od obbligati: Fino a quando non verrà reso obbligatorio e messo in distribuzione anche

in agri coltura il libretto di. lavoro istituito dalla legge 10 gennaio 1935-XIII nu mero 112, i lavoratori fissi o semifis si e i loro datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale da ri tirarsi presso le rispettive organizza zioni. Sul libretto sindacale di lavoro, ol tre alla qualifica del lavoratore, sa ranno registrate le varie prestazioni di attività, le corresponsioni e le tratte nute eseguite in dipendenza del rap porto di lavoro con la indicazione del le relative causali

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Page 6 of 16
Date: 02.12.1933
Physical description: 16
liquidazione della indennità di licenziamento. - L'indennità va sempre calcolata con la paga , di conducente comprenden dosi nell'indennità i 3 mesi succitati. Qualora dopo 3 mesi l'Impresa vo lesse mantenere in servizio il dipen dente, adibendolo, col di lui consen so in altre mansioni, il periodo pre stato da conducente è tenuto presen te ai fini della liquidazione delle in dennità di licenziamento. Trapasso di Azienda. Art. , 17. - Il trapasso dell'Azienda non risolve il contratto di lavoro

il dipendente ha il diritto alla liquidazione delle indennità di li cenziamento, giusta quanto ' prescrive l'articolo 15; - La ripresa del lavoro dopo ■ il pe riodo di malattia.che duri più di una settimana, deve essere dal dipendente comunicata all'Impresa 24 ore pri ma. Cassa ■ Malattia; • - Art. 20. - L'assistenza - in caso di malattia del prestatore d'opera viene data dalla Cassa Provinciale di- Ma lattia funzionante per legge nelle nuo ve Provincie alla quale i dipèndenti sono iscritti a cura del

43Ò ziamento in. tronco, ha diritto alla conservazione del posto per un perio do di tre mesi, senza alcuna retribu zione. . II conducente durante questo pe= riodo può essere abidito in altri la vori compatibili con le sue attitudini ed in , questo caso percepisce la pa ga della categoria nella- quale presta servizio. ' Se il tempo durante il quale il con ducente rimane senza la) patente, si prolungasse oltre -3 mesi, si risolve il contratto di, lavoro,- ma il conducen te -ha diritto alla

ed il personale ad essa addetto conser vaci suoi--diritti:net.confronti, del nuo vo titolare. - i .. Servizio militare. Art. 18. - .La chiamata alle armi per obbligo di leva costituisce risolu zione del .contratto di lavoro, ma :tl dipendente spettano le indennità pre viste per il licenziamento normale. IL richiamo alle armi o nella M. V. S. N. non risolve il contratto di la voro e il ; periodo trascorso sotto 1-: armi verrà considerato agli efTetti del; l'indennità come passato in servizio. Per il richiamo

alla M. V. S. N. a- gli effetti della corresponsione del sa lario, valgono le norme vigenti di cui alla circolare del Ministero delle Cor porazioni No. 1898/505 del 27 ottobre 1927. Trattamento dì malattia. . Art. 19. - H dipendente che per ma lattia .resta assente dal lavoro per.un periodo consecutivo ed ininterrotto di tre mesi ha diritto alla conservazione del posto. , Qualora la durata della malattia do vesse prolungarsi oltre i tre mesi, il contratto di lavoro si, risolve, ma in tal caso

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Page 3 of 8
Date: 16.01.1943
Physical description: 8
N. 49 — 16-1 -XXI Foglio annunzi legali della provincia di Bolzano 429 restando le disposizioni sul sabato fa scista. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme della legge stèssa. - Art. 3 Lavoro straordinario,.festivo e notturno' Le ore di lavoro' eccedenti i limiti di orario dii cui all'articolo precedente sono considerate straordinarie. Le ore di lavoro straordinarie che sommate a quelite ordinarie non .por tano la durata complessiva del lavoro

ad eccedere le otto ore giornaliere o le 4S settimanali, saranno compensa te, con la maggiorazione del 10%. E lavoro straordinario prestato nei modi e termini previsti dalla legge ol- . tre. le 4S' ore settimanali o le 8 ore giornaliere, ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed ec cezioni previste dalla legge stessa, sa rà 'compensato con' la maggiorazione del 25%. Le ore di 1 lavoro festivo saranno compensate cön Ja maggiorazione del 40%. , Le ore di lavoro notturno, intenden dosi per

