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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 19 of 20
Date: 15.03.1926
Physical description: 20
derà poi al loro inoltro all'autorità com petente per l'approvazione. «■Gradisca Lll.xno Signor Sindaco i mìei distinti ossequi. Il Direttore 'Generale: Giovanni Martini LO STATUTO DEL CONSORZIO Art. 1. — E' costituito un Consorzio Proviciale per il miglioramento, la con servazione e 'l'utilizzazione razionale del le malghe alpine e dei boschi comunali quale ricchezza della Provincia e del Regno. Inoltre nei casi previsti dall'art. 1 del R. D. 6 dicembre 1923 IN. 2788, il Consorzio provvederà

alla gestione tec nica dei boschi- e dei pascoli dei Co muni o di Comunità che intendono provvedervi mediante aziende speciali. Gli Enti che intendono aderire al Con sorzio debbono, con regolare delibera zione a norma di legge, designare il Sindaco od il rispettivo Presidente, o chi per essi, a rappresentarli nel Con sorzio. 'Ricorrendo il caso di cui all'art. 12 del R. D. iL. 30 dicembre 1923 X. 2839 il R. (Prefetto nel decreto di costituzio ne del Consorzio designerà i rappresen tanti degli (Enti

consorziati. Il Consorzio ha sede in Trento pres so la Federazione Provinciale degli En ti Autarchici. Art. 2. — Il Consorzio si intende co stituito a norma dell'art. 10 ed even tualmente dell'art. 12 del R. D. L. 30 dicembre 1923 iN. 2839 fra Comuni e le Comunità agrarie della Provincia di Trento possessori di malghe e boschi. Art. 3. — Il Consorzio .ha per issopo: a) il miglioramento delle malghe rag giungibile con le opere indicate dall'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Econo- mia Nazionale in data

14 gennaio 1924 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del Regno in data 18 marzo 1924 N. <56. b) la conservazione e protezione del le malghe a metfczo della compilazione del piano economico da adottarsi dai singoli Enti consorziati la preparazione dei regolamenti amministrativi por le .malghe pure da adottarsi dagli Enti con- .sorziati: l'istituzione e la tenuta del li bro delle malghe. Art. 4. — Il Consorzio 'favorirà la co stituzione di speciali aziende fra grup pi di Comuni e Comunità per provvede

all'Assemblea di de liberare intorno a tutti gli affari di ca rattere generale. L'Assemblea si riunisce -normalmente ogni 3 anni nel mese di ottobre ed in via straordinaria per deliberaziane del Con siglio Direttivo o su domanda di almeno un terzo degli Enti consorziati. Art. 7. — Spetta al Consiglio Diretti vo di deliberare intorno all'approvazio- nedel Bilancio e di provvedere al regola re funzionamento del Consorzio di pro cedere all'impianto degli uffici ed alla assunzione del personale impiegato. Con

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 4 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
di consigliere, e ciò in relazione al nuovo ordinamento gerarchico stabilito dal R. decre to 11 novembre 1923, numero 2395. IL Ordinamento dei Consorzi Nella legge comunale e provinciale, la materia dei consorzi non aveva sufficiente sviluppo e regolamento: era trattata nell'art. 117, che dichiariva facoltativa la costituzione del Consorzio fra comuni contermini al fi ne di provvedere alle spese obbligatorie: si accennava ancora all'unione dei comuni in consorzi, semprp con carattere facoltativo, nell'ari

dei Consorzi fra comuni dello stesso Circondario, di Circondari diversi, della stessa Provin cia, di Provincie diverse, fra Provincia e comuni della medesima, ed infine fra Provincie. Non prevede il caso di consorzio fra una Provincia e Comuni di Provincia diversa, sia, per la sua rarità, sia anche perchè, ordina riamente, quando una Provincia è interessata in servizi che hanno incidenza nel territorio di unlaltra, l'accordo ai fini djella orazione di un Ente consorziale avviene fra provincia

e provincia. Consorzi obbligatori e facoltativi. Il regime dei consorzi ha fondamento sulla libera vo lontà degli enti, che sentono il bisogno di riunire le lo ro risorge per un servizio comune; essi sono perciò an zitutto volontari, per eccezione obbligatori nei casi e- spressament^ enunciati dalle leggi. Fra questi ultimi rientrano quelli disciplinati dall art. 12. (1 comma) e dall'art. 37. Il primo di detti articoli ammette la coattività d^l consorzio tra comuni per spe se o servìzi di carattere

facoltativo, ove per legge possano assumerli. «Sotto l'e spressione altri enti pubblici» vanno compresi i consor zi stessi, nulla vietando che due o più di essi, per un ramo di attività similare, rappresentante un 'interesse co mune, si uniscano per esercitarlo nel modo più econo mico, ed inoltre, in particolare, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che possono far parte di un consorzio con comuni, o con- comuni e con la pro vincia, per l'integrazione di uno scopo pubblico, quale

, nel quale si prevedono consorzi fra lo Sta to, i comuni, le Provincie e privati individui; nella legge per la lotta contro la tubercolosi, dove è previsto il consorzio tra provincia, comuni e associazioni civili, che si propongano lo scopo della lotta antitubercolare. Ma questi casi specifici sono regolati da leggi speciali, cui non fanno eccezione le norme generali del R. de creto 30. dicembre 1923, n. 2839, che rimangono ad essi applicabili in tutto ciò che le leggi speciali tacciono per quanto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 5 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Vigilanza e tutela dei consorzi. L'articolo 10 disciplina il regime dei consorzi in rap porto alla vigilanza .ed ingerenza governativa, alla tute la amministrativa ed economica, alla giurisdizione con tabile, allo stato giuridico ed economico del'personale. Tale regime è identico a quella cui sono sottoposti i comuni e le Provincie, ,e in particolare è quello della provincia se del consorzio fa parte la provincia; se il consorzio è composto di comuni o di comuni ed altri enti, il regime

