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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 4 of 54
Date: 31.03.1921
Physical description: 54
34 Oü servizio per gli aumenti quadriennali e •la commisurazione della pensione al maestri. Pagina 111 Commissariato Generale Civile. Decreto r 1S-2-1921 N. 7752. Estensione al terri torio di giurisdizione del Tribunale di Bolzano della legge 25-7-1S71 B. L. P. N. 76 relativa ad atti notarili. Pagina 113 Commissariato Generale Civile. Decreto 7-3-1921 N. 12035 (pubblicato nei! Fo glio annunzi legali del 12-3-1921). Tra sporto di persone in autoveicoli destinati al trasporto merci. Pagina

IST. 2436 Gab. nielliamo in funzione rappresentanza comunale di. Tassullo. Pagina 126 43 Commissariato Generale Civile. Decreto 7-3-1921 N. 11427. Competenza del co mune di Rovereto in materia di diritti di acqua. Pagina 126 44 Commissariato Generale Civil, e. Decre to 9-3-1921 N. - 349S Gab. Nomina Am ministratore Ufficioso per il Comune di Pellizza.no. Pagiua 126 45 Commissariato Generale Civile. Decreto 23-3-1921 N. 14G05 (pubblicato nel Fo glio Annunzi legali del 26-3-1921). Prez zi dei cereali

, Nr. 12035 (kundgemacht im Foglio Annunzi Legali vom 12. 3. 1921). Beförderung von Personen auf zum Waiientransport bestimmten Kraft- Seite 40 44 fahrzengen. 1 I II. TEIL Zirkulareriässe 35 Commissariato Generale Civile - Zirku lar 17. XI. 1920, Nr. 19335, Grund buch-Eintragung die Schulen betreffen der Beeilte. Seite 115 36 Commissariato Generale Civile - Zirku lar 1. XII. 1920, Nr. 20299. Schul besuch. Seite 116 37 Commissariato Generale Civile - Zirku lar 25. XII. 1920, Nr. 72134. Ehemalige österr

- eines Amtsverwalters für die Gemeinde Mals. Seile 125 42 — Ommissis. 43 — Ommissis. Om missis. 45 Commissariato Generale Civile - Dekret 23. III. 1921, Nr. 14605 (kundgemacht im Foglio Annunzi Legali vom 26. 3. 1921). Preise für Brotfrüchte. Seite 127 46 Commissariato Generale Civile - TTeber- siehtstabelle über die Sektionen im den politischen Wahlkreisen der Venezia. Tridentina. Seite 14'3

11-1 PARTE li. Circolari Commissariato Generale Civile. Circola re 17-XI-1920 IST. 19335. Libro fondia rio. Intavolazione di diritti scolastici. Pagina 115 Generale Civile. Cireo- N. 20299. Frequentazio- Pagina Generale Civile. Circolare 72134. Ex sudditi della austro-ungarica internati Pagina Generale Civile. Cireola- N. 74756. Beni di citta- redente, sequestrati Pagina 116 121 122 36 Commissariato lare 1-32-1920 ne scolastica. > 37 Commissariato 25-12-1920 IST. es Monarchia nel Canadà. 3S Commissariato

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 5 of 30
Date: 30.04.1924
Physical description: 30
responsabilità degli amministratori e degli impiegati. Una pri ma innovazione introdotta nella materia consiste nella unicità delle norme che regolano, anche pro ceduralmente, l'istituto nei riguardi così della Provincia come del Comune. Restano ferme le due forme di responsabilità contabile disciplinate dalla legge comunale e provinciale e riguardanti: a) chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, si ingerisce, senza legale autorizzazione, nel ma neggio dei denari dell'ente; b) gli amministratori che

alle Provincie la facoltà di assumere di rettamente servizi di interesse provinciale, alcuni dei quali sono enunciati (non tassativamente) dallo stesso articolo. La costituzione dell'azienda speciale da parte della Provincia viene subordinata all'adempimento della stessa procedura stabilita per le aziende co munali, escludendosi però, in ogni caso, lo esperi mento della votazione di referendum (art. 10).

gio decreto 18 febbraio 1923, n. 419, per quanto riflette l'autorizzazione alla eccedenza della so vrimposta oltre quella applicata pel pareggio dei bilanci 1922. Poiché anche di questa parte importantissima della riforma si è disposta l'immediata applica zione, si è reso necessario emanare in proposito le speciali disposizioni transitorie di cui all'arti colo 3 del Regio decreto 31 gennaio. Su di esse si richiama l'attenzione dei signori Prefetti reputan dosi superfluo chiarire che, per

effetto delle me desime, le norme dettate dagli articoli 310 e 313 della legge comunale e provinciale per i ricorsi rimangono transitoriamente applicabili quando le autoiizzazioni di cui ai cetti articoli fossero già intervenute alla data di pubblicazione del Regio decreto 31 gennaio, mentre, in caso diverso, do vranno avere applicazione quelle di cui agli arti coli 97 e 98 del Regio decreto 30 dicembre. In conseguenza di ciò e come già si è avvertito con circolare 1 corrente, n. 15900.1, i signori

Pre fetti dovranno astenersi c ai rimettere al Ministero i bilanci provinciali, che dovranno invece essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale am ministrativa. Da sua parte, il Ministero sta per disporre il rinvio alle Prefetture di tutti i bilanci provinciali, già pervenuti, per i quali non sia an cora stato emesso il Sovrano provvedimento di au torizzazione della sovrimposta fondiaria, affinchè l'esame ne sia deferito alle Giunte provinciali am ministrative. In caso che queste

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 24 of 33
Date: 30.04.1923
Physical description: 33
gatorie inderogabili e urgenti, alle quali non ei possa provedere con altri mezzi di bilancio o con riduzione di stanziamene potranno i Comuni e le Provincie essere au torizzati ad applicare e riscuotere sovrap poste eccedenti l'anzidetto limite, con De creto Reale promosso dal Ministro delle Finanze, sentita la Giunta Provincia}« Am ministrativa. se trattasi del Comune e pre vio il parere del Consiglio di Stato se trat tasi della Provincia. Art. 2. Nulla è innovato alla competenza della