tali le ore comprese tra le 22 e le 6' del mattino, saranno com pensate con la maggiorazione del 35%. . La maggiorazione per il, lavoro fe stivo e per il lavoro notturno non è dovuta per il lavoro festivo e per il lavoro notturno compiuto in turni re golari periodici'. Le percentuali di .maggiorazione per il lavoro straordinario. : festivo e not turno, non sono cumuiabili, intenden- • dosi—che la maggiore assorbe la mi nore. Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interconfederale dell

'8 no vembre 1939-XVTII per tutta La durata della loro applicabilità. Per il periodo di validità della leg ge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme della legge stéssa. Art. 4 Lavoro a cottimo Il lavoro a cottimo verrà compen sato con la percentuale del 10%. Art. 5 Licenziamento e dimissioni Il licenziamento del lavoratore o le sud dimissioni potranno aver luogo .in qualunque giorno mediante preavviso di una settimana. . E' in facoltà della ditta di -esonerare dal lavoro il lavoratóre in qualunque

giorno successivo al preavviso, me diante il pagamento della paga nor male per le ore di lavoro mancanti al compimento del .periodo : stesso. Art. 6 Indennità di licenziamento All'operaio licenziato non per mo tivi disciplinari, sarà corrisposta una indennità pari a due giornate di pa ga (16 ore) per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la ditta.- Agli operai attualmente in servizio ■sarà riconosciuta un'anzianità massi ma a .partire dal 21 aprile 1927, qua lora ne abbiano una maggiore

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Page 10 of 21
Date: 30.07.1940
Physical description: 21
e ■notturno. Il lavoro straordinario sarà compensato con una percentuale di maggiorazione sulla paga base del 10 per cento. Il lavoro festivo sarà retribuito con • una maggiorazione del 20 per cento. ■ 11 lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo l'A ve Maria fino all'alba, sarà retribuito con una maggiorazione del 20 %. Le maggiorazioni di cui sopra non si sommano, intendendosi che la mag giore assorbe la' minore. Per i lavoratori che svolgono il la voro esclusivamente di notte

.115/10 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. S bis — 30-7-XV1II 1956, l'orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno è stabilito nei mo di seguenti i novembre, dicembre, gennaio: ore 7; febbraio, marzo, aprile, maggio, set tembre, ottobre: ore S; giugno, luglio, agosto: ore 9. Art. 5 Lavoro straordinario, festivo e notturno Con riferimento all'art. 12 del con tratto nazionale vengono stabilite le se guenti percentuali di maggiorazione per il lavóro straordinàrio, festivo

la paga base , verrà maggiorata del 20%. Si intende che a detta tariffa non si ap plicheranno le maggiorazioni per il lavoro notturno, se questo si svolge entro i limiti dell'oràrio normale. Art. 6 Indennità di trasferimento Con riferimento all'art. 20 del con tratto nazionale, viene stabilito che qua lora il datore di lavoro comandi i lavoratori fuori azienda, ovvero tra sferisca' di sede quelli fissi, dovrà rim borsare ai lavoratori stessi oltre alle spese di viàggio e di alloggio soste- nute, anche

quelle effettivamente paga te dai lavoratori per il vitto. Art. 7 Malattie e infortùni Tutti i lavoratori debbono essere inscritti alla Mutua malattie per i la voratori agricoli. • Il datore di lavoro è tenuto al ver samento dei contributi paritetici alla Mutua anche per la quota a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa suL salario del lavoratore per la quota a carico ' di quest'ultimo. Con riferimento all'art. 22 del con tratto nazionale viene stabilito che ai lavoratori-fissi

contraggono matri monio, un permesso straordinario di una settimana, durante il quale il lavo ratore sarà considerato ad ogni effetto in attività di servizio. Tale permesso è indipendente dalle ferie previste dal presente contratto. I lavoratori semifissi hanno diritto egualmente al permesso di una setti mana, senza retribuzione, fermo rima nendo l'impegno da parte del datore di lavoro! di mantenere invariato il nu mero complessivo di giornate' lavora tive prestabilite. Art. 10 Festività-nazionali Per