è quello cui è soggetto il comune più im portante, quello' cioè, in base alLa classificazione stabi lita dalla riforma, la cui rappresentanza è composta del maggior numero di consiglieri. L'esercizio della vigilanza c ingerenza governativa è dal citato articolo dc'erita all'autorità cui spetta la vi gilanza sul maggiore degli enti consorziati: la competen za è quindi del prefetto se del. consorzio fa parte la provincia, del sottoprefetto in ogni altro caso. Quando, però, si tratti di consorzio fra

l'amministrazione del consorzio, mentre la facoltà di sospensione è riser vata al Prefetto stesso soltanto nel caso in cui del con sorzio fa parte la provincia ed è invece attribuita al sottoprefetto in ogni altro caso. L'articolo 20 dichiara espressamente ammesso il ri corso gerarchico al Ministro dell'interno contro i prov vedimenti del Prefetto di approvazione o di negata ap- provaz'oite. relativi alla costituzione, allo statuto ed al la cessazione del consorzio. Nella parola costituzione si comprendono sia

i casi di costituzione originaria del consorzio come tutti quel li relativi a modificazioni della composizione di esso: nella parola statuto vanno compresi tutti gli atti ri guardanti l'approvazione sia dello statuto originario sia di ogni sua successiva modificazione E' poi ovvio che, per quanto riflette i rimedi gerar chici e giurisdizionali, gli altri atti del Prefetto, del sot toprefetto, della G. P. A. o del Consiglio di Prefettura seguono le regole della particolare funzione cui si rife riscono

1 e 4-). I facoltativi possono inoltre cessare per il mutuo con senso concordemente espresso da tutti gli enti stessi. Nel primo caso la cessazione awien,e di pieno diritto: nel secondo, poiché vi è disaccordo, la cessazione avvie ne ove ricorrano le speciali condizioni stabilite nell'art. 18 (comma 2). II comma 5 di questo articolo, infine, prevede ed am mette la modificazione nella composizione del consorzio, sia esso facoltativo, obbligatorio o coattivo ai sensi del l'articolo 12, mediante la separazione di uno

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Page 2 of 12
Date: 30.11.1925
Physical description: 12
- Riscone (sede del consor zio Brunico). 2) Teodone - Perca - San Giorgio - Vil la Santa Caterina - Gais - Riomolino - Monfcassilone (sed§ del Consorzio Teodo ne) 3) Villa Ottone - Gammata in Tures - Molini di Tures - Selva dei violini - Lap pa go (sede del Consorzio Molini di Tures 4) Campo Tures - Riva di Tures - Ace reto (sede del Consorziò Campo Ture,s) 5) Lutago - San Giovanni - San Gia como - San Pietro - Prerloi (sede, del con sorzio San Giovanni). -(.}) Mongiieli'o - Tesido - Colle in Casies

(sede del Consorzio Monguelfo). 7) Santa Maddalena in Casies - San Martino in Casies (sede del Consorzio San Martino in Casies). 8) Dobbiaco - Valle San Silvestro - Prato alla Brava - San Candido - Ver se iaco - Monte San Candido (sede del Consorzio San Candido). 9) San Lorenzo - Mantana - .Onies (se de del Consorzio San Lorenzo). 10) Chienes - Ca-iridarne - Monghezzo di fuori - Corti iti Posteria - Elle (sede del Consorzio Chienes). 11) Falzes - Issengo - Grimaldi.» (sede del Consorzio Falzes

). 12) Anterselva - Rasum di Sopra - Ra simi di Sotto (sede del Consorzio Rasum di sopra.) 13) San Sigismondo - Colli in Puste- ria (sede del Consorzio San Sigismondo). 14) Rina - Marebbe (sede del Consorzio Marebbe). 15) Ladinia - Badia (sede del Consorzio Ladinia). 16) San Martino - La Valle - Longiarù (sede del Consorzio San Martino.) Trento, 13 novembre 1925 p. Il Prefetto: Palomba Approvazione della pianta topografica per Sa delimitazione del conf'ne fra i comuni di Brentonico e Mori, e del progetto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 3 of 36
Date: 28.02.1924
Physical description: 36
legge obbligatori, il Prefetto stabilisce con lo stes so provvedimento lo statuto del consorzio. Art. 13. Nel silenzio dello statuto, o in mancanza di convenzioni speciali, il concorso di ciascun Comu ne nelle spese consorziali è determinato in ra gione composta dello interesse rispettivo, della popolazione e del contingente principale dell'im posta fondiaria. Se del consorzio fa parte la Provincia, il suo contributo è determinato in un quarto delle spese consorziali complessive, e gli altri

tre quarti delle spese stesse sono distribuite fra i Comuni consor ziati. secondo la ragione anzidetta, e se del Con sorzio fa narte altro ente pubblico il concorso di ouesto è determinato dalla autorità stessa che ne ha consentito la partecipazione, e va a proporzio nale discarico del concorso degli altri enti consor ziati. Art. 14. Ciascun Comune, e la Provincia o altro ente pubblico se fan parte del consorzio, nominano i propri rappresentanti perchè provvedano ai ser vizi consorziati. Il numero

dei rappresentanti è in ragione del rispettivo contributo consorziale, quando gli sta tuti del consorzio non dispongano diversamente. I rappresentanti sono eletti dai rispettivi consi gli degli enti consorziati fra gli eleggibili ai con sigli medesimi, per il tempo stabilito dallo statuto del consorzio, in ogni caso non oltre il quadrien nio. Nella elezione i Consigli comunali e provin ciali procedono con le riforme stabilite nell'art. 134 della legge. In caso di omissione da parte dei consigli

, provvedono rispettivamente il Sottoprefetto o il Prefetto, ai sensi del 2.o comma dell'art. 16 del presente decreto. Art. 15. Con l'approvazione del Prefetto o del Mini stro, a seconda dei casi indicati nel 4.o comma dell'art. 10, i consigli degli enti consorziati pos sono deliberare di estendere le attribuzioni del consorzio ad altri servizi non contemplati dallo statuto. Art. 16. I consorzi, le loro rappresentanze e gli organi esecutivi delle medesime sono soggetti, in quanto riguarda le loro funzioni

, le deljberazioni, la fi nanza e la contabilità, la vigilanza e ingerenza go vernativa, la tutela economica, e lo stato giuridico del personale amministrativo e tecnico, alle stesse norme cui sono sottoposti la Provincia se fa parte del consorzio o il Comune consorziato il cui con siglio si compone del maggior numero di consi glieri rispetto agli altri. La vigilanza e ingerenza governativa è eserci tata dal Prefetto se del consorzio fa parte la Pro vincia. dal Sottoprefetto del circondario in cui ha sede

