dici giorni dalla data delle riscossici ni, mentre quelli sulla qualità della moneta ricevuta . e sull 'ammontare, materiale della somma riscossa, do rranno essere avanzati subito. Sulla busta, con la scorta dei - dati risultanti dalle prestazioni effettuate, debbono essere separatamnete regi strate: a) le ore ordinarie di lavoro; b) le ore straordinarie di lavoro; e) le quote per le „assicurazioni so ciali obbligatorie', contributi ob bligatori sindacali, cauzioni, risar cimenti dei danni
, multe, cassa malattia, ecc. Conservazione del materiale. Art. 9^ - Il personale e responsa bile del materiiale che riceve con re golare consegna e risponderà degli eventuali smarrimenti o danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi di forza maggiore, ed i casi fortuiti, così pure è responsabile delle con travvenzioni dovute a sua colpa. In caso di licenziamento il dipen dente, prima di lasciare il lavoro do vrà consegnare al magazzino tutto quello che ha ricevuto in consegna. E' precisò obbligo
'del personale di conservare in buono stato gli attrez zi, gli utensili, ed in genere tutto quanto è a lui affidato. Ferie. Art. 10. - Dopo un anno di inin terrotto servizio, il prestatore d'one ra ha diritto, oltre ai 52 riposi setti manali, ad un periodo annuo di ri poso feriale di sei giorni, retribuito con la paga normale. Dato lo scopo igienico e sociale' delle ferie .non è ammessa rinuncia espressa o tacita di essa, nè la sostituzione con com penso alcuno. Il dipendente nel periodo di ferie
dovrà astenersi dal lavoro. E' in facoltà dell'Azienda di fìssa- re le ferie possibilmente, nel periodo estivo, regolando la concessione indi= vidualmente o collettivamente in mo do di non intralciare il regolare an damento del servizio. Le ferie non possono essere consi derate come periodo di preavviso per licenziamento. Agli effetti dell'anzianità ber le sud dette ferie, dovranno utilmente com putarsi le «iornate di assènza per in fortunio sul lavoro, per malattia, o per ricliiamò alle armi
• contratto di lavoro, o che commetta qualunque at to che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, al normale e puntuale an damento del lavoro, è passibile delle seguenti punizioni: E' punito con la multa fino ad un massimo deKa metà della paga gior naliera il dipendente che: a) ritarda ad iniziare il lavoro, lo in- ì terrompe, lo abbandona tempora neamente o in anticipo senza giu stificato motivo; b) eseguisca malamente e con sover chia lentezza il lavoro affidatogli; c) arreca per incuria, guasti