V Sezione del Consiglio di Stato giusta gli art. 310 e 313 del testo unico della legge Comunale e Provinciale approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915 N. 148 per le -ec cedenze di sovra imposta non superiori al limite stabilito dall'articolo precedente. Non è ammesso ricorso alla predetta V Sezione sia da parte dei contribuenti sìa da parte del Comune e della Provincia contro il Decreto Reale di cui al terzo comma del l'articolo stesso e contro il provvedimento che dichiara non potersi promuovere

il R. Decreto di autorizzazione della eccedenza. Art. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti arti coli sono estese, con effetto dal 1 gennaio 1924 ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 setembre 1920 N. 1322 e 19 dicembre 1920 N. 1778. Art. 4. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione d t el predetto Decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munì, der sigillo dello Stato, sia inserto nella ra tolle ufficiale delle leggi e dei decreti dt Regno d'Italia

svariati, hanno indotto il Governo a promuovere nuove di sposizioni legislative che consentano ai Co muni di trarre un maggior profitto, finan ziario dalla suindacata tassa. E' stato stabilito, pertanto, che la tassa di cui all'art. 10 della cennata legge istitu tiva viene applicata anche se le insegne, av-. visi indirizzi, segni, fregi, stemmi, emblemi e figure siano luminose o di proiezione. Con dizione per la tassabilità è che le inségne e qualunque forma di avviso, richiamo di puo- blicità

o indirizzo siano esposti o comunqufe visibili al pubblico e riferiscansi ad esercizi di industrie, commerci, professioni, arti o • qualsiasi attività che abbiano fine lucrativo. ; L'applicazione della tassa rimane facol tativa, ma quando trattasi di insegne in ilingua srtaniera, essa è resa obbigatoria. In questo caso è ovvio che i Comuni deb bano inscrivere nei propri bilanci il pro vento della tassa, ed i signori Prefetti invi gileranno perchè la disposizione della leg ge sia osservata. E' però

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 19 of 32
Date: 31.01.1924
Physical description: 32
e dal Consiglio di prefettura della Provincia e la vigilanza dal Sot toprefetto del circondario, ove ha sede l'ammini strazione consorziale. II consorzio cessa di pieno diritto per la sca denza del termine della sua durata, o per esauri mento del fine che ne formava l'oggetto, o, se fa coltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle ri spettive amministrazioni. 11 consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti

, o dalla Congregazione di carità, o dal Consiglio comunale. Qualora l'istituzione interessi due o più Co muni, la proposta può essere fatta da una delle Congregazioni di carità o da uno dei Consigli co munali o provinciali interessati. Le riforme predette possono anche essere pro mosse d'ufficio dal Sottoprefetto, quando l'istitu zione svolga la sua attività a vantaggio di comu ni di un sol circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia, dove ha sede l'istitu zione. II provvedimento

dell'ammi nistrazione, ii contributo di ciascun istituto con sorziato, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della be neficenza. Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e delibera zioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziale di classe più elevata. La tutela sul consorzio e la giurisdizione con tabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa

consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei contri buti, ovvero in seguito a deliberazione di uno de gli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Pre fetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse. Qualora ricorrano speciali ^motivi di conve nienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione con le stesse forme prescritte per la costituzione ed approvazione

e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività o per prov vedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio. La federazione dev'essere rispettivamente ap provata, e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa e costituita d'ufficio, dal Sottoprefetto, dal Prefetto, o dal Ministro dell'interno, secondo che gl'istituti abbiano sede in uno stesso circon dario, o in diversi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 7 of 16
Date: 30.08.1925
Physical description: 16
vedere, senz'altro, ;« 1 rilascio de 1 passa- Itorlo libico. Naturalmente questa norma subisce la deroga prevista, dall'ari. 19 del R. I). ;•» a- prile 1913 N. 313. Si attende assicurazione. Trento, li 11 lugli») 1925. Il Prefetto -.Gaadagnini. Passaporti per l'Argentina-Tassa di vi dimazione. (Circolare Prefettura 19 luglio 1925 N. 2260). Ai Signori So!loprefelli della Provincia. Per norma comunico la seguente Cir colare X. 13943-11900 A. I. del 2 corrente mese pervenutami dal Ministero

della Provincia, e ai Signori Sindaci della Provincia. Per notizia .si comunica la seguente circolare del 17 giugno u. sc. X. 13051- 11090 del Ministero dell'Interno - Dire zione Cenerate della P. S.: «Per norma delle SS. LL. delle Autori tà dipendenti, e di coloro che vi abbiano interesse, s'informa che in data 7 corren te. con circolare X. 9, il Ministero delle Comunicazioni, Servizio 5.o, ha segnala to alle Direzioni Provinciali delle Poste la istituzione, a datare dal 1 luglio p. v. di un nuovo

di plomatici o di servizio e delle altre cate gorie di persone previste dall'art. 98 del nostro Regolamento Consolare sui passa porti). Ciò, in omaggio al principio della reciprocità di trattamento, costantemente seguito in materia dal R. Governo. «Si reputa opportuno ricordare, inol tre, alle SS. LL. che come si ebbe già a comunicare con circolare 12 giugno 1925 X. 13530-11900, concernente facilitazioni per stranieri viaggianti su piroscafi ita liani, i cittadini dello Stato cui appartie ne il porto

di imbarco sono esclusi dal beneficio della gratuità del visto conso lare. «Resta pertanto stabilito che tutti i cit tadini argentini (melo le eccezioni sopra ricordate) che si imbarchino in porti del la Repubblica su piroscaii italiani e i- scrilti in patente debbono essere muniti di regolare visto a pagamento (tre pesos oro)». Trento, li 19 luglio 1925. p. il Prefetto: Palomba. Pagamento delle tasse di concessione governativa. (Circolare Prefettura 21 luglio 1925 X'. 2269). Ai S'ignori SoltoprefeUi

tipo di vaglia per tasse di concessione (mod. I. li.) da usarsi per l'interno del Regno (escluso, quindi, le colonie, le isole dell'Egeo occupate dall'I talia e la Repubblica di S. Marino) da valere unicamente per i versamenti ai Procuratori del Registro di lasse, dovute per ottenere concessioni, per le quali il pagamento deve essere effettuato in mo do «ordinario» secondo la indicazione della tabella annessa al T. U. 30 dicem bre 1923 X. 3279. «Si reputa opportuno di accennare al le istruzioni

