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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 8 of 30
Date: 30.04.1924
Physical description: 30
l'amministrazione dei legati di culto gravanti sul le Opere Pie e non trasformabili in fini di benefi cenza, giusta il Regio Decreto 30 dicembre 1923 N. 3048, non abbia dato modo agli enti ecclesia-, stici di adempiere regolarmente e completamente ai bisogni del Culto. p. Il Ministro A. FINZI REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRENTO N. 1S26S Rag. 2. Trento, 12 aprile 1924. OGGETTO: Imposta di R. M. sulle indennità da corrispondersi ai funzionari incaricati di brevi missioni. Ai Sigg. Sindaci del

I. Circondario e in comunicazione perchè provvedano analoga mente per i loro Comuni ai Sigg. Sottoprefetti della Provincia. Per opportuna norma reputo necessario far presente a codesto Comune che sulle indennità giornaliere che eventualmente venissero pagate a Commissari inviati per brevi missioni presso gli Enti locali deve applicarsi la tassa di R. Mo bile con le addizionali relative. L'esazione però di tale imposta non va fatta con trattenuta diretta sui pagamenti, ma bensì con accertamento singolo

non può essere invocata per i diritti di credito e tanto meno per l'acquisto di crediti verso Comuni per spese di culto, che le disposizioni vigenti non impongono alle amministrazioni comunali se non nel caso e nei limiti previsti dall'art. 329 della legge comunale e provinciale. Esaminata la questione nei suoi diversi aspet ti, e considerato particolarmente che, se si se guisse ora la giurisprudenza della Corte di Cas sazione, si giungerebbe alla conseguenza che mol tissime Parrochie, per

mancanza di mezzi, non potrebbero più funzionare, questo Ministero, d'accordo con quello della Giustizia, ritiene che convenga continuare ad attenersi, nella materia, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ciò fino a tanto che il Fondo per il culto (il quale trovasi in forte disavanzo) non sia in grado di assumere, a proprio carico, le spese di cui è cenno nell'articolo 28, N. 5, della legge 7 luglio 1866 N. 3036, o l'avvenuta devoluzione alle chiese parrocchiali, o ad altri enti cultuali, del

da farsi dall'autorità di Finanza. Compito quindi delle singole Amministrazioni locali, dovrà esser quello di denunciare alla com petente Agenzia delle Imposte le indennità che dai singoli funzionari venissero riscosse con le generalità di essi e con l'indicazione della loro re sidenza. p. Il Prefetto SERVI ELENCO degli aspiranti alla patente d'abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale, che hanno con seguita l'idoneità negli esami sostenuti presso la Prefettura di Trento nel dicembre 1923

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 21 of 24
Date: 15.06.1926
Physical description: 24
del grano e del pane: ed esso sarà certamente accolto con favore anche nei Collegi, Istituti d'Educazione, Staibiilimentj di icura, e dovunque si re clama pane nutriente, razionalmente lie vitato e cotto . II ricavo netto della vendite*, degli Atti, quäle Contributo Ndziondle, sdrà devoluto all'érigéndo Istituto del Radio, in Torino, dedìcdto dlle LL. Mdéstà. Il prezzo di ogni copìd è di Lire quin dici nel Régno, escluse le spese postdli; per l'Estero il prezzo è di Lire trenta Frdnco di porto

Lire diciotto con vaylia postale. Siamo sicuri che :1a S. V. Ili,ma non porrà alcun i/ndugio neil'aicquistare al meno una copia, in considerazione della tenuità dèi prezzo suddetto, dello scopo patriottico .dell'importante pubblicazione e della idestinazione dei suoi provent'i. E però (La preghiamo vivamente di] vo lerci per intanto comunicare immediata mente, a riscontro della presente racco mandata, M numero deile copie che in tende acquistare, indirizzando tale ri chiesta alla (R. Scuola per ila

panificazio ne ed industrie affini (Torino, corso Stu- pinigi, ,11). iNel caso di mancata ■comunicazione, entro 'quindici .giorni dalla data del tim bro postale di 'questa raccomandata, spe diremo alila (S. V. Il'l.ma una copia idei Volume, e ciò per evitare da parte nostra gra'vi spese postali, dato il numero con siderevole di persone e-di Enti che ri ceveranno ii.a presente.. . 'Gradisca gli attestati della pfrù viva gratitudine e della più alta stima e devo zione. INDICE GENERALE Pensiero