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Page 7 of 7
Date: 18.01.1930
Physical description: 7
ilendogli l'importo tifile giornale r 5i preavviso a paga normale, mancanti al compimento della .settimana. Sia nel caso di licenziamento, che in quello di dimissioni, il datore di lavo ro è tenuto a rilasciare al suo dipenden te il prescritto certificalo di servizio, apponendo analoga: dichiarazione sul li bretto di lavoro. Ari. 31. — Indennità di licenziamen to. — In caso eli licenziamento non ai sensi di cui all'art. 13 olire il preavviso all'operaio che abbia compiuti i 12 mesi

di .-servizio, presso la slessa azienda, la dilla corrisponderà !e seguenti indenni tà:' .... a) dopo il primo anno di servizio un giorno di paga per ogni anno; b) dal secondo anno l'ino al quarto' due. giornale di paga; c) dal quinto anno fino al decimo tre giornale di paga; d) oltre i 10 anni 4 giorni di paga per ogni anno compiuto. Agli operai in servizio dal 2S ottobre 1927 verrà riconosciuto un massimo di anzianità di 10 anni, qualora ne abbia no una maggiore maturala presso la Dil la. Caso di morte

. — In caso di morte degl'operaio spetterà al coniuge o ai vi venti.a carico dell'operaio la liquida zione dell'indennità di licenziamento, dovuta all'operaio indipendèntemente a quanto abbia diritto a percepire a tito lo di pensione o di previdenza, da isU- iuzioni istituite presso l'azienda; alle quali abbia contribuito l'operaio. Art. 32. -—■ Licenziamento e riassun zioni. — In caso di licenziamento per riduzione di lavoro o per riduzione di personale compatibilmente con le esi genze tecniche

dell'azienda, saranno di preferenza tenuti al lavoro gli operai a- venti numerosa fariiiglia a carico. Altrettanto nel caso di. riassunzione di personale verrà data la preferenza a li cenziati, riconoscendo loro l'anzianità di servizio; che avevano maturata in pre cedenza nell'azienda stessa. E' inteso che tale riconoscimento vale per il salario e per la categoria. Art. 33. — Costituzione di depo sito. Il datore di lavoro entro il pri mo anno di servizio tratterrà dall'am montare dei salari settimanali

e quindi cinali, una quota fino al raggiungimen- I» dell'importo di una 'settimana di pa ga normale, compinta sulle otto ore di lavoro. Tale somma sarà trattenuta co me fondo di 'garanzia e verrà restituita all'atto del licenziamento o di dimissio ni dell'operaio; salvo il caso di ritenu ta per risarcimento di danni o per man calo preavviso. Le due organizzazioni si accorderanno sull'eventuale corresponsione di inte ressi delle somme così depositate. Art. 34. - Previdenza. - In omaggTo ai dettami della

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Page 6 of 14
Date: 05.02.1930
Physical description: 14
p di riconoscimento di un periodo di anzianità • convenzionale . di' premio, nel quäl.caso questa si ripercuo terà su tutta la carriera 'dell'impiegato, oppure con la concessione di , aumenti di - stipendio; che, • essendo inferiori allo scatto normale di categoria, potranno anche venire assorbiti dal sopraggiun gere del prossimo scatto. ■ Art. 22.— A ; Natale, e dopo l'appro vazione del bilancio annuale, verranno corrisposte due gratificazioni le quali, complessivamente, : devono risultare di misura non

inferiore a due mensilità di emolumenti (.stipendio- e accessori tutti;. Queste gratificazioni si intendono cor risposte anche a compenso del lavoro eventualmente compiuto: oltre l'orario normale in-occasione , deile chiusure Se mestrali dei. conti.; 11 personale entrato -in- servizio nel corso dell'anno riceve dette gratificazio ni in : ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mési di ' servizio ef-fe'.tivamen'te prestati nell'anno computali dosi,-; ; a fa vore dell'interessato la eventuale -frazio