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Page 26 of 33
Date: 28.02.1923
Physical description: 33
, interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie. 1 mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati se non nel limi te di un .decimo della rendita ordinaria del Comune. DELLA VIGILANZA ED INGERENZA GOVERNATIVA E DELLE ATTRIBU ZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIA LE AMMINISTRATI VA 1 processi verbali (protocolli) delle deli berazioni dei Consigli Comunali e delle Giunte Municipali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei provvedi menti prima deliberati

restituito al Comune munito del provvedimento superiormente adottato. Gli estratti dei verbali delle deliberazio ni consiliari e quelli dei verbali delle de liberazioni prese dalle Giunte Municipali coi poteri del Consiglio devono riportare in calce il certificato di seguita pubblicazio ne. 11 Prefetto, o il Sottoprefetto, esami-1 na se le deliberazioni siano legali ed in ca so affermativo le restituisci munite di vi sto. In caso opposto ne promuoVe l'annulla mento che vien pronunciato con decreto del

Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettu ra, entro il termine di 30 giorni da quello dell'arrivo della deliberazione alla Prefet tura o alla Sottoprefettura. „ Alcune deliberazioni comunali di specia le importanza devono essere sottoposte, a èà - cura delle autorità politiche, all'esame ed all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, che è 'organo di tutela sui comuni (art. 217 Legge). Le deliberazioni per cui è richiesta l'ap provazione della Giunta Provinciale Am ministrativa non

disponga altrimenti. Contro i provvedimenti dei Sindaci, quali ufficiali del Governo, è ammesso ricorso al Sottoprefetto o al Prefetto. Contro i prov vedimenti del Sottoprefetto e del Prefetto, qualora sia possibile un ricorso, esso è ri volto rispettivamente al Prefetto o al Mi nistro. , Contro i provvedimenti del Consiglio di Prefettura nei riguardi dei rendiconti co munali e delle responsabilità degli ammini stratori e d'ei tesorieri si ricorre alla Cor te dei Conti. Contro le deliberazioni della

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 20 of 23
Date: 15.01.1926
Physical description: 23
da noi chiamato ha [fatto su ciò una relazio ne di cui darà lettura ora. Il consorzio delle malghe potrebbe portare all'intera provincia benefici economici immensi. La cdssa ammalati Dopo l'attività svolta in favore dei bo schi e delle malghe, in questi ultimi tem pi si è agitato il problema della Cassa Ammalati. Xel mese di settembre una commissio ne della direzione del partito, unitamen te ai rappresentanti della Venezia Giulia, ifece presente al Ministro Belluzzo le gra vi condizioni nelle quali

a disposiziono. Essendo nel programma della federazio ne di dare alla totalità dei comuni una sistemazione tecnica perfetta, abbiamo ritenuto necessario di esaminare il rego lamento che già fu presentato, perchè so lo con una sistemazione economica adat- ta potremo in breve tempo richiamare il nostro personale dalli e altre provin>cie. Con questo noi intendiamo agevolare i comuni, col dare loro dei segretari che possano 'domani vivere degnamente, non solo, ma d'egli uomini che abbiano una effettiva

viva preghiera. La federazione, durante il 1925, ha dovuto, con non lievi (fatiche, portare avanti il carro, che era pesante, (poiché mancava no all'inizio ben 13 mila lire a coprire il bilancio. I comuni che hanno versato il contributo sono circa duecento, su tre cento che hanno deliberato l'adesione. Prima di chiudere mi sento in dovere di portare il ringraziamento e il .saluto del la federazione provinciale fascista, »che è stata la fondatrice della federazione provinciale degli enti autarchici

. Io, come segretario federale, devo so pratutto portare una paroila di ringrazia mento per tutti quegli uomini che la sorreggono, e a tutti quegli uomini che ci hanno assistito nelle pratiche e in tutte le nostre azioni. Il fascismo ha dimostra to che nella provincia di Trento con la nostra organizzazione si è arrivati a una maturità politica che in certe parti d'I talia non vi è ancora. Il fascismo trenti no ha dimostrato con quanta viltà d'in famia i nostri avversari politici hanno infamato il paese

. Il rag. Martini propone l'approvazione del ìseguente ordine dell giorno, a lode dell'opera svolta dal dott. Stefenelli: «L'assemblea dei sindaci della Pro vincia di Trento, nel portare la sua in condizionata e plaudente sanzione all'o pera compiuta dalla federazione degli en ti autarchici, sente il dovere di esprime re un voto di aätissimo plauso per l'a zione intensa ed efficace svolta dalla fe derazioni provinciale (fascista con tanto amore e con tanta fede retta dal segre tario politico aivv

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 22 of 52
Date: 30.06.1923
Physical description: 52
ve rifiche e trasmissione di documenti attinen ti allo scopo cui è preposto I'Uff. P. Q. V. P. il Prefetto ST ANCHINA 117 R. PREFETTURA DELLA VENEZIA TRIDENTINA Trento, li 1 maggio 1923. N. 22477-V-l. J Oggetto: Liberazioni di beni sequestrati negli Stati Uniti d'America; Termine utile per «eause legali». A tutte le Sottoprefetture d'ella Provincia, di Trento ed a tutti i signori Sindaci del. Circondario di Trento. Per opportuna conoscenza e massima divulgazione comunicasi che il Ministero degli Affari

Esteri con nota del 16 febbràio 1923, avverte che* il Congresso americano ha esteso a tutto il 2 gennaio 1924 il termine - utile per l'inizio delle cause Jegali contro l'Alien iProperty Custodi an. p. il Prefetto F.to: HAFNER 118 N. 32687-II-2. Trento, 27 giugno 1923. OGGETTO: Istituzioni pubbliche di bene ficenza. Ai Sigg.ri Sindaci della Provincia e per notizia ai Siggjri Sottoprefetti Un altro passo notevolissimo per la u- nifì eazione del ©ostro diritto pubblico è stato recentemente compiuto

