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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 7 of 44
Date: 28.02.1919
Physical description: 44
Art. 5. — Con determinazione del S'eigrejtario Generale per gli Affari Civili sarà stabilito il giorno in cui entrerà in vdgore la presente Ordinanza. addì 28 Gennarìio 1919. Il Capò idi Stato Maggiore d'ell'Esercito A. DIAZ 2. Ordliaanza che conforma JaJ- vajidtiità, anpliä pdfr 1919, delle liste dei ginralti formate per Tanno 1918. NOI GENERALE ü'ESERCITO GAY. DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ eCC. Visto l'art. 251 d ( e ( l Co'dice Penale per l'È serbico; Visti i nn. 39 (5. /comma) e 41 del

«Servizio in guerra» Parte i;: ORDINIAMO Le liste dei Giuraci formate iper l'anno 1918 valgono anche- per l'amio 1919 riei circondari delle Corti 1 'di Giustizia di prima, istanza 'del territorio occupato dal R. Esercito, nei quali non sia: stato possibile procedere alla revisione annuale delle liste me desime, ' Addì 31 Gennaio 1919. Il Caipo di Stato Maggiore dell'Esercito - a. diaz 3. Ordinanza che S 'isfpeiide dal 10 Aprile al 31 Dicembre 1918,. la prescrizione' triennale ntei territori occupati dal

R. Esercito.. —8 Febbraio 1919. noi generale d'esercito cav. di gran croce ARMANDO DIAZ eCC. Visjtb l'Art :'251 del Codice ;penale per l'Esercito; Visti i nn. 39 (5. comma) e 41 die! «Servizio in guerra» Parte.'I;* • ordiniamo: Dal l.o aprile 1916 al 31 dicembre 1918 deve ritenersi so spéso nei territori •occupati dal Regio Esercito il corso delia: prescrizione triennale sVabilita dal paragrafo 194 dell'Ordinan za Imperiale 19 marzo 1916 N. 69 B. L. I. concernente la terza: novella parziale a'1 codice

civile generalei austriaco. Addì 8 Febbraio 1919. 1 II Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; ; a. diaz

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 6 of 41
Date: 31.12.1918
Physical description: 41
PARTE I. Ordinanze e disposizioni del Comanda Sapremo del Regio Esercito 1. Ordinanza per la costituzione del Tribunale militare di Guerra di Trento. Noi Tenente Generale Cavaliere di Gran Croce ARMANDO DIAZ Capo di Stato Maggiore del R. Esercito, Visto il Regolamento di procedura da seguirsi davanti ai-Tribunali •di guerra, approvato con Nostra ordinanza 25 maggio 1918 ; Visti gli articoli 271 e 540 del Codice Penale per l'esercito, ordiniamo: Art. I. E' costituito in Trento un Tribunale

Militare di Guerra. Art. II. Esso ha giurisdizione territoriale nei limiti che verranno fissati •con ordinanza da emanarsi in Nostro nome dal Governatore di Trento. Art. III. Le facoltà spettanti al Comandante di Grande Unità a tenore del Regolamento di procedura, approvato con Nostra ordinanza 25 mag gio 1918, sono esercitate dal Governatore di Trento. 2 novembre 1918. Il Uapo di Stato Maggiore dell' Esercito A. Diaz 2. Ordinanza, che vieta l'incetta ed il commercio delle valute austro-ungariche. Noi

Cav. di Gran Croce Tenente Gen. ARMANDO DIAZ ecc. ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito del Regno d'Italia; — Visti gli art. 39 (5. comma) e 41 del Regolamento per il Servizio in •Guerra parte I a ; ordiniamo : Art. I. Nel territorio del Regno dichiarato in stato di guerra e nei territori occupati oltre confine è vietata l'incetta della valuta austro ungarica, nonché qualsiasi forma di commercio della valuta italiana con valuta austro-ungarica. Art. 2. I trasgressori sono puniti

col carcere militare. Addì 6 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. Diaz •3. Ordinanza per la consegna di armi, munizioni, quadrupedi e materiali vari già appartenenti all'esercito austro-ungarico nel termine del 25 nov. Noi, Generale di Esercito Cav. di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 Codice Penale Esercito; ordiniamo: Art. 1. Chiunque, scientemente, avrà in qualsivoglia modo alienato o acquistato, o riterrà per qualsiasi titolo quadrupedi, anni, munizioni da

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Page 19 of 32
Date: 31.05.1922
Physical description: 32
marzo 1910 N. 69 B. L. I. concernente la tomi novella parziale al (Codice civile generale austriaco. Il Capo di Staio Magg. dell'Esercito: A. DIAZ Sospensione del corso delia presemào- ne e di quello dei termini di preclusione. ORDINANZA 2 APRILE 1919 Art. 1. Dai 24 maggio 1915 sino all'entrata in vigore della presente Ordinanza deve ri tenersi sospeso nei territori occupati' dal R. Esercito il corso della prescrizione e quello dei termini di preclusione, tanto legali quanto convenzionali

dei termini preclusivi si regola seconjdb le stessè n'orme che concernano la sospensione della pre scrizione. Il Cwpo di Stato Maqq. dell'Esercito: A. DIAZ dite dritte Teil novello zum österreichi schen allgemeinen bürgerlichen Gesetz- biiclie, eingeführt wurde, vom 1. April 191(5 Ms zum 31. Dezember 1918 als gehemmt. Der Generalstabschef des Mgl. Heeres A. DIAZ Hemmung des Laufe's /der Verjäh rung und der Präklusivfristen Verord nung vom 2. April 1919. Art. 1. Vom 24. Mai 1915 bis zum Inkraft

wird die Hemmung nur dann zürkannt wenn die Mehrheit des bezüg lichen Kapitals Von Italienischen oder alliierten Staatsbürgern oder von in d^n vom kgl. Heuere besetzten Gebieten zu ständigen oder wohnhaften Personen Italienischer Nationalität eingebracht worden ist. Art. 3. Die Hemmung der Präklusivfristen werden nach denselben Normen beur teilt, die die Hemmung der Verjäh rungsfristen betreffen. Der Generalstabschef des Tcfgl. Heeres A. DIAZ