del servizio, di cassa disim pegnato. : ; La indennità V di cassa spetta anche ai commessi di. cassa ai quali sia richiesta la cauzione. Capitolo V. ; , Orario -^Lavoro straordinario - . As senze e congedi. ■' i ' Art. 25. :—- L'orario : normale di lavo ro è - di 8 ore giornaliere-per gli impie gati e per le impiegate e di 9 ore gior naliere per i commessi e gli aiuto com messi. I ■ : ' Detto orii -riq-. di lavoro viene ripartito con turni determinati dalla Direzione ^in rappovfo;alle : esigenze

di servizio. Non- sono ammesse tolleranze all'ora rio di^Ufificio/' Tenuto conto dellè condizioni specia li nelle ; giornate di -sabato, nella ricor renza, della Festa del Patrono della cit tà, nonché nelle vigilie di Ferragosto, di Natale,. l'orario di lavoro è di 5 ore per gli impiegati e di (5 ore pei: i com messi, .salvo che circostanze particolari, relative à necessità locali e al genere:di lavoro compiuto dalla banca, non ren dano 'opportuno, : di -provvedere - diversa mente secondo verrà stabilito

d'accordo fra le Organizzazioni Sindacali.--In' tal caso di lavoro compiuto nel pomeriggio del sabato verrà compensato, a scelta della banca, col riposo al lunedi matti na o con la corresponsione dello straor dinario. ., Quando la fine del mese scade in- sa bato, sarà osservato per detlo giorno'l'o rario di 8 ore per gli impiegati e di.fl ore per i commessi; uguale orario sarà osservato il 30 dicembre quando il 31 dicembre cada di domenica limita! a- mente al personale ed uffici necessari. II lavoro

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Page 7 of 10
Date: 19.02.1930
Physical description: 10
il benestare delle Organizzazioni Pro vinciali. É' facoltativo il cottimo e le parti con traenti ne : consigliano per quanto possi bile la estensione. , Le condizioni verranno direttamente fissate dalle parti di volta in volta ed in modo che, tenuti presenti i principi di cui alla dichiarazione Ì4.o della Car ta del Lavoro, l'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, abbia la possibilità di realizzare un guadagno del 10 per cento'in ijìù sulla paga normale ordinaria. Nel caso

di' cottimo il datore di lavoro è tenuto a versare al lavorato re acconti quindicinali o settimanali in rapporto al lavoro eseguito. Assicurazione e previdenzé. Art. 10. .— Il datore di lavoro dovrà procedere a sensi di legge all'assicura zione contro gli infortuni sul lavoro. Per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia verranno osservate da ambo le parti' le disposizioni del R. D. 30 di cembre 1923 n. 31034 e relativo regola mento. ,1 contributi assicurativi sono 'metà a carico del Jatore

di lavoro e metà a! ca rico del lavoratore, e quest'ultimo do vrà essere munito del libretto personale dimostrante i contributi versati a suo nome e', aggiornato di anno in anno a- gra'rio a' cura del datore di lavoro. Disciplina. Art. 11. — 11 lavoratore è tenuto ad osservare scrupolosamente l'orario di la voro e deve eseguire colla massima dili genza i lavori affidatigli, conservando in buono stato gli emessi, gli attrezzi e le macchine di lavoro. Egli è responsabile dei danni e degli smarrimenti

imputabili a sua negligen za o colpa, nonché dei maltrattamenti, •abusi o negligenza a danno degli ani mali. Le mancanze disciplinari saranno pu nite come appresso: ammonizione, mul ta non superiore all'importo di 3 ore di lavoro, licenziamento. Il licenziamento potrà essere .imme diato in caso di insubordinazione, di gravi offese o vie di fatto verso i com pagni o i datori di lavoro, di furto,, di danneggiamenti dolosi; nonché per re cidività di mancanze più lievi. Cassa Mutua. Art

Fascisti dell'Agricoltura. ' Commissioni comunali v di controllo. Art. 13. — In ogni Comune verrà isti tuita una Commissione di controllo composta da due datori di lavoro e da due lavoratori, presieduta dal segreta rio politico del P. N. F. o, dove non esi sta, dal Podestà del luogo. I membri delle commissioni dovranno essere regolarmente iscritti ai Sindacati rispettivi. La Commissione avrà il com pito: I) Dell'Assegnazione sulle aziende del la mano d'opera avventizia, seguendo i criteri di cui

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