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 7 of 24
Date: 15.04.1926
Physical description: 24
ìRlEGTA PREFETTURA (DBLlLA 'VENEZIA TRIDENTINA N. 17392 - III. A Consorzio provinciale antituberco lare Il Prefetto delld Provincia di Trento iRitenuto dhe la necessità di organizza re efficacemente -nella Venezia Tridenti na la lotta contro la tubercolosi impo ne che si proceda «Illa costituzione di un Consorzio tra i Comuni della Provincia e la (Provincia stessa; che per addivenire — come l'urgenza richiede — aill'impianto dei servizi per il raggiungimento dell'alto compito so ciale, rendesi

necessaria la dichiarazio ne dell'abbi iigatoriletà del Consorzio an titubercolare, poiché se si dovesse co stituire il Consorzio soltanto quando tut ti gli enti interessati abbiano data la propria adesione, verrebbe a lungo pro crastinato l'inizio della lotta contro la insidiosa malattia.. Sud parere favorevole espresso dalla Commissione Reale (per (l'Amministrazio ne straordinaria ideila Provincia di Tren to; ■Inteso il Comitato Provinciale anti tubercolare ; Veduto l'art. 4 della legge 24 luglio 1919

n. 1382; (Decreta: Dal .1 aprile l'9i24 è dichiarata obbli gatoria la costituzione di un Consorzio provinciale antitulbercolare fra la Pro vincia e i Comuni) della Venezia Tri dentina. Trento, 5 aprile 1924. Il Prefetto: G. Gudddgnini ÌRIEGTA PREFETTURA iD'BDLA VENEZIA TRIDENTINA N. 3146 Div. III J A Trento., 10 .aprile 1926 Il Prefetto Visto il proprio decreto 5 aprile 1924 n. 17392/MI-A con cui fu di ohi arata ob bligatoria la costituzione dal' primo a- priilie 1924 del Consorzio antitubercolare fra

la Provincia eld i Comuni della Ve nezia Tridentina; Considerato che non tutti i Comunii si sono trovati concordi nella definitiva co- stitu'zione del consorzio e nell'approva zione integrale delle sue nonne regola trici; Visto 'l'art. 4 d'olila legge 24 luglio 1919 n. 1382; respinta ogni opposizione e deduzione in contrario; Decreta: E' costituito il /Consorzio provinciale antitubercolare d'ella Venezia Tridenti na con sede in Trento secondo le nor me regolatrici che qui di se'guito si ri portano

. Il Prefetto: G. Gudddgnini Norme regolatrici del Consorzio pro vinciale antitubercolare della Ve nezia Tridentina Decreto prefettizio 10 aprile 1926 N. 3146. Art. 1'. — Fra : la Provincia di Trento e tutti i Comuni che la comp erigono è costituito un Consorzio antiubercolare in base all'art. 4 della 'legge 24 luglio 1919 N. 1382. Il 'Consorzio ha sede presso gii uffici (•'ella Amministrazione Provinciale. Art. -2. — ili 'Consorzio (provvede: a) al ricovero e ailla cura degli infer mi poveri affetti

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 35 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
è tenuto alla corresponsione di una indenni tà nella misura anzidetta. Art. 24. Il medico condotto potrà dedicare l'opera pro pria anche ad altri scopi morali, ed assumere, col consenso del Comune o Consorzio, incarichi compatibili col suo servizio. Art. 25. Le prestazioni medico-chirurgiche agli ab bienti vengono retribuite in base alla tariffa sta bilita dall'Ordine dei Medici ed approvata dal Prefetto, nella quale le visite ed i relativi ono rari devono essere distinti secondo che trattisi di visite

in ambulatorio, a domicilio, d'urgenza o fatte di notte. Visite di notte sono da considerarsi quelle ri chieste fra le ore 20 e le 7 dal 1 ottobre al 31 marzo e fra le 21 e le 0 dal 1 aprile ,al 30 set tembre. Vi,site di urgenza si considerano quelle recla mate immediatamente. Art. 26. E' pattuita a favore del medito condotto o consorziale una indennità per una volt,a tanto, pari ad un anno di stipendio, che esso avrà di ritto di conseguire se all'atto dello scioglimento del consorzio sia in possesso del

diritto di stabi lità a sensi di legge è non ottenga subito un altro posto di condotta, egualmente retribuito, ed alle condizioni del rispettivo capitolato, o da un nuo vo consorzio, composto in tutto od in parte, dei Comuni che formavano il Consorzio disciolto o da alcuno dei Comuni ste,ssi (articolo 30 del Re golamento del 19 luglio 190G N. 4(10). Art. 27. Per giustificati motivi il medico potrà allonta narsi dalla sede del Comune o del Consorzio sa nitario per uno o due giorni al massimo e per una

volta al mese previa autorizzazione del Sin daco e d'accordo con un medico viciniore che lo sostituisca. Anche per assenze di poche ore il medico la- scierà al proprio domicilio l'indicazione del suo pronto recapito o del medico a cui ricorre in sua vece in caso di urgente bisogno, restando a suo carico l'onorario del supplente. Art. 28. Per i contributi al Monte Pensioni tanto d,a parte del medico condotto, quanto da parte del Comune o Consorzio, valgono le vigenti disposi zioni di legge e quelle

dello stipendio • che deve essere corri sposto per intero. Le spese della supplenza sono pertanto interamente a carico del Comune o Con sorzio. Nulla osta che, il Comune o Consorzio, quando il medico accetti, affidi a quest'ultimo la desi gnazione ed il pagamento del sanitario supplen te verso corresponsione al titolare di una doppia quota di stipendio mensile. Il medico può assumere temporanee supplenze nei Comuni contermini previa autorizzazione del Sindaco o del Presidente del Consorzio

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 17 of 20
Date: 15.03.1926
Physical description: 20
. Il Consorzio, costituito volontariamen te dall'assemblea dei sindaci tenuta in Trento il 21 dicemlbre u. se. tende esclu sivamente a svolgere la sua opera per portare alla nostra economia regionale la potenza economica prebellica. Il Consorzio avrà diie sezioni, una am ministrativa e l'altra tecnica, aventi la prima la funzione del finanziamento a tutti gli /Enti consorziati con speciale riguardo alle aziende casearie e segherie comunali, la seconda tutte le funzioni per progetti e piani per miglioramenti

e gestione delle .aziende industriali. Il 'Consorzio si presenta 'quale Ente di importanza preminente per la no stra regione laddove si pensi all'enor me patrimonio boschivo e pascolativo della Venezia Tridentina che viene da noi considerato il più vasto e più ir: gente di tutta la Nazione. Questa unione già da tempo sentita ed auspicata costituisce una delle più sane realizzazioni del fascismo trentino e rap presenta indubbiamente un giusto moti vo di orgoglio per la Federazione degli Enti Autarchici

che vigile tutrice degli interessi dei Comuni, ed interprete dello spirito delle leggi fasciste, seppe costi tuire il primo Consorzio del genere in tutta Italia. IL PROGRAMMA DEL CONSORZIO Ecco Id Circoidre inviata d tutti i Sin daci delia Provincia dèi Direttorio Gene rate del Consorzio boschi e delle malghe signor Giovdiuii Martini: «Per iniziativa della Federazione Pro vinciale degli Enti Autarchici, l'Assem blea dei sindaci della Provincia il 21 dicembre u. s. ha deliberato la costitu zione

del ((Consorzio Provinciale Tri dentino dei (Boschi e Malghe«; nominan do seduta stante il 'Consiglio Direttivo * e demandando al medesimo l'approva zione del programma che l'Ente stesso dovrà svolgere. «Nella sua seduta del 21 gennaio u. se. il Consiglio Direttivo del Consorzio approvò lo Statuto costitutivo nonché il programma d'azione, dando ampio mandato al Presidente di provvedere nella forma 'migliore allo sviluppo del l'Ente. Programma del Consorzio: Il Consor zio intende svolgere

