di consigliere, e ciò in relazione al nuovo ordinamento gerarchico stabilito dal R. decre to 11 novembre 1923, numero 2395. IL Ordinamento dei Consorzi Nella legge comunale e provinciale, la materia dei consorzi non aveva sufficiente sviluppo e regolamento: era trattata nell'art. 117, che dichiariva facoltativa la costituzione del Consorzio fra comuni contermini al fi ne di provvedere alle spese obbligatorie: si accennava ancora all'unione dei comuni in consorzi, semprp con carattere facoltativo, nell'ari
dei Consorzi fra comuni dello stesso Circondario, di Circondari diversi, della stessa Provin cia, di Provincie diverse, fra Provincia e comuni della medesima, ed infine fra Provincie. Non prevede il caso di consorzio fra una Provincia e Comuni di Provincia diversa, sia, per la sua rarità, sia anche perchè, ordina riamente, quando una Provincia è interessata in servizi che hanno incidenza nel territorio di unlaltra, l'accordo ai fini djella orazione di un Ente consorziale avviene fra provincia
e provincia. Consorzi obbligatori e facoltativi. Il regime dei consorzi ha fondamento sulla libera vo lontà degli enti, che sentono il bisogno di riunire le lo ro risorge per un servizio comune; essi sono perciò an zitutto volontari, per eccezione obbligatori nei casi e- spressament^ enunciati dalle leggi. Fra questi ultimi rientrano quelli disciplinati dall art. 12. (1 comma) e dall'art. 37. Il primo di detti articoli ammette la coattività d^l consorzio tra comuni per spe se o servìzi di carattere
facoltativo, ove per legge possano assumerli. «Sotto l'e spressione altri enti pubblici» vanno compresi i consor zi stessi, nulla vietando che due o più di essi, per un ramo di attività similare, rappresentante un 'interesse co mune, si uniscano per esercitarlo nel modo più econo mico, ed inoltre, in particolare, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che possono far parte di un consorzio con comuni, o con- comuni e con la pro vincia, per l'integrazione di uno scopo pubblico, quale
, nel quale si prevedono consorzi fra lo Sta to, i comuni, le Provincie e privati individui; nella legge per la lotta contro la tubercolosi, dove è previsto il consorzio tra provincia, comuni e associazioni civili, che si propongano lo scopo della lotta antitubercolare. Ma questi casi specifici sono regolati da leggi speciali, cui non fanno eccezione le norme generali del R. de creto 30. dicembre 1923, n. 2839, che rimangono ad essi applicabili in tutto ciò che le leggi speciali tacciono per quanto