PARTE II. Circolari. 116 R. PREFETTURA DELLA VENEZIA TRIDENTINA Trento, li 28 aprile 1923. N. 22217 Sez. ,Vet. Oggetto: Indirizzi nuovi proprietari qua drùpedi Ai Signori Sottoprefetti per comunicazione ai Comuni Il Comando del Corpo d'Armata, Ufficio Precettazione Quadrupedi di Verona per. norma dei comuni dipendenti e per ovviare ad alcuni inconvenienti verificatisi durante la rivista in corso, prega di fare ricordare ai possessori di cavalli e muli che inr caso di vendita dei quadrupedi

, mediante la estensione, ai territori annessi, della legi slazione itialiarìa sulla beneficenza ed assi stenza ^pubbliteia (R. D. 22 .aiprile 1923, ' N. 982, pubblicato nefläa «Gazzetta Ufficiale» del 16 Maggio u. se.). A facilitarne l'applicazione, ritengo op portuno di allegare alla presente copia inite- gr|ale del predetto R. Decretò, richiamando in ispecial modo l'attenzione sull'art. 5 prescrivente che la costituzione 'delle Con gregazioni di Carità in ogni Comune deve avvenire nel termine di sei

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Page 28 of 56
Date: 31.10.1924
Physical description: 56
Bollettino Ufficiale della Direzione generale del demanio e delle tasse. Le Prefetture e Sottoprefetture vorranno por tare subito quanto sopra a conoscenza delle Am ministrazioni comunali e le Intendenze dei di pendenti uffici finanziari e del ceto interessato anche a mezzo di comunicati nella stampa lo cale. Al momento stesso dell'arrivo del piego i si gnori Intèndenti di Finanza ne accuseranno ri cevuta con telegramma elettrico usando la se-- guente formula : Divisione Prima - Direzione Generale Dema

nio Tasse - Roma. Pervenuto 47378 scambi vini. Il Ministro : A. DE STEFANI Decreto Ministeriale 26 settembre 1924N. 47295 IL MINISTRO PER LE FINANZE Visti gli articoli 2, 18, ultimo comma, 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273; Ritenuta l'opportunità di ridurre l'aliquota della tassa di scambio sulle vendite di vini e di mosti e di disciplinare la riscossione della Jtassa medesima sui detti prodotti e- sulle uve da vino ; Decreta: Misura della tassa di scambio

sulle vendite di vini e di mosti. Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre .1924 i vini ed i mo sti sono assegnati, agli effetti della misura della tassa di scambio, fra le materie ed i prodotti tas sabili con l'aliquota di L. 0.50 per cento di che al n. I dell'art.' 18 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273. Modo di riscossione della tassa di scambio sulle vendile di vini, mosti ed uve da vino. Art. 2. A datare dal 1 ottobre 1924 la tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti

e di uve da vino nella misura di L. 0.50 per cento sarà dovuta una sola volta all'atto del pagamento del dazio di consumo relativo da chi procede alla opera zione di sdaziamento e quando l'importo dei prodotti sdaziati superi le L. 10. La tassa di scambio sui detti prodotti deve es sere commisurata in base al prezzo medio di mercato degli stessi prodotti. La riscossione della detta tassa di scambio sarà effettuata insieme alla riscossione del dazio di consumo nei modi indicati nei seguenti arti coli

. Comuni chiusi e Comuni aperti che riscuotono il dazio di consumo a tariffa. Art. 3. Nei Comuni tanto chiusi che aperti nei quali il dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve viene riscosso a tariffa all'alto della introdu zione dei detti prodotti nella linea daziaria o della loro introduzione nei locali di vendita, la riscos sione della tassa di scambio sulle vendite dei prodotti medesimi dovrà effettuarsi insieme alla riscossione del dazio di consumo, mediante ap plicazione delle prescritte

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Page 42 of 60
Date: 15.09.1921
Physical description: 60
— 34 MOD. 2. fabbrica, di birra in . . . . IN.ro . . . LIQUIDAZIONE e ORDINATIVO DI PAGAMENTO Al Signor .... in .... Come appare dalla chiusa del registro di carico e scarico fatta li . . . 19 . . dalla cantina di deposito della Sua fab brica nel . . . trimestre 19 . . venne a- sportata per consumo in Provincia (Ru brica 12) una quantità di birra' di assie me . . . Ett . . . 1 . . . detratta da que sto tuiantitattivo la birra;: ritirata dall'estero (rubr. 4) di . . . Ett. . . . 1. . . la birra

. . . . 1. . . Et. . . . 1. . . Scorta di birra col 1 ... 19 . . MOD. 3. DENUNCIA Il sottoscritto lia. ricevuto oggi in . . fusti e . . . bottiglie . . . Ett. . . 1. . . di birra provenienti da Provin cia di .... e fa la' presente denuncia allo scopo della commisurazione d'ella tassa provinciale. , li . . . 192 . . (Nome e cognome della parte) MOD. 4. N. ORDINATIVO DI PAGAMENTO Al Signor in Risultando dalla Sua* denunciai dei . . 19 . . (dai rilievi fatti) che . . . ha ri tirato da ... . provincia di . . Ett. . 1. . . . di birra

ritirata dra altre fabbriche di birra in .provincia (rubr. 6) di - . . Ett. . . . 1. . . la biiira restituita (birra di ritorno) (rubr. 7) di . . . Ett. . . . 1. . . . in tutto Ett. . . . 1. . . . ne risulta una differenza ini non ibi!e di Ett 1. . . . A mente degli Art. 1 e >5 del Regio D. X. 16 giugno 1921 N. 91S (Gr. U. N. 171) e dei paragrafi 1, 3 e 7 del Regolamento (B. U. N. . . .) viene quindi commisura ta a Suo carico la tassa provinciale dii . . . Lire . . . cent. . . . la quale de- 've essere

a 11' Am m i nistr a- zione provinciale dai presentarsi diretta mente all'Ufficio Tasse provinciali in Trento entro il termine di 14 giorni de combili dal giorno susseguente a quello dell'intimazione del presente ordine di pagamento. Il aicorso non sospende l'obligo al pa gamento della tassa. Dall'Ufficio Tasse provinciali Trento, 1 . . . . 19 . . . CHIUSA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO per il. . . . trimestre 19 . . Scorta di birra al 1 .19 . . Ett. . . 1 Bm:a prodotta nel tempo dal 1 al . . . 19 . . . Ett