. La conservazione delle mdlghe «iPer quanto riguarda la conservazio ne delle malghe il Consorzio provvede va a: a) compilare o rivedere il piano e- conomico di ogni malga 'perchè ne sia stabilito il reddito prima e dopo le mi gliorie, affinchè l'utilizzazione avvenga con saggi criteri; ib) a preparare dei regolamenti ammi nistrativi a gruppi di malghe apparte nenti a Enti Autarchici, perchè ogni am ministrazione abbia a svolgere la pro-

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Page 16 of 24
Date: 01.05.1926
Physical description: 24
8) Ci arde s - Monte fontana - Lacinigo - Casteibelllo - Stava - Tablà (sède del Consorzio Ciardes). 9) Saturno - Senales - Plaus (sedè del Consorzio Naturno). 10) 'Lana - Cermes - Fajana (sede del Consorzio Lana). 11) <Laces - Colsano - Coldrano - Mar tellio - Marter - S. Martino al Monte - Tarres ('sede Idei Consorzio Laces). 12) Lagundo - Marlenigo - Parcines - Tirolo - Caines - Rifilano - Scena - Ave- lengo (sede del Consorzio Laigundo). 13) Silandro - Mo<nte di Mezzodì - Mon

te di Tramontana - AlMz - Cavelano - Vezzano - Corzes (sede del Consorzio Si landro). 14) iPostal - Verano - Gargazzone (se de del Consorzio Postai). Trento, 19 aprile 1926. Il Prefetto: Gudddgnmì Consorzi per il servizio dì segreta rio Comunale per il Circondario di Bressanone - Modificazione N. 13643 Div. Il/a IL PREFETTO Visto il proprio decreto 9 ottobre 1925 n. 41032 con cui a termini dell'art. 1 del (R. 'D. leigge 16.4. 1925 njG67 veniva costituito iil consonzio Vipiteno - Trens - Stilves e (Mulies per

il servizio del se gretario comunale. Viste le domande dei Comuni 'interes sati perchè il Comune di Vipiteno sia staccato dal Consorzio e Ila sede sia di censeguenza portata nel Comune di Trens, ritenuti rispondenti i anotivi adotti, decreta : A modificazione dèi precedente decre to 9. 1G. 1925 n. 41032 il Consorzio Vi piteno - Trens - Stil'ves e (Mules è sciòl to. E' ii* sua vece costituito il Consorzio Trens - Stilves e Mules con sede in Trens. Trento, 19 aprile 1926. Il Prefetto: Gudddgnini Sanità

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Page 24 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Condotte consorziali, per le quali si rendono opportune o necessarie delle modificazioni: Galdonazzo; Castello di Fiemme; Denno; Dro^ . Laives; Lona-Lasez; Tale; Marebbe; Masi ' di Vigo; Mezzaselva; Rio di Pusteria; San Gene- sio; Segonzano; Valfloriana; Vigo d'Anaunia. Statuto del Consorzio Sanitario- Medico-Chirurgico Art. 1. Il Consorzio Sanitario medico-chirurgico di di cui l'anno parte i Comuni di è costituito allo scopo di provvedere a,l servizio di assistenza medico-chirurgica a sensi

dell'arti colo 24 del Testo Unico delle Leggi sanitarie ap provato con II. D. 1. 8. 1907 N. 030, modificato con R. D. 30 dicembre 1923; N. 3889. Art. 2. L'amministrazione del Consorzio ha la sua se de nel Comune di cui spetta la gestione dell'Ente. Art. 3. Il Consorzio è rappresentato dall'Assemblea consorziale, i cui membri sono nominati dai Co muni consorziati, in ragione di uno per ogni cin que Consiglieri assegnati al Comune. I rappresentanti sono eletti per un quadrien nio, in seduta pubblica

ed a votazione segreta, dai rispettivi consigli degli Enti consorziali Ira gli eleggibili ai consigli medesimi. Nella elezione i Consigli comunaJi procedono con le forme stabilite dall'art. 134 della Legge Comunale e Provinciale. II presidente del Consorzio viene nominalo, nei proprio seno dall'Assemblea a maggioranza as soluta di voti. Però dopo due votazioni libere ri maste inefficaci, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato nella se conda votazione maggior numero di voti

ili un terzo dei nappresentan- lanti, tiene la corrispondenza colle Autorità tuto rie e coi comuni interessati; sovraintende alla amministrazione del consorzio, sottopone all'e same dell'Assemblea le proposte che interessano il servizio; è esecutore dei deliberati dell'As semblea. Art. 7. La convocazione dell'Assemblea deve iessere l'atta dal Presidente con avvisi scritti da conser gnarsi a domicilio con l'elenco degli oggetti al meno 5 giorni pi-ima. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso col

relativo ; elenco sia consegnato 24 ore prima. Art. k il funzionamento del Consorzio è regolalo dal le disposizioni contenute negli articoli 9-10 del R. D. 30.12.1923 N. 2839. Art.. 9. Il servizio di assistenza sanitaria presso i co muni del Consorzio verrà disimpegnato da un medico condotto, alla cui nomina provvederà la Rappresentanza consorziale previo regolare con corso. Art. 10. Lo stipendio e le diverse indennità e assegni del titolare della condotta verranno stabilite cou deliberazione della

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Page 18 of 20
Date: 15.05.1925
Physical description: 20
. si trovano gli stabili e decreta la convocazione di tutti gli in teressati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblica zione. ! ! • ' j ; ] In seguito al voto espresso dagli inte ressati comparsi, il Consiglio comunale, rispettivamente il Consiglio provinciale (per la Venezia Tridentina ora la Com missione Reale) delibera sulla costitu zione del Consorzio e sulle relative oppo sizioni e questioni insorte. La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori

