pc ssano eliminarsi le eccessive o irregolari tas sazioni che si sono dovute rilevare. Occorre innanzi tutto precisare che la tassa è appli cabile alle '< insegne -, cioè a quegli avvisi esposti al pubblico che hanno carattere di stabilità e seno formati con materiali atti a garantire tale carattere: come legno, ferro, vetro, marmo, ecc. La legge accenna, oltre che alle insegne vere e pro prie anche ad avvisi, richiami di pubblicità o indirizzi rilutivi all'esercizio di industrie, commerci, professioni
, arti c qualsiasi attività, i quali abbiano carattere di insegna s secondo i concetti dianzi chiariti. Quindi è che gli avvisi consueti di pubblicità affissi per breve tempo, dopo il quale sono sostituiti da altri, non sono tassabili come insegna, così come non lo sono i ci -riellini o targhette nell'interno dei negozi in quanto non vi siano affissi in modo permanente. E' anche da tener presente che per l'applicazione della tassa, la legg: ha riguardo al fine per il quale è compiuta l'apposizione
che l'esposizione dell'insegna non sia fatta direttamente da Ente o Ditta. Quanto ai limiti di applicabilità della tassa entro i confini del Comune, devesi considerare che la tassa stessa trova la sua base nella considerazione che sia giustificato consentire ai Comuni di chiamare ad uno speciale contributo coloro che, a mezzo della pubblicità. Olirono a valorizzare le particolari condizioni di am biente dei centri abitati, cioè si giovano di uno stato di fatto che è opera dell'Ente Comunale