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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 9 of 20
Date: 16.02.1928
Physical description: 20
V' , ✓: - ß/PEEJETTURA DI BOLZANO. Disciplina della larghezza dei cerchioni dei veicoli a trazione animale. Circolare 27 gennaio 1928 (a. VI.), N. 2487/IV -4/ Signor Commissario Straordinario per la Provincia di Bolzano Al Signor Questore di Bolzano Al Comando della Divisione dei Carabinieri Reali Ai Signori Podestà della Provincia Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla rigorosa applicazione della legge che disciplina la misura dei cerchioni dei veicoli. Per opportuna notizia si tra scrivono

le disposizioni del R. jD. 13 agosto 1926, N. 1479. Il Prefetto: UMBERTO RrCCI. * Decreto Reale 13 agosto 1926, N. 1479 (1) concer nente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli Numero di pubblicazione nella Gazzetta Uffìc. 1786. VITTORIO EMANUELE III Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione RE d'ITALIA Visto il R. D. legislativo 31 dicembre 1923, N. 3043, sulla circolazione sulle strade ed aree pubbliche; Vista la legge 25 giugno Ì926, N. 1213, ' con la quale è stato convertito in lègge

, N. 3043, e provvederà, perchè i verbali di contravven zione siano trasmessi all'autorità giudiziaria' compe tente. Art. 6. Chiunque contravvenga alle disposizioni dei predetti articoli 3 e 4 è punito con la pena del l'ammenda di lire 50 a 3Ò0 e con quella preveduta dall'art. 11, N. 3, Codice penale. In caso di recidiva la pena dell'ammenda non sa rà inferiore alle lire 200 e la durata della pena della sospensione non potrà essere minore di mesi due. Art. 7. Il Prefetto, in pendenza del giudizio pena

il R. Decreto 4 ago sto 1924, ,N. 1438, recante modificazioni al decreto sovracitato per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni circolanti sulle strade pubbliche; Visto l'art. 3, N. 2, della legge 31 gennaio 1926, N. 100; - Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rego lare l'arte di fabbricare, riparare o vendere veicoli a trazione animale coordinatamente alla necessità di garantire la conservazione dèi patrimonio stradale; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro

è applica bile comma 3. dell'art. 20 sopra citato. Le sanzioni stabilite dall'art. 19 del R. D. 31 di cembre 1923, N. 3043, si applicano anche quando i veicoli siano trovati a circolare con peso superiore a quello indicato nella targa. Art. 3. Non può essere esercitata l'arte di fabbri care o riparare o di vendere veicoli a trazione ani male senza che ne sia stata ottenuta licenza dal Pre fetto. Coloro, che alla data della pubblicazione del pre sente decreto già esercitino l'arte suddetta do vranno

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 10 of 12
Date: 15.01.1936
Physical description: 12
superiore o supe riore a quattro. Art. 18 — Non sono sottoposte alla autorizzazione di cui all'art. 15 le manifestazioni autorizzate con legge speciale oppure in modo perma nente a norma delle vigenti disposizioni. Art 19 — È costituita in ogni Provincia una Commissione composta del Prefetto che la presiede, dal comandante del presidio o di un suo de legato, del provveditore agli studi o di un suo delegato, del segretario politico provinciale della Federazione Fascista, l'intendente di finanza, dei

di marina. La commissione esercita le attribuzioni deferitele dal presente decreto- legge, ed è convocata dal Prefetto, di regola ogni mese, ed inoltre ogni qual volta il prefetto lo ritenga necessario. 11 Prefetto della provincia può adottare tutti i provvedimenti a lui de-

nazionale, e a quelle che, per deficienza di mezzi, per imperfetta organizzazione, per concorrenza di altre simili manifestazioni nello stesso periodo, non danno la garanzia di raggiungere il fine che si propongono. Il capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, sentiti i Mi nisteri e gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 15, ovvero il Prefetto della provìncia, sentita la commissione di cui all'art. 19, possono appor tare modificazioni ai programmi, spostamenti alle date e disporre

rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali competenti, di un rap presentante dell'Ente provinciale del turismo e del podestà del capoluogo della Provincia. Fa parte della Commissione di cui al comma precedente un ufficiale / » superiore della R. Marina, delegato dal comandante della piazza militare, marittima, o dal comando di marina, quando la Commissione è chiamata ad esaminare domande 'di autorizzazione di manifestazioni che debbono aver luogo in località sede di piazza marittima o di comando

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 5 of 12
Date: 01.03.1928
Physical description: 12
- 47 — .a) il luogo e data di nascita; b) se possiedano la cittadinanza italiana di pieno diritto, per opzione, o per decreto regio o se siano stranieri. Inoltre per coloro che coprano qualche carica od ufficio, sarà da segnarsi la denominazione della ca rica od ufficio dagli stessi attualmente tenuto. p. il Prefetto : AMIGONI. R. P R .EFE TTU RA DI B 0 L Z A NO. Pubblicazioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro respinte dai Podestà. Circolare del 29 febbraio 1928 (a. VI.). N. 1486 Gal». Ai Signori