, è aperto il ricorso entro il termine peren torio di 30 giorni dall'avviso di cui sopra, alla Giunta Provinciale Amministrativa, se si tratta di Consorzio comunale, e al Ministero, se si tratta di altro Consorzio. 2. Organizzazione. Costituito così il Consorzio l'Assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una deputazione o di un con siglio d'Amministrazione ed alla forma zione di uno speciale statuto o regola mento e delibera sul modo di eseguire 11- opere e sui relativi progetti

tecnici. Le attribuzioni dell'assemblea generale possono essere demandate ad un consi glio di delegati eletti a maggioranza rev lativa di voti. Lo statuto e regolamento del Consorzio vengono approvati, omologati e l'atti* og getto di ricorso analogamente alle norme per la costituzione del Consorzio. I bilanci dei Consorzi sono deliberati dalle assemblee generali, rispettivamen te dal consiglio dei delegati, con l'appro vazione del Prefetto o della deputazione provinciale, quando lo Stato o la Provin

cia concorrano nelle spese. Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio di amministra zione soggiaciono alle prescrizioni dì legge sulle deliberazioni dei consigli e delle biunte comunali, in quando gli sta tuti e regolamenti non provvedano al trimenti. II riparto dei contributi consorziali viene determinato dal Consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta Provinciale Amministrativa. Pei' la conservazione dei Consorzi esi stenti di arginazione vale quanto

si ritie ne opportuno di concretare come segue: Coloro che nell'interesse comune si so no costituiti in Consorzio volontario, do vranno presentare a mezzo del loro Pre sidente analoga domanda alla Prefettu ra affinchè agli effetti del citato Artico lo sia dato corso alla pubblicazione degli siti da allegarsi, aventi per oggetto l.a co stituzione del Consorzio di irrigazione, denominato .... interessante fondi si tuati nel Comune o nei Comuni di ... in base alla concessione del N di derivare dal fiume

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 3 of 32
Date: 31.01.1926
Physical description: 32
PARTE UFFICIALE « Servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno Amministrazione Civile Municipalizzazione di pubblici ser vizi Per opportuna norma delle Ammiini- -s trazioni comunali che intendano assu mere in consorzio la gestione diretta dì pubblici servizi sotto la forma di 'azien da municipalizzata si riportano il decre to 15-12-1925 n. 47996 con cui il Sig. Precetto -dela provincia ha approvato la costituzione del Consorzio fra i Comuni di Bolzano e Merano per la gestione del l'azienda

dal Con siglio comunale della città di Bolzano e dalla Giunta comunale di Merano, e in scritto .nel registro delle ditte sociali dei- P'I. R. Tribunale circolare di Bolzano il 21 settembre 1905 sotto il X. 465; b) la costituzione in luogo della Socie tà di un Consorzio fra i due Comuni a norma della legge 29 marzo 1903 X. 103, del relativo regolamento 10 marzo 1904 X. 108 e del R. D. 30 dicembre 1923 X. 3046 secondo lo Statuto annesso al'le de liberazioni; Vista l'approvazione impartita

alle de liberazioni di cui sopra dalla Giunta Pro vinciale Amministrativa i;n data 7 no vembre 1925 previa ratifica delle stesse; Visito l'art. 171 del regolamento appro vato con R. iD. 10 marzo 1904 X. 108; decréto: E' costituito il Consorzio fra i Comu ni di Bolzano e Merano per la gestione dell'aziend'a elettrica già Etschwerke e si rende esecutorio lo statuto allegato al le deldbeirazìioni dei Commissari Prefeui- zl di Bolzano e Merano sopraindicate e che si ritiene parte integrale del presen te decreto

. In luogo della sciolta Società è costi tuito un Consorzio ira i due Comuni a nonna della legge 29 marzo 1903, X, 103, del relativo regolamento 10 marzo 1904 X. 108 e del regolamento 30 dicembre 1923 X. 3047 per l'assunzione diretta dei pubblici servizi. Il Consorzio prende il nome d'i Azien da elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano, già Etschwerke. Art. 2. — 11 Consorzio ha Io scopo li 'provvedere ai servizi riguardanti: an l'impianto e l'esercizio delle azien de di sua proprietà per

la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'ener gia elettrica a privati e ad enti pubblic-, nonché il collocamento e la cessione di energia elettrica anche a scopo di -riven dita a terzi fuori del territorio comunali', mediante convenzioni con altri Comuni o con altre imprese industriali ; b) l'impianto e l'esercizio d>i tram vie e ferrovie a trazione elettrica. All'azienda potranno essere aggiunti per deliberazione dell'Assemblea Consor ziale altri servizi condotti direttamente dal Consorzio dei

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Page 51 of 84
Date: 31.07.1920
Physical description: 84
ti'o si praticano sul prezzo le riduzioni seguenti: L. 0.40 per q.le per le partite di pes> inferiore a, kg. 77 fino a kg. 76 l'ett. L. 0.90 per q.le per le partite eli peso inferiore a kg. 76 fino a kg-. 75 l'ett. Per le deficenze di peso al disotto di lig. 75 l'ett. la riduzione viene determi nata dal Consorzio Granario di Trento. b) per le partite aventi materie, estra nee eccedenti l'uno per cento si pratica una diminuzione di prezzo proporzional mente alla eccedenza delle materie stesse

constatata dal Consorzio Granario. Nel determinare tale deduzione si tiene però conto a favore del detentore del valore delle materie utilizzabili (veccia, avena, segala, orzo); c) snlle partite deficenti nel peso per ettolitro ed aventi anche eccedenza di materie estranee, si pratica prima la riduzione di prezzo per la deficenza di peso e poi dal prezzo residuale si deduce la percentuale relativa alla, eccedenza di materie estranee; d) per le partite aventi deficenze o difetti di altro genere determina

ridu zioni di prezzo proporzionali il Consor zio Granario di Trento. Art. 20. — I prezzi massimi dell'orzo e della segala si applicano a giudizio del Consorzio Granario alle partite aventi carattere di nutrizione, purezza, peso e stagionatura, per i quali possono essere- giudicate mercantilmente ottime, in con formità delle consuetudini locali. Per le partite non aventi tali caratte ri, il Consorzio granario determina ri duzioni di prezzo proporzionali. Art. 21. — Il prezzo massimo dell'a vena

si applica esclusivamente alle par tite che a giudizio del Consorzio grana rio siano in, j>erfetto stato di conserva zione, sane, asciutte, senza macchie e scorrevoli facilmente nella mano, ben purgate da semi nocivi, dei quali potrà essere tollerata la presenza fino ad un Hektolitergewicht werden folgende Preisveriingerungen bestimmt : L. 0.40 per Zentner für die Partien mit einem Gewichte von unter 77 kg. bis 76 kg. per Hektoliter, L. 0.00 per Zentner für die Partien mit einem Gewichte

von unter 76-75 kg. per hl., für die Mängel an Gewicht unter 75 kg. per hl wird die Verringerung von dem Consorzio Granario von Trento festgesezt, b) für die Partien, welche fremde Stoffe in einer Menge von mehr als 1% enthalten, wird der Preis dem von dem CoiiLSorzio Granario festgesetzten Ueber- schusse an diesen Stoffen entsprechend herabgesetzt. Bei der Festsetzung dieser Verringerung wird jedoch zu Gunsten des Eigentümers der Wert der brauch baren Stoffe (Wicke, Hafer, Roggen, Gerste) eingerechnet