di S. E. (Mussolini Comitato d'Onore del Congresso Comitato Generate id. Comitato Esecutivo id. Introduzione Origine e scopi del Congresso Pdg. 5 7 9 10 13 Inaugurazione della «.Settimana Industriale» 17 Congresso della macinazione Nota di cronaca 26 /Discorso del (Presidente (Cav.. Gr. Cr. Cesare Corinaldi) 26 Verbale della seduta 26-36 Discorso del Generale Commis sario Carlo Mar-cozzi (Rappre sentante il Ministero della Guerra) ~ 28-30 Allegdti: N. 1. - La massima, più razio nale e pratica utilizzazione del

frumento con la produzione industriale della farina «Seid» (senza 'crusca, igienica, ali mentare). (IRiassunto della conferenza del Prof. Dott. S. Camilla) 39 N. 2. - La pulitura del grano per scortecciatura (Comunicazió ne dell'Ing. Federico Paglia- ni) 61 N. 3. - Necessità d'istituire la R. Stazione Sperimenta-le per la macinazione, panificazione industrie affini e dolciarie. (iRi assunto della relazione del Prof. Dott. IStefano Camilla 71' N. 4. - (L'adesione dell'«Associa- zione Nazionale

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 21 of 24
Date: 31.07.1924
Physical description: 24
da rilasciarsi in carta da bollo da L. 3. La domanda per conseguire tale licenza do vrà essere estesa su carta da bollo da L. 2 e cor redala del cerlifcato penale, ilei certificato di buona condotta e della quietanza della tassa pa gata di L. 300.50 per la prima concessione e in L. 30 se trattisi di vidimazione annuale. La licenza per la vendita delle armi insidio se dovrà essere vincolata alla condizione che il venditore tenga un registro-giornale delle ope razioni di compra-vendita delle armi. Tale

registro nelle forme stabilite dagli art. 76 e 80 del Regolamento di P. S. indicherà di se guito e senza spazio in bianco il nome, cognome e domicilio del venditore e dei compratori, la data dell'operazione, la specie dell'arma ed il prezzo pattuito. Esso sarà bollato e vidimato dall'Autorità di P. S. del Circondario e dovrà esibirsi ai funzio nari di P. S. a loro richiesta. Il registro in parola va esente da tassa da bollo essendo stato istituito per agevolare le ri chieste della polizia giudiziaria

tassa speciale. Vendita di coltelli per uso domestico ed in dustriale. - Per quanto riguarda la vendita di coltelli per uso domestico, industriale, agricolo, scientifico ecc. occorre tener presente la seguen te circolare del Comm. Guadagnini, Prefetto di Trento, in data 28 dicembre 1923 N. 982. «Pei- Tesata applicazione dell'art. 12 della Legge di P. S. che richiede una licenza speciale per I;i vendita delle armi insidiose, occorre anzi tutto stabilire so il coltello di qualsiasi forma e dimensione

de stinazione principale di soddisfare alle partico lari esigenze della vita civile, cioè dell'agricoltu ra, dell'industria, ilei commercio, della scienza, dell'azienda domestica ecc. Perchè se così non fosse si dovrebbe ammet tere il controsenso che il cittadino avrebbe il di ritto di comprare coltelli acuminati, a lama fìs sa, per uso domestico, scientifico, agricolo, in dustriale ecc., ma non potrebbe portarseli a ca sa senza cadere in contravvenzione, poiché per le armi insidiose non è ammesso

assolutamente il porto ad eccezione della rivoltella e bastone animato e sempre con licenza speciale dell'Au torità di P. S. Se ne deduce quindi che non occorre alcuna licenza per la fabbricazione, vendita, deposito, ritenzione in casa, trasporto, porto dei coltelli da cucina, da caccia, da beccaio o che servono agli usi industriali, agricoli, scientifici ecc. Trattandosi di strumenti atti ad offendere per il porto di tali coltelli occorre semplicemente di mostrare il giustificato motivo a sensi dell'art

