da po polazione di lingua tedesca, il Prefetto ha facoltà di provvedere alla costituzio ne di consorzi obbligatori per il segreta rio, per l'ufficio e per l'archivio, anche in deroga agli articoli 9, 12 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Art. 2. — Nei Comuni e' nei consorzi predetti possono essere nominati segre tari soltanto cittadini di lingua italiana i quali siano in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dalla legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148
(modificato con R. decreto 30 di cembre 1923, n. 2839), e dal regolamento 12 febbraio 1911, n. 298, o cittadini di lin gua tedesca, i quali, oltre ai suindicati requisiti, siano muniti di titoli di studio, rilasciati da istituti medi di lingua ita liana, ovvero abbiano, per almeno un triennio, prestato lodevolmente servizio pi-esso una pubblica Amministrazione di lingua italiana. Art. 3. — Pei Comuni e pei consorzi di cui ai precedenti articoli, il segretario è nominato dal Prefetto, per chiamata di retta