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Page 12 of 20
Date: 31.07.1926
Physical description: 20
Ministero ri cevuta della presente. Pel Ministro f.to: Serra Caracciolo KEGIA PREFETTURA DELLA VENEZIA TRIDENTINA N. 7868 Gab. Trento, 6 luglio 1926, OGGETTO: Rapporti gerarchici fra i Podestà, la Prefettura e le Sottoprefetture Ai Sigg. Sottoprefetti dèlia V. T. Ai Sigg. Podestà \del I. Circonddrio Continuano a presentarsi a questa Pre fettura i Podestà di vari »Comuni delila (Provincia. E' bene ehe la S. V. richiami al riguardo l'attenzione dei 'Podestà sul- l'cbbligo che essi 'hanno di' seguire sem

pre la via gerarchica, e di presentarsi, per tutti gli affari d'ufficio, ai Sottopre fetti da cui dipendono. In ogni!'caso, poi,, i Podestà per presentarsi alle SS. IX. ed a me debbono chiedere ed ottenere l'au torizzazione a' termini del punto 12 della circolare 1 luglio u. s. n. 26270-Div. TI., indicando i motivi della richiesta. I Podestà del I. Circondario devono richiedere tale autoriizzaziome, diretta mente a questa Prefettura. Il Prefetto: Guadégnikii Aggregazione dei Comuni di Soraga

, Perra, Mazzin e Pozza a quello di Vigo di Fassa iRegio Decreto 17 giugno 1926, ai. 1128. VITTQKilO EölAiNUpLE Mil per grazid di Dio é uùloìntà dèlld NtèzioWe Re d'Italia Sulla proposta del Nostro Ministro Se gretario di Stato per gli affari dell'in terno ; Vedute le deliberazioni 23 giugno 1925 e 2 marzo 1926 con le quali la (Reale Commissione per la straordinaria ammi nistrazione de.la provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, ha espresso parere che i comuni di So ra ga, Perra

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 25 of 56
Date: 31.10.1924
Physical description: 56
richiamato, disciplina l'applicazione e la riscos sione della tassa di scambio sulle vendite di vi ni, di mosti e di uve da vino nei Comuni che ri scuotono il dazio di consumo sui detti prodotti col sistema dell'abbonamento. In questi Comuni la tassa di scambio deve es sere riscossa, a dature dal 1 ottobre 1924, in mo do virtuale a mezzo di abbonamento obbligato rio, il cui canone sarà detcrminato dagli uffici del registro e bollo in base ai dati risultanti dai contratti stipulati agli effetti

del dazio di consu mo. Nessun abbuono dovr;i eoncedorsi agli eser centi per la tassa pagata in abbonamento. 2. Obbligatorietà dell'abbonamento. — Il pa gamento, a mezzo di abbonamento, della tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino nei Comuni contemplati dal presente pa ragrafo, è obbligatorio. Tale obbligo riguarda non solo gli esercenti che stipulano contratti di abbonamento al dazio di consumo a decorrere dal 1 ottobre 1924, ma, giusta prescrive l'art. 5 del decreto

al 1 ottobre 1924, con indicazione del cognome, nome e domicilio di ciascun contribuente abbonato, della durata dell'abbonamento e del canone rela tivo. Al detto elenco dovrà essere unito un estratto della tariffa daziaria per quella parte che si riferisce all'applicazione del dazio consu mo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino. 4. Obblighi degli esercenti. — Gli esercenti che al 1 ottobre 1924 abbiano in corso contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino, sono

obbligati a dar ne notizia,' non oltre il 15 ottobre 1924, al com petente ufficio del registro e bollo, indicando gli estremi dei delti contratti e chiedendo di sti pulare la convenzione agli effetti della tassa su gli scambi. Analoga denuncia deve essere fatta da coloro che stipulano nuovi contralti di abbonamento al dazio di consumo sui detti prodotti a decorrere dal 1 ottobre 1924. Tale denuncia deve farsi al competente ufficio del registro e bollo entro 15 giorni dalla data dei detti contratti

devono trasmettere co pia in carta libera al competente ufiicio del re gistro a norma dell'art. 4 del decreto Ministeriale e nel termine ivi stabilito. § Vili. — Criteri per l'applicazione della lassa di scambio sui vini, sui mosti, sulle uve da vino e sulle vinaccie all'atto dello sdazia mento. (Articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295). 1. Che cosa s'intende per vino e per uva da vino. — Per vini, agli effetti dell'applicazione della lassa di scambio di L. 0.50 per cento

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Page 13 of 20
Date: 15.05.1925
Physical description: 20
il periodo dell'ammortamento, e nella vmisura che risulterà necessaria, senza però elevare l'ammontare della sovrim posta ad una somma maggiore di quella consentita dal R. D. 16-10 1924 N. 1613. Di tale decreto dovrà essere prodotta co pia integrale, su carta da bollo da L. 4, col visto prefettizio (senza marca di le galizzazione). La decisione della Giunta Provinciale Amministrativa dovrà essere pubblicata per otto giorni consecutivi all'albo pre torio. Di tale pubblicazione e della mancata

presentazione di reclami e ricorsi nei quindici giorni dall'ultimo di pubblica zione della decisione tutoria dovrà farsi speciale menzione in calce alla copia. 4. Dichiarazione prefettizia circa le partite che costituiscono il fabbisogno del prestito (v. lottern di accompagna mento). 5. Bilancio per l'esercizio corrente, completo anche nel quadro di confronto tra le imposte principali governative e le sovrimposte comunali e provinciali e pel riassunto finale, e munito del visto del Prefetto e del timbro

della Prefet tura. 6. Bolletta del Ricevitore del Registro, comprovante l'avvenuto pagamento del la tassa di istrutotria del mutuo, ai sensi del R. D. 15 luglio 1923 N. 1549. 7. Dichiarazione in carta libera, della Intendenza di Finanza, attestante, agli effetti del R. D. 10-10 1924 N. 1013, il li mite normale delle sovrimposte fondia rie e la eccedenza da cumularsi con la sovrimposta normale (art. 10 del Decre to medesimo). ISTRUZIONE PUBBLICA Deliberazioni dei Comuni in materia scolastica