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 46 of 66
Date: 28.02.1922
Physical description: 66
PARTE III. III. TEIL Decreti vari - Comunicazioni - Ve 34 D. P. Cons. Min. N. 23-11-1021. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Veduti i Regi decreti . 8 settembre 1921, n. 1319, 16 ottobre 1921 n. 1469 e 19 novembre 1921, n.'1920, che istituisco no le Commissoni consultive per la si stemazione amministrativa dei territori annessi al Regno e ne disciplinano la composizione ; DECRETA: Art. i. A far parte del diritto della Commis sione consultiva centrale per la sistema zione amministrativa

dei territori annes si sono chiamati: L'on. Francesco Salata, senatore del Regno, capo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale presi dente ; Fon. avv. Innocente Chersich, senato re del Regno presidente della Giunta provinciale straordinaria dell'Istria In Parenzo; l'on. dott. Enrico Conci, senatore del Regno, presidente della Giunta provin ciale straordinaria della Venezia Tri dentina, in Trento: l'on.' avv. Giovanni Lubin, presidente

della Giunta provinciale .straordinaria in Zara; l'on. dott. Luigi Pettarin, presidente della Giunta provinciale straordinaria di Gorizia, Gradisca in Gorizia: l'on. dott. Giorgio Pitacco, - delegato dell'amministrazione della città e pro vincia di Trieste; il comm. Guido Bonfioli-Cavalcabò, consigliere di Stato; il gr. uff. avv. Igino Brocchi, consi gliere di Stato. schiedene Dekrete - Mitteil ungen Art. 2. Sono nominati membri della Commis sione consultiva centrale gli onorevoli: 1. Avv. Salvatore

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 30 of 32
Date: 31.01.1924
Physical description: 32
di tali Regolamenti non presenti soverchie difficoltà — se si seguono le dettagliate istruzioni contenute nella Circolare del Mi nistero dei Lavori Pubblici, 10 ottobre 1913, N. 4052. Ove qualche Comune non fosse in grado di procurarsi il testo della Circolare predetta, potrà prenderne visione — o ritrarne copia — presso la R. Prefettura (Div. 2.). Avvertiamo pure che nei Regolamenti Edilizi debbono essere contenute le norme per la conservazione dei mo numenti e che vennero concretate nel modo che

segue, in conformità degli accordi stabiliti dal Ministero dei LL PP. con quello della Pubblica Istruzione in seguito alla legge 12 giugno 1902. Le riportiamo qui. per maggior comodità, integralmente: a 1. Salve le disposizioni delle leggi vigenti non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici privati aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto. Il sindaco, udito il parere della Commissione edilizia od in mancanza di questo, della

Giunta Municipale, può' impedire l'esecu zione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole dell'arte. 2. Se nel restaurare o nel demolire un edificio qual siasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio arti-? stico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conserva zione del monumento od oggetto scoperto ». (*j lu questa rubrica risponderemo gratuitamente ai quesiti che ci verranno rivolti dalle

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Page 9 of 31
Date: 01.06.1926
Physical description: 31
208 1) Circondario di Trento *) Circondario di Cles 3) Circondario di 1 Borgo. Provvedimenti per la tutela e lo svi luppo dei luoghi di cura, di sog giorno e di turismo. Regio Decreto-Legge 15 aprile 1926, n, 765. VITTORIO EMANUELE III per grazid di Dio e volontà dèlia Nazione Ré d'Italid Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; IRitenuta la necessità urgente ed asso luta d} provvedere organicamente all'or dinamento amministrativo e tributario dei luoghi di soggiorno

, di soggiorno o di turismo e di delimitare il territorio della stazione medesima. Il provvedimento del Ministro è defi nitivo. L'amministrazione dei Comuni il cui territorio si'a in tutto od in iparte ricono sciuto come stazione ai cura, di soggior no o di turismo può essere affidata ad un (Podestà, quand'anche la popolazione ecceda quella indicata dall'articolo 1 del la legge 4 febbraio li926, n. 237. Se i Comuni sono finitimi potrà esse re nominato un solo Podestà quand'anche 1°. popolazione complessiva

superi quel la di cui all'art. 10 delia legge su indi cata. Art. 3. — Sono riconosciuti come sta zioni di- cura, di soggiorno o di turismo anche in 'rapporto al territorio, e senza d'uopo di procedimento e della dichia razione idi cui all'art, precedente, d Co muni delle (Provincie annesse dichiarati stazioni di cura dalle speciali disposi zioni ivi già vigenti 1 . (Le aziende delle stazioni medesime, però, debbono uni formarsi alle -norme contenute nel pre sente decreto. Compete al Ministro per

l'interno, di concerto con quello per le finanze, udi to il Consiglio centrale delle stazioni di cura, decidere in via definitiva ogni con troversia che possa sorgere sull'applica zione di iquesto articolo. Art. 4. — La revoca e le modificazioni della dichiarazione di riconoscimento della stazione di cura, di soggiorno o di turfs-mo e -del suo territorio sono sog gette, anche per i Comuni indicati nel l'art. 3, alle formalità stabilite dall'arti colo 2.

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