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Page 9 of 20
Date: 15.08.1925
Physical description: 20
dovere sono applicati i provvedimenti disciplinari, secondo le competenze e le norme speciali determinate dalle vigenti disposizioni di legge e dei Regolamenti, salvo, se d^l caso, i procedimenti penali. Prima di dare corso a simili pratiche, l'autorità comunale (consorziale) dovrà invitare la levatrice incolpata ad esporre le proprie ragioni. Art. 12. — EV ammissibile, senza for malità di concorso, il trasferimento da una condotta in un'altra nello stesso Co mune o consorzio, dove vi siano

occupa te più di una levatrice, quando sia basa lo su vicendevole accordo delle due leva trici, su deliberato del Comune o della Assemblea del Consiglio, previa appro vazione da parte del Sottoprefetto. Ari. 13. — Ad ogni principio d'anno il Sindaco (il Ca.po del Consorzio) farà te nere alla levatrice condotta l'elenco delle famiglie povere del Comune o del Con sorzio, uguale a quello dei medici, aventi diritto alla assistenza ostetrica gratuita deliberato dalle rispettive rappresentan

ze. Alle variazioni nell'elenco eventual mente occorrenti durante l'anno sarà provveduto a termini dell'art. 19 del re golamento 19 luglio 1900, N. 460. Ari. 14. — Le chiamate della levatrice si fanno a domicilio della stessa* o al recapito fissato d'accordo colla autorità comunale. CAPO V. Stipendio, aumenti periodici, indennità e tariffe prestazioni. Art. 15. — I corrispettivi dovuti dal Co mune o Consorzio sono stabiliti come segue: a) A titolo di stipendio annuo per l'ob bligo della residenza e per

l'assistenza gratuita, alle iscritte nell'elenco dei pove ri Lire (1) (* vedi appendice alla fine del Regolamento) pagabili in rate mensili posticipate. Sullo stipendio iniziale decorrono cin que aumenti quadriennali nella misura 1) Il Comune od il Consorzio eli appartiene alla categoria per la quale la Giunta Provinciale Amministrativa in base all'articolo 34 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 2889 ha stabilito uno stipendio minimo di Lll*6 »ititi di un decimo a partire dalla data di ap provazione del

dell'Or dine o Collegio delle levatrici della Pro vincia la tariffa sarà fissata dall'Ordine dei medici e approvato dal Prefetto. Art. 17. — E' pattuita a favore della levatrice condotta o consorziale, in pian ta slabile una indennità per una volta tanto, pari ad un anno di stipendio, che essa avrà diritto di conseguire se entro un anno dallo scioglimento del consorzio non avrà ottenuto un altro posto di con dotta. La levatrice del consorzio disciolto, o- ve lo richieda, avrà diritto di preferenza

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Page 17 of 20
Date: 15.05.1925
Physical description: 20
do ne sia dimostrata la convenienza per l'incremento dell'agricoltura. Come si vede, mentre l'Autorità giudi ziaria può ordinare la costituzione di un consorzio irriguo solo nel caso previsto come sopra, le attribuzioni del Prefetto per la dichiarazione dell'obbligo a co stituirlo, sono più ampie, mentre però l'atto stesso della costituzione soggiace in ogni caso alle disposizioni del Codice civile. 1 : 1 j : \ '.'j —i 2. Organizzazione. Ogni Consorzio per l'irrigazione dovrà nel proprio

regolamento o statuto specifi care l'estensione e il perimetro del ter reno da irrigare, i mezzi coi quali inten de provvedere all'impresa, le condizioni di ammissione dei soci, i modi di ammi nistrazione ed i poteri assegnati agli amministratori. Ogni Consorzio dovrà poi avere come parte integrante della sua costituzione un regolare catasto di identificazione dei lei-reni da irrigare, compresi nel territo rio consorziale, il quale tenga in conti nua evidenza le successive modificazioni che avessero

a verificarsi in seguito ne gli stessi. L'amministrazione del Consorzio lia la capacità giuridica di rappresentare a mezzo del proprio Presidente il consor zio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto. Costituito il Consorzio e trascritto a ter mine e per gli effetti delle disposizioni del Codice civile, tutti i diritti e tutei gli obblighi dipendenti dal medesimo pas sano di pieno diritto dai primi proprie tari dei

terreni consorziati, nei proprie tari successivi. La responsabilità dei consorti è limi tata alla quota stabilita dall'atto di tra scrizione o dal regolamento. Negli stessi può essere 'anche stabilito che le controversie tra soci, o tra soci e il Consorzio siano decise ra arbitri con facoltà di rendere esecutorie le loro de cisioni, non ostante l'appello ai tribunali ordinari, che sarà sempre ammesso. I consorziati concorrono alle spese del Consorzio, mediante un contributo, im posto su tutti

stesso, sono sottoposti a tutte le servitù che si rendesse necessario di stabilire per la derivazione, il passaggio e lo sco lo delle acque, e la indennità dovuta ai proprietari; se non sono d'accordo, vie~ ne determinata a sensi delle disposizioni del Codice civile. 3. Scioglimento. Lo scioglimento di un Consorzio di ir rigazione non ho luogo se non quando sia deliberato da una maggioranza ecce dente i tre quarti, o quando potendo la divisione effettuarsi senza grave danno, essa venga richiesta