. (Circolare Prefefct. 29 maggio 1925 n. 15082). Ai signori Sindaci del / Circondario. E' stato rilevato che molti comuni, per incompleta conoscenza della legislazione vigente, inviano direttamente a questa Prefettura per la approvazione le deli berazioni comunali concernenti argo- monti scolastici senza avere ottenuto, in precedenza, sulle stesse là approvazione del Consiglio scolastico e della Giunta per la istruzione media. La competenza speciale di detti orga ni è fissata dalle seguenti disposizioni

approvazione. Analogamente dispone l'art. 29 del R. D. 6-5 192:» N. 1054 nei riguardi delle de liberazioni comunali concernenti la i- sti'iizione media che venne sottoposta al la approvazione della Giunta per la i- struzione media. Ciò premesso e siccome la approvazio ne speciale preventiva dei detti organi non esclude e non sostituisce quella che è richiesta in via generale dalla leggo comunale e provinciale sia che si debba esplicare con la azione di vigilanza dei Sottoprefetti, clic con la approvazione

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Page 16 of 54
Date: 31.03.1921
Physical description: 54
l'indennità spettante ai «indici di ulti ma categoria. Art. 3. Con le modalità e condizioni stabilite dalle norme vigenti è dovuto il rimbor so della spesa di viaggio in I classe sul le ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico 1 e regolare al pubblico servizio, a coloro che sono provvisti delio stipendio di L. 6000 e più (risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 191S 'N'. 107), di seconda classe

agli al tri, ed il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sui piroscafi senza di stinzione di stipendio. Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi Vii locomozione con due «ole classi, é corrisposto il rimborso del viaggio in prima classe anche a coloro cui compete normalmente la seconda. Agli agenti subalterni spetta il rim borso della spesa di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di auto mobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica

concessi col D. L« 10 febbraio 1918 N. 107, di oltre L. 7100, L. 30. Commessi. Ca,pi uscieri, uscieri ed inservienti L. 10. Gli assegni per spese di ufficio ed al tri emolumenti non si computano pei' determinare la categoria de'lla indenni tà di soggiorno. Art. 5. Spettano soltanto i due terzi della indennità di soggiorno nelle missioni per le quali il ritorno in residenza ab bia luogo nella stessa giornata. Le speciali norme delle singole Am ministrazioni determinano la quota del la indennità

di soggiorno e di quella chilometrica e di quella dovuta per ser vizi resi nel luogo di residenza o nel l'ambito di piccole distanze. In nessun caso la quota dell'indenni tà di soggiorno potrà superare i due terzi della misura normale. Art. 6. Qualora la missione nella stessa lo calità duri oltre un mese, la misura dell'indennità di soggiorno da corri spondersi pel tempo successivo è ridot ta ai due terzi. Se la durata della missione, sempre nella stessa località, ecceda i tre mesi, la misura della

indennitià pel tempo successivo è ridotta alla metà. Pero •qualora la missione! isi protragga oltre i sei mesi, la continuazione della corre sponsione della indennità di soggiorno è subordinata ad una speciale motivata autorizzazione ministeriale. Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un pe riodo di tempio) uon inferiore a 15 giorni, la sua conitinuazione nella stessa locali tà è considerata, agli effetti della inden nità, come l'inizio di una nuova mis sione.

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Page 32 of 32
Date: 30.06.1926
Physical description: 32
Lo scopo di questa riunione Provin ciale, dhe èe la prima a cui partecipano i cSigg. Podestà, consiste nel portare a 'conoscenza delle SS. .-LL. i problemi che sono attualmente in corso di /trattazione, nondhè lo studio -di nuovi problemi che interessano l'economia dei nostri Co muni. •Occorre raggiungere 'quanto più è pos sibile l'unità di indirizzo in tutte le Am ministrazioni della Provincia. E' necessaria la conoscenza di tutte le necessità dei compiti che ci attendono e dei fini

Sindaci e Podestà dél- Id Provincie ' Inseguito all'interessamento svolto dal la 'Confederazione Nazionale- degli Enti Autarchici per ottenere Ile ratizzazione del contributo scolastico accollato ai Co muni -della Provincia di Trento oon il R. D. 22 ottobre 1925 N. 2534, FOn. Mi nistero delle Finanze, rendendosi conto delle difficoltà in cui sono venuti a tro varsi molti Comuni in seguito all'addebi to dei contributi delle scuole primarie ed allo scopo di agevolare la situazione di detti Enti

da raggiungere affinchè ognuno tl'ei Sigig. »Podestà -possa armonizzare la propria opera particolare nel quadro ge nerale di tutta la Provincia. Data l'importanza dell'ordine del gior no in 'discussione, confido che 'le SS. LL. vorranno intervenire alla riunione. Distinti saluti. Il Segretario Federale: G. Martini CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ENTI AUTARCHICI Federazione Provinciale di Trènto fPìrot. N. 3385 Circ. N. 18 Trento, 21 giugno 1S26 OGGETTO: Ratizzasione contributo scolastico. A tutti i Signori

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Page 11 of 31
Date: 01.06.1926
Physical description: 31
, al miglioramento ed allo sviluppo delle stazióni di cura, di soggiorno o di turismo entro l'ambito del territorio di esso e nei limiti di attri buzione stàbili'tii dal presente decreto é da stabilirsi dal regolaménto per la e- secuzLone del medesimo. Capo H'J. Delld f.ùìiOnza. e contctbilità Art. 12. — Per provvedere ai biso gni della azienda, ove questa manchi di altri mezzi, i Comuni debbono, su richie sta del Comitato e secondo le- proposte di questo, applicare l'imposta di cura e il contributo speciale

di cura. Qualora l'Amministrazione comunale non provveda entro 30 giorni dalla co municazione della proposta del Comi tato, su richiesta «di questi si sostituisce la 'Giunta provinciale amministrativa. Art. 13. —tLa imposta di cura è appli cata con le norme che regolano l'imposta di soggiorno, con facoltà nei Comuni di disciplinare il .funzionamento secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modifi cata con IR. decreto 6 maggio 1920, n. 769, ovvero secondo il R. decreto 19 no vembre li9>21, n. 1724