Podestà della Provincia. Numerosi Podestà respingono all'O. N. D. le pub blicazioni di propaganda e specialmente il settima nale „II Dopolavoro', che è indispensabile per se guire Io sviluppo delle iniziative assistenziali dopo lavoristiche, da attuarsi in ogni Connine. Poiché viene sovente addotta, a giustificazione del rinvio, la impossibilità per i comuni di abbonarsi a periodici che non siano obbligatori per legge, av verto le SS. LL. che, qualora non credano che il Co mune possa abbonarsi

la completa riuscita dell'iniziativa presa dal Sindacalo Fascista dei Medici al line di dill'ondere sempre più il con r suino del riso; ciò, che del resto risponde agli inten dimenti del Governo Fascista trattandosi di un pro dotto della massima importanza tanto dal punto di vista igienico alimentare, quanto dal punto di vista dell'economia nazionale. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. che, consumando quantità di riso — prodotto eminentemente nazio nale — si viene a favorire la vittoria del grano perchè

si è manifestata in tale industria R. PREFETTURA DI BOLZANO. Milizia Nazionale Forestale. Circolare 22 febbraio 1928 (a. VI.), N. 5705 Div. IH Ai Sigg. Podestà della Provincia e per conoscenza Al Primo Seniore Comandante la Milizia Forestale di Bolzano Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul R. De creto Legge 29 gennaio 1928, N. 162 'Gazzella UIT. N. 41) che istituisce la Milizia Nazionale Forestale. Essa ha' per compito il disimpegno delle funzioni attribuite al Ministero dell'Economia Nazionale in materia

Generale della Mili zia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (Ispettora to Generale riparti speciali). Il Prefetto : UMBERTO RICCI. •

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 3 of 20
Date: 16.02.1928
Physical description: 20
E DECRETIAMO I Comuni di Malles, Burgusio, Clusio, Laudes, Mazia, Planol, Slingia e Tarces, in Provincia di Bol zano, sono riuniti in unico Comune, denominato „Malles Venosta', con la sede municipale a Malles. Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli ef fetti dell'art. 117 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, N. 148, saranno deter minate dal Prefetto, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa. ■ « - Ordiniamo che il presente decreto, munito del si gillo dello Stato, sia

: UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. V Concorso Nazionale per la Vittoria del Grano. Circolare 24 gennaio 1928 (a. VI.), N. 1583 Ai Sigg. Podestà della Provincia. Compio il gradilo. incarico di esternare alle SS. LL. il vivo compiacimento del Presidente del Con r corso Nazionale per la Vittoria del Grano, S. E. Bisi, per l'opera di' propaganda che le SS. LL. hanno svolto e vanno svolgendo, a favore del V. Concorso Nazionale per la Vittoria del Grano. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. Amministrazione

inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandan do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser vare. Dato a Roma addì 1.1 dicembre 1927 (a. VI.) l'.to Vittorio E ni a n u e 1 e c.to M li s s o 1 i n i. Comunicazioni varie. ^ R. PREFETTURA DI B O L Z A N O. Coppa automobilistica delle „Mille Miglia'. Circolare 4 febbraio 1928 (a. VI.), N'. 65S Gab. Ai Signori Podestà e Commissari Prefettizi della . Provincia. ' Nei giorni 31 marzo e 1° aprile del

civile. v\ R. PREFETTURA DI BOLZANO. Estensione al personale degli enti Autarchici delle normè relative alla abolizione e riduzione delle in dennità di caro-vivcrL Circolare 28 gennaio 1928 (a. VI.), N. 2288/11 All' Amministrazione Provinciale Bolzano Ai Signori Podestà della Provincia. Per norma delle SS. LL. trascrivo la seguente cir colare 30 dicembre s. a., N. 13700.5, del Ministero dell'Intèrno „La Gazzetta Ufficiale pubblicherà prossimamente il R. Decreto-Legge, che di seguito si riporta, col

<-'• a., si svol gerà la gara internazionale (categoria sport) denomi nata „Coppa delle Mille Miglia'', la quale è una delle più importanti manifestazioni automobilistiche del l'annata. — 5 >.&' Poiché questa prova per il suo spiccato carattere propagandistico trascende il limitato interesse di tutte, le altre gare, interessando, in modo vitale, tutta la produzione automobilistica nazionale, prego le SS. LL. di voler dare valido appoggio, in ciò che loro compete, alla importante manifestazione. Il Prefetto

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Page 5 of 14
Date: 01.05.1927
Physical description: 14
, devono portare di urgenza nei luoghi del disastro i primi soccorsi nella più larga misura