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Page 18 of 20
Date: 15.03.1926
Physical description: 20
pria attività secondo i fini di progresso tecnico della malga stessa. «Altro scopo del Consorzio « la sor veglianza e la 'conservazione delle mi gliorie e l'esercizio 'razionale per llie quali il Consorzio provvede .con l'inter vento diretto a mezzo -.di sopraluoghi di tecnici per il controllo dello stato di efficenza delle malghe, delle opere ne cessarie per il miglior esercizio econo mico. I boschi «Il miglioramento e la conservazione dei boschi comprende: a) le opere di sistemazione idrauli

che forestali, consistenti in rimbosca menti, rinsaldamenti e opere costrut tive immediatamente connesse; b) altre opre idrauliche eventualmen te occorrenti. ■«Le prime sono di competenza del Ministero dell'Economia Nazionale che vi provvede con ìfondi stanziati nel pro prio bilancio; il Consorzio può usufrui re speciali (benefici previsti dalla legge. <«Le seconde sono di competenza del Ministero dei »LL. PP. ed anche qui il Consorzio può godere speciali benefici di legge. «•Sempre d'accordo >con

rUspettorato Forestale si inizierà il lavoro di deter minazione per ciascun Comune dei ter reni da sistemare tanto per il rimbosca mento quanto per la sistemazione delle malghe. « E' quindi strettamente compito del Consorzio di provvedere: a) alla compilazione dei progetti dei lavori di miglioramento; b) all'inoltro delle pratiche presso le competenti autorità per ottenere l'ap provazione ed i contributi previsti dal le leggi; e) all'esecuzione e sorveglianza dei la vori ; d) all'evasione delle pratiche

per la concessione dei mutui di favore per il compimento delle migliorie. Le malghe consorziata «Da ultimo il Consorzio istituirà il libro delle malghe consorziate e ne cu rerà la «tenuta affinchè ogni malga sia in evidenza in merito alla sua estensio ne, ai singoli nomi e parti di esse, al la loro appartenenza •comunale o cata stale, e a tutti i rapporti giuridici di e- sercizio e di servitù. «In pochi anni se gli Enti Autarchici della nostra regione saranno compresi della bontà della legge e del

. Prof. Lanzi ngher, Ispettore Prov. Forestale; <Cav. Giuseppe Farina, Com missario Prefettizio JRiva. «,Mi è oltremodo gradito poter comu nicare che il Consiglio Direttivo nella sua seduta 21 c. ,m. oltre a varie deli berazioni di carattere generale, ha no minato ad unanimità a Presidente del Consorzio il Cav. iLuciano Chimelli. Sin daco di Pergine. «(Numerosi Comuni 'hanno già viva mente plaudito a questa benefica ini ziativa, ed attendono che il nuovo Ente possa iniziare in breve la sua attività

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Page 26 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
alle necessità del ser vizio ed m bisogni della popolazione, e con suc cessivo decreto, di mi unisco copia lio ricono sciuto ad ogni effetto di legge codesto Consor zio Sanitario, del quale ho altresì approvato l'attuale costituzione. Gol decreto stesso ho poi adottato l'unito Statuto del Consorzio, che si ri terrai ratificato dalle singole Amministrazioni, qualora a tutto il 31 dicembre p. v. non perven gano a questa Prefettura proposte di aggiunte o modificazioni. In pari tempo la Giunta Provinciale Ammini

quindi provvedere per la costituzione della nuova rappresentanza consorziale. In proposito si fa presente, che a. sensi dell'ar ticolo 3 dello Statuto il Consorzio è rappresen tato da un'Assemblea, i cui membri sono nomi nati dai comuni consorziali in ragione di lini per ogni cinque consiglieri assegnati al Comu ne. Senonchè. mentre la nomina di tali rappre sentanti avveniva in addietro nel seno del Con siglio stesso, in seguito alle nuove disposizioni di cui l'art. 14 del R. D. 30 dicembre 1923, Num

ciale Amministrativa ha adottato un regolamen to modello, che si trasmette con la preghiera di volerlo approvare in ogni sua parte per codeslj consorzio completandolo, in quanto è necessa rio ,per adottarlo al Consorzio stesso. Nell'occasione le l'apprtesentanze consorziali determineranno l'ammontare Sello stipendio e gli altri emolumenti, tenendo presente che </) lo stipendio non può essere stabilito in mi sura inferiore al minimo approvato dalla G. .P A., ed ha effetto retroattivo, per decisione

cavallo, che dovrà essere accordata in misura non ecceden te le lire 3600. sempre quando sia ritenuto ne cessario l'uso della cavalcatura; e) l'assegno quale ufficiale sanitario (dovuto soltanto nel caso in cui le relative mansioni sia no affidate al medico per decreto prefettizio) è prestabilito nella misura del 10 per cento dello stipendio minimo, e non del maggiore stipendio che possa essere assegnalo; sarà congniamente ridotto se il servizio sia limitato ad alcuni comu ni del Consorzio

; f) l'indennità per la gestione dell'armadio farmaceutico, ove esista, è fissata nella misura del 15 per cento del solo stipendio minimo; sa rà congniamente ridotto, come per l'assegno dell'ufficiale sanitario, qualora la gestione ri-- guardi soltanto alcuni comuni del Consorzio; g) l'indennità di abitazione dovrà essere cor risposta quando iil Consorzio non fornisca i lo cali. Per la misura di tale indennità si richiamano gli ari. Il e 13 leti, c) della Convenzione. Ove per consuetudine l'abitazione venga

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Page 19 of 20
Date: 15.05.1925
Physical description: 20
ne, che faranno parte del Consorzio an che le opere dirette ad utilizzare l'acqua irrigua. Nella domanda si dovrà motivare la convenienza del Consorzio per l'incre mento dell'agricoltura. Vanno allegati: il progetto, copia au tentica dell'atto col quale gli interessati si sono costituiti in Consorzio volontario, lo statuto e il regolamento, nonché il ca tasto delle Ditte da comprendere nel Consorzio, redatti a termini del Regola mento 28 febbraio 1886 N. 3733 serie III. Esaminata la domanda

e sentito il pa rere del Genio Civile in merito al pro getto e della Cattedra ambulante di a- gricoltura in merito alla convenienza della obbligatorietà del Consorzio, il Pre fetto rende pubblici con Decreto tutti gli atti relativi al Consorzio e fissa l'Assem blea generale degli utenti da includere nel nuovo comprensario. Nel Decreto sarà detto, che la doman da e i documenti annessi resteranno de positati nell'Ufficio o negli uffici comu nali per il periodo di 10 giorni a partire dal giorno

dell'affissione del Decreto al l'albo pretorio e della sua inserzione nel foglio degli annunzi legali, affinchè chiunque ne abbia interesse, possa esa minarli e produrre alla Prefettura gli e ventuali reclami, che saranno privi di ogni effetto, se presentati dopo i.60 gior ni dalla scadenza di detto termine. L'Assemblea generale degli utenti sa rà presieduta da un Delegato della Pre fettura e dovrà deliberare: 1. sulla costituzione del consorzio; 2. approvare lo statuto; 3. nominare la amministrazione con

sorziale (deputazione provvisoria). Per la costituzione - del Consorzio oc corre rilevare la maggioranza degli inte ressati, ciò che avviene mediante vota zione. Dal verbale dell'Assemblea generale devono risultare le deliberazioni di cui* sopra, e il verbale va depositato in forma legale negli atti notarili ed allegato per la trascrizione dello statuto del Consor zio al decreto di effettiva costituzione. Il Prefetto, secondo i risultati dell'As semblea degli utenti contenuti nel ver bale decreta poi

che la costituzione del Consorzio è dichiarata obbligatoria a termini di legge. Il Decreto del Prefetto sarà reso pub blico mediante affissione all'albo del Comune o dei Comuni ed inserito nel fo glio Annunzi Legali a spese degli inte ressati. D.r Ari fon in Zamprdri.