, modificato >coI R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388. Art. 14. —Il contributo speciale di cu ra è dovuto da tutti coloro i quali per l'esercizio di commercio, industrie, pro fessioni e uffici, traggono vantaggi eco nomici particolari dalla esistenza della stazione di cura, di soggiorno o 'di turi*- smo. Il contributo è corrisposto con addi zionale, non superiore al »0.50 per cento del reddito colpito dalla imposta sulle industrie, professioni ed arti', di catego ria B e C e delia tassa di patente, stabi

lite dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2539. Ove le due imposte predette non siano istituite nel Comune, il contributo è ap plicato nella misura non superiore al 0:50 per cento del reddito netto, anche se inferiore a L. 2000. Art. 1.5. — In caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale idi cura, i Comitati e le Ammi nistrazioni comunali, nel caso dàlPàrt. 10 possono essere autorizzati dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, udJto

il Consiglio centra le, ad applicare e riscuotere speciali con tribuzioni da coloro che si giovano 7 degli svaghi e dei trattenimenti della stazione, « nei luoghi a questo scopo adibiti. Le norme per l'applicazione e la riscos sione di tali entrate saranno stabilite col regolamento dì cui all'art. 25. Art. 16. — Per opere straordinarie e per la estinzióne di passività onerose i Comitati possono, udite le rispettive Am ministrazioni comunali, contrarre mutui, garen tendo il pagamento con ipoteche o con

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Page 1 of 34
Date: 15.07.1925
Physical description: 34
mediante unica tassazione nell'interesse della Provincia e dei Comuni (Circolare Pre fettura 9 luglio 1925 N. 30959) Pubblica Sicurezza — Facilitazioni per stranieri viaggianti su piroscafi i taliani (Circolare prefettura 6 luglio 1925 IST. 1946). .... Guardiam ferroviari (Circolare prefettura 7 luglio 1925 N. 706) . 178 179 180 181 181 188 188 189 189 190 191 191 191 192 192 192 193 (Vedi Continuazione II.a pagina) TRENTO Prem. Stab. d'Arti Grafiche A. Scotoni 1925

Fascicolo XIII - XIV 15-30 Luglio Bollettino Ufficiale della Prefettura di Trento SOMMARIO PARTE UFFICIALE Amministrazione Civile — Responsabilità di im piegati comunali e Sindaci per gestione diretta di entrate comunali (decisione della G. P. A. 4 aprile 1925. N. 60218) pag. 177 Separazione del patrimonio nei comuni divisi in frazioni (Circolare Prefettura 22 giugno 1925 N. 30485) Costituzione dei Consigli Provinciali e delle Cri -unte Provinciali Am ministrative (Legare 18 giù gno 1925

associazione nazionale fra invalidi e mutilati di guerra (Circolare prefettura 16 luglio 1925 N.o 7053) ..... Contributo alle associazioni «Pro loco » (Circolare Prefettura 21 lu glio 1925 N. 35529) . Elenco documenti necessari per conseguire la naturalizzazione italiana con Decreto Reale a sensi dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912 N. 555. Economia Nazionale — Orario notturno dei fornai (Decreto prefettura 12 giugno 1925 N. 28875) . . . . . . . ... Usi civici - adempimenti di competenza degli enti

locali (Circolare prefettura 7 luglio 1925 N. 32487) . . ...... Prezzo delle farine gialle (Circolare Prefettura 14 luglio 1925 N.o 34807) Sezione forestale del Consiglio Agrario Provinciale - funzionamento (Circolare Prefettura 16 luglio 1925 N.o 32813) ..... Finanza — Tassa di soqqiorno o di cura (Circolare Prefettura 13 luglio 1925 N. 3608) Addizionale provinciale alla imposta sulla industria (Comunicazione della Prefettura) ..... ...... Applicazione del contributo di manutenzione stradale

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Page 17 of 54
Date: 31.03.1921
Physical description: 54
il primo mese è fissata in base all'art. 15 del R. D. 23 maggio 1015, N. 677, senza tener conto degli aumenti portati dal D. L. 10 febbraio 1918. X. 107. Art. S. A T oii sono dovute indennità di viaggio e di soggiorno) nei casi in cui le singole Amministrazioni stabiliscano una som ma fìssa a titolo di indennità di giro. Esse però .spettano quando, la missione abbia luogo fuori della circoscrizione, per la quale è determinata la indennità di giro. In tal caso da'Ila somma dovuta sarà detratta la quota

proporzionale dell'indennità di giro. Art. 9. Agli impiegati ai quali fosse affidata la reggenza idi un ufficio contabile con partecipazione ai proventi dell'ufficio stesso, saranno corrisposte le indennità stabilite dal presente decreto, con le ri duzioni speciali che la competente Am ministrazione riterrà di fare a seconda dell'entità della compartecipazione ai proventi. Art. 10. Quando la missione è compiuta nel l'interesse di enti: o d'i privati, la misu ra delle indennità è determinata dalle sìngole

]e in dennità di viaggio^ e dii soggiorno- sono determinate, entro i limiti fissati per gii impiegati dello Stato, con decreto del Ministero competente, di concerto col Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei Conti. Art. 18. Le indennità da concedersi per le missioni alPestem sono» stabilite dai' singoli ministri con decreto da emanai' si di concerto col ministro del Tesoro e da registrarsi alla. Corte dei Conti. Art. 14. Le indennità si pagano al termine della missione ovvero mensilmente

straordinario, avventizioi o assimilato, ai magistrati od agli uffi ciali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corni militarizzati, i quali siano trasferiti da una ad altra sede permanente, nonché alle loro famiglie, competono le stesse indennità di viaggio stabilite dall'art. 3 del presente decreto per le missioni. Per i giorni di viaggio spetta ai mede simi, esclusivamente per loro, anche la diaria di cui all'art. 4. Sono dovuti inoltre: 1. un compenso fisso di Lire 10 per

ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia,, giusta l'ultimo comma del presente articolo; 2. una indennità pel trasporto della mobilia e del bagaglio', che comprende, per gli oggetti effettivamente traspor tati, nel limite complessivo di quintali di cui alle seguenti lettere a.) e bì ; a) i'i rimborso della spesa, di tra sporto come bagàglio o a grande velo-