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Page 11 of 63
Date: 30.04.1919
Physical description: 63
nanza contenute nell'art. 1 vengono punite con pena pecuniaria da Co rone 200 a 500 e sono a carico tanto del responsabile che del macellaio : sono punibili con pena pecuniaria di corone 100 a 200 le contravvenzio ni alle norme degli art. 3 e 7 o stabilite a sensi degli art. 4 e 6. addì 9 marzo 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. DIAZ. 5. Ordinanza per l'aumento degli onorali, spese e competenze spettanti agli avvocati. NOI GENERALE D'ESERCITO CAVALIERE DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ. CAPO

DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Visto l'Art. 251 del Codice penale per l'Esercito; Visti i nn. 39 (5. comma) e 41 del «Servizio in guerra» Parte I.a; ORDINIAMO : . Gli onorari, spese e competenze spettanti agli avovcati in base alla tariffa approvata con l'Ordinanza del Ministero della Giustizia in data 31 agosto 1917 N; 371 B. L. I. sono aumentati della metà. Addì 10 marzo 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A DIAZ. 6. Ordinanza che autorizza l'Autorità giudiziaria ordinaria di trattare

i procedimenti pendenti oi che dovrebbero essere ini ziati, dai Tribunali di Guèrra. NOI GENERALE DI ESERCITO CAVALIERE DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ, CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO; Visto l'art. 251 Codice Penale Eserc.; Visto il regolamento 25 Maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai Tribunali di Guerra; Visto l'art. 1 della Nostra Ordinanza 22 Febbraio 1919; Visto l'art. 5 del R. Decreto 21 Febbraio 1919, N. 560; ORDINIAMO : Art. 1. — Dalla data dell'entrata in vigore della precedente Ordi

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Page 14 of 44
Date: 28.02.1919
Physical description: 44
periti giudiziali medici nella procedura penale, è prorogalo fino a nuova disposizione. addì, 18 Febbrao 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. DIAZ 9. Ordinanza sulla soppressione dei Tribunali di Guerra di Corpo d'Armata. NOI GENERALE D'ESERCITO GAY. DI GRAN CROCE -ARMANDO DIAZ eCC. Visto l'art. 251 e 541 C. P. Es.; Visto il Regolamento 25 Maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai Tribunali di Guerra: - ORDINIAMO : Art. 1. — Dal 1 Marzo 1919 sono soppressi i Tribunali

di Guerra di Corpo d'Armata attualmente esistenti. Art. 2. Tutti i procedimenti di competenza dei Tribunali suindicati, che alla data suddetta non siano ancora definiti od iniziati, sono devoluti al Tribunale di Guerra dell'Armata da cui dipendono i rispettivi Corpi d'Armata, addi, Febbraio 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. DIAZ 10. Ordinanza riguardante la sostituzione degli ar tic eli 9 e 18 del nostro regclamento, 25 maggio 1818, Sulla procedura da, ssguirsii. davaniti ai Tribunali

di Guerra. NOI GENERALE D'ESERCITO CAV. DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ eCC. Visto l'art. 251 C. P. Es.; Visto il Regolamento 25 Maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai Tribunali di Guerra: Vis?to il Codice Penale per l'Esercito; ordiniamo : Art. 1 Gli articoli 9 e 10 del Nostro Regolamento 25 mag gio 1918 sulla procedura 'da seguirsi davanti ai Tribunali di Gùerra sono sostituiti d'ai seguenti: ' - Art. 9 - Sono soggetti alla giurisdizione militare entro i con fini del Regnor a) per qualunque

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Page 13 of 41
Date: 31.12.1918
Physical description: 41
■7. Ordinanza, per la denuncia e la consegna di oggetti di altrui proprietà. Noi, Generale d'Esercito C'ìit . di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visto i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra » parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Chiunque, per .qualsiasi titolo, senza il consenso del proprie tario, detenga animali, mobilio, macchinari, materiali da costruzione, viveri, documenti, registri, valori ed altre cose mobili di proprietà altrui, aspor

mi litari potranno procedere a perquisizione personale o domiciliare e a se questro in qualsiasi luogo abbiano, per la pubblica voce o altrimenti, mo tivo di ritenere che si trovino le cose di altrui proprietà indicate nell'art. 1. Art. 5. La cognizione dei reati previsti nella presente Ordinanza spetta ai Tribunali Militari. Addì, 28 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell' Esercito A. Diaz 8. Ordinanza, per la denuncia dei beni mobili di altrui proprietà. Noi, Generale (l'Esercito Cav. di Gran

Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visti i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra» parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Coloro che, nel territorio occupato dal R. Esercito oltre il •confine del Regno, detengano per qualsiasi titolo, senza il consenso del proprietario, suppellettili, biancheria, merci, macchinari, materiali da co struzione, animali, viveri, documenti, registri, valori od altre cose mobili, -asportati da locali o terreni nelle zone sgomberate

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