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Page 62 of 72
Date: 28.02.1920
Physical description: 72
stabiliscono di riunirsi in consorzio per la durata di anni allo sco pa di provvedere regolarmente al servi zio veterinario. Il Consorzio prende il nome di Con dotta Veterinaria Consorziale di ed il capoluogo della medesima è fissato in Art. 2. — La rappresentanza del Con sorzio è costituita dai Sindaci dei Co muni associati, sotto la presidenza del Sindaco di (capoluogo della condotta veterinaria) il quale presiede le adunianze dei rappresentanti il Con sorzio stesso e provvede alla loro convo

cazione quando occorra. Al Comune capoluogo del Consorzio, spetta l'amministrazione della Condotta ed il trattamento di tutti gli affari con cernenti il servizio veterinario. Art. 3. — Il servizio veterinario del consorzio verrà disimpegnato dia un ve terinario diplomato, la cui nomina potrà farsi tanto per chiamata diretta quanto mediante concorso da pubblicarsi colle norme prescritte. Il veterinario dovrà te nere la propria residenza in capoluogo del Consorzio. Art. 4. — Lo stipendio da corrispon

dere al Veterinario comunale resta sta bilito in Lire . . 4 . . . . oltre ad un'in dennità di L. ..... . pel mantenimen to del mezzo di trasporto, pel pronto di sbrigo degli affari di servizio. Art. 5. — Lo stipendio verrà pagato dal Comune Capoluogo del Consorzio in rate mensili posticipate ed i comuni com ponenti dovranno versare lai Comune Ca poluogo le quote somme loro spettanti in base all'art. 8. _A_rt. 6. _— A formare lo stipendio l'am ministrazione dello Stato concorre colla somma di Lire

da versarsi in due rate semestrali alla cassa del comu ne capoluogo del Consorzio. Art. 7. — A favore del veterinario sa ranno poi devoluti tutti quei sussidi che altri enti credessero corrispondere per il ni?lior andamento del servizio. Art. S. — Lo stipendio éd indennità pel mezzo di trasporto resta suddiviso fra i comuni componenti il Consorzio nel modo seguente : mit dem Zwecke fuer einen entsprechen den regelmaessigen Veterinaerdienst zu sorgen. Das Konsortium bekommt den Na men

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Page 16 of 28
Date: 31.03.1924
Physical description: 28
, da sottoporsi all'appro vazione del Comitato forestale e, nei riguardi de gli Enti soggetti a tutela anche dalla Giunta pro vinciale amministrativa. Art. 17. Più Comuni e più Enti morali, mantenendo se parata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo- pastorali, nella forma in economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in con sorzio per l'assunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi. Il consorzio può anche estendersi all'assun zione di personale

di custodia. Detti consorzi godranno dei contributi statali di cui all'articolo 1. Sono escluse da tali benefici le coperative e le società commerciali. Art. 18. Costituito il consorzio, ogni Ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a di chiarare, almeno sei mesi prima del termine del predetto periodo, se intenda rimanervi per un al tro quinquennio. La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio. Art

. 19. 11 Prefetto, nel caso di Comuni e di Enti mo rali appartenenti alla stessa Provincia, ed il MS- nistro per l'Economia Nazionale, nel caso di Co muni e di Enti morali appartenenti a più Provin cie, possono, su proposta dei competenti Comitati forestali, costituire consorzi obbligatori per prov vedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo- pastorali limitrofi, determinandone la circoscri zione. Il decreto di costituzione del consorzio deter minerà la composizione della rappresentanza con sorziale

e il reparto della spesa per il funziona mento del consorzio. Art. 20. Il consorzio è amministrato da una Commis sione che provvede: 1. al reparto della spesa per il funzionamento del consorzio; 2. all'approvazione del regolamento del con sorzio; 3. alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorzaile. CAPO IV. Personale direttivo. Art. 21. La nomina del direttore tecnico può essere fatta per chiamata o in seguito a pubblico con corso tra le persone che posseggono il titolo di abilitazione

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Page 165 of 184
Date: 31.12.1920
Physical description: 184
-■anticipatamente le altre dei-rate e merci .diverse. Gli Istituti di emissione sono autoriz zati a fare al Consorzio operazioni di credito a condizioni dai favore per por lo in grado di eseguire puntualmente i detti pagamenti. E' vietata in modo assoluto qualun que somministrazione a titolo gratuito od a credito. Art. 20. - Indipendentemente dalle o- perazioni consentite dai rispettivi sta tuti. e nonostante qualsiasi contrarila disposizione dei medesimi, le Casse di 'risparmio ordinarie

, le Banche popolari, le Casse provinciali sono autorizzate a •concedere prestiti all'acquisto dei o-ene- ri e delle merci dal Consorzio provin ciale. con le garante, le modalità ed en tro i limiti! che saranno rli volta in volta concordati fra le parti con l'approvazio ne del Commissario Generale Civile. Gli Istituti mutuanti accrediteranno in conto corrente al Consorzio provin ciale le somme concesse in prestito ai Comuni. Art. 21. - Il Consorzio provvede alle spese relative al proprio' funzionamento

i 40 centesimi con deliberazione motivata da appro varsi dail Commissario Generale per gli approvvigionamenti e consumi. I Comuni e gli altri Enti possono im porre sul prezzo di acquisto un sopra- prezzo in misura non superiore a cente simi trenta per quintale, se -sòl tratta di cereali e loro derivati, e al 3 per cento dell'importo per le altre merci fornite ■dal Consorzio, oltre le spese sosteute. Vorhinein die anderen Lebensmittel und verschiedenen Waren finanzieren. Die Emissionsanstalten sind ermäch

ver fügen, um den Ankauf der Lebens mittel! unidi Waren des Consorzio pro vinciale durchzuführen. Vorschüsse uni ter den Garantien, Modalitäten und innerhalb der Grenzen zu gewähren, welche fallweise zwischen den Parteien mit Genehmigung des Generalzivilkom missärs zu vereinbaren, sind. Die den Vorschuss gewährende An stalt wird im Kontokorrent dem Con sorzio provinciale die den Gemeinden gewährten Leihbeträge akkreditieren. Art. 21. - Das Consorzio deckt die eigenen Betriebskosten durch Auflage

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