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Page 12 of 184
Date: 31.12.1920
Physical description: 184
della ricevuta deve sempre apporvi la data e deve annullare la mar ca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima. c) per i conti, note e fatture la mar ca, se è apposta dalle parti, può essere appldcaita in principio del foglio ed an nullata con ila scritturazione della data nel modo indicato nella lettera prece dente. In tutti i casi in cui non è obbligato rio l'annullamento delle marcile con l'apposizione della firma, la data dell'at to, anzicliè scriversi, può essere impres sa sulla marca

con bollo o con stampi glia in modo che cadano parte sul fo glio e parte sulla marca. Nei casi indicati alle lettere b) e c) quando l'atto emana da pubbliche Am ministrazioni o viene formato avanti al le medesime l'annullamento della mar ca può farsi anche con l'applicazione del bollo d'ufficio senza datai. Art. 4. - Per gli atti scritti composti di più fogli quando siano per ogni fo glio soggetti a tassa seconda la tariffa, la marca deve essere applicata in prin cipio della prima pagina

di ciascun fo glio ed annullata con la scritturazione della data dell'atto, tranne il foglio in cui l'ateo termina e deve essere munito della marca annullata a norma del pre cedente articolo. Art. 5. - Agli atti e scritti provenien- trize aufgelegt, so d-ass der Annullie rungsstempel teilweise auf der Matrize aufgedruckt ist ; bj wenn die Marke von den Parteien angebracht wird, muss dieselbe stets am Ende des Aktes oder des Schriftstückes angebracht werden und wird annulliert, indem man teils

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Page 10 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Consiglio Comunale, in unica lettura, dal -;erti- lìcato di seguita pubblicazione, per 8 giorni consecutivi se trattisi di bilanci con eccedenza sul limite legale della sovraimposta fondiaria, in giorno festivo o di mercato per quelli senza l'ec cedenza predetta. 7. I bilanci dovranno essere prodotti alle Sot- toprefett'ure in triplice esemplare, ad eccezione di quelli del Circondario di Trento pei quali sa ranno sufficienti due copie. 8. Per quanto riguarda la documentazione del le entrate

, farsi resultare l'estensione di tutti i terreni di proprietà com- nale, distinti secondo il loro sistema di cultura. Per gli interessi di mutui attivi, di rendita pub blica e di depositi occorre siano indicati i capi tali mutuati o depositati, il tasso d'interesse e l'interesse annuo. Pel dazio consumo e le tas-je comunali occorre, siano richiamati gli est-re ni delle decisioni della Guinta Provinciale Ammi nistrativa approvanti i regolamenti e tariffe. 9. Per quanto riguarda la documentazione del

le spese si avverte che gli stipendi e salari do vranno essere giustificati richiamando gli estre mi delle decisioni della Giunta Provinciale Am ministrativa, approvanti gli organici e capitola ti; mentre per le previsioni straordinarie, rela tive ad opere di qualunque genere, saranno ri chiamate le speciali deliberazioni di approva zione dei singoli progetti e perizie. Il preventiva nelle sue linee generali 1. L'avanzo d'amministrazione dal borrente e- sercizio, calcolato nel modo sopra indicato

, do vrà applicarsi in entrata del preventivo ed esse re destinato unicamente a spese obbligatorie straordinarie di carattere transitorio da elencar si nell'apposito prospetto che precede il. verbale della Giunta Municipale (art. 194 Regolamento alla legge Comunale e Provinciale). Se, alla fine del corrente esercizio, invece d'a vanzo, si .avesse disavanzo, il medesimo dovreb be essere inscritto in uscita del preventivo ed essere pareggiato,' possibilmente, colle entrate ordinarie. 2. Le entrate

obbligatorie straordinarie devo no inscriversi, in misura edaguata alla entità del bilancio, i fondi di riserva e delle spese im previste. 4. I Comuni costretti ad eccedere il limite le gale della sovraimposta sui terreni e fabbricati devono, per ottenere l'autorizzazione ad applica re tale eccedenza, eliminare dai loro bilanci tut te le spese facoltative che non risultino di evi dente necessità per l'igiene, l'istruzione, la bene ficenza e l'agricoltura (art. 313 della Legge Co munale e Provinciale).

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Page 22 of 24
Date: 31.08.1926
Physical description: 24
I- sfcituto, allo scopo di (far risparmiare agli Enti interessati tempo e denaro, di ri chiedere direttamente a detti Uffici i documenti, in parola o la conferma della esistenza di essi. Per facilitare la comunicazione a que sto Commissariato delle notizie e degli atti occorrenti per la fusione delle cam pane comunque perdute il Commissaria to stesso ha compilato dei moduli, che le chiese interessate possono richiedere al Commissariato medesimo, ai Vescovi di Trento, Bressanone, Trieste, Pola, Fiu

, per ottenere il rimborso della spesa, le ammliinistrazioni stesse de vono attenersi egualmente a quanto si dispone con la presente, indicando, inol tre, nei moduli di cui sopra, l'epoca del la fusione e il nome della Fonderia. iGli U'ff-ci cui la presente circolare è diretta sono pregati di diffonderne il contenuto «nel modo che riterranno mi gliore. Il Commissario RAIMONDO RAVA' PARTB iVQST UFFICIALE Atti della Federaz. Provinciale Enti Autarchici CONFEDERATONE NAZIONALE DEGLI ENTI AUTARCHICI

Prot. N. 4768 Circ. N,. 29 Trento, 30 agosto 1 ì 92 ì 6 OGtGETTO: Il Fascismo e le Amministrazióni Pubbliche Ai Siffg. Podestà e Commissari Préfét- tizi della Provincia1 Analogamente alle disposizioni ema nate dalle superiori gerarchie porto a co noscenza deì'le SS. J j L . il seguente comu nicato pubblicato nel foglio d'ordine N. 1 della Segreteria Generale del P. N. F.: «Il Segretario Generale del P. N, F. ha dovuto troppo spesso constatare il. grave danno che al-concetto squisitamen te fascista

della gerarchia 'è causato dal fatto che funzionari dipendenti dalle Am ministrazioni Provinciali Comunali ri vestono importanti cariche nella Organiz- zaaiiine del Partito. Ad eliminare ogni inconveniente ed o- gni «pericolosa interferenza resta pertanto stabilito che nessun funzionario delle Am-

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