, al miglioramento ed allo sviluppo delle stazióni di cura, di soggiorno o di turismo entro l'ambito del territorio di esso e nei limiti di attri buzione stàbili'tii dal presente decreto é da stabilirsi dal regolaménto per la e- secuzLone del medesimo. Capo H'J. Delld f.ùìiOnza. e contctbilità Art. 12. — Per provvedere ai biso gni della azienda, ove questa manchi di altri mezzi, i Comuni debbono, su richie sta del Comitato e secondo le- proposte di questo, applicare l'imposta di cura e il contributo speciale
di cura. Qualora l'Amministrazione comunale non provveda entro 30 giorni dalla co municazione della proposta del Comi tato, su richiesta «di questi si sostituisce la 'Giunta provinciale amministrativa. Art. 13. —tLa imposta di cura è appli cata con le norme che regolano l'imposta di soggiorno, con facoltà nei Comuni di disciplinare il .funzionamento secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modifi cata con IR. decreto 6 maggio 1920, n. 769, ovvero secondo il R. decreto 19 no vembre li9>21, n. 1724
, modificato >coI R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388. Art. 14. —Il contributo speciale di cu ra è dovuto da tutti coloro i quali per l'esercizio di commercio, industrie, pro fessioni e uffici, traggono vantaggi eco nomici particolari dalla esistenza della stazione di cura, di soggiorno o 'di turi*- smo. Il contributo è corrisposto con addi zionale, non superiore al »0.50 per cento del reddito colpito dalla imposta sulle industrie, professioni ed arti', di catego ria B e C e delia tassa di patente, stabi
lite dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2539. Ove le due imposte predette non siano istituite nel Comune, il contributo è ap plicato nella misura non superiore al 0:50 per cento del reddito netto, anche se inferiore a L. 2000. Art. 1.5. — In caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale idi cura, i Comitati e le Ammi nistrazioni comunali, nel caso dàlPàrt. 10 possono essere autorizzati dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, udJto
il Consiglio centra le, ad applicare e riscuotere speciali con tribuzioni da coloro che si giovano 7 degli svaghi e dei trattenimenti della stazione, « nei luoghi a questo scopo adibiti. Le norme per l'applicazione e la riscos sione di tali entrate saranno stabilite col regolamento dì cui all'art. 25. Art. 16. — Per opere straordinarie e per la estinzióne di passività onerose i Comitati possono, udite le rispettive Am ministrazioni comunali, contrarre mutui, garen tendo il pagamento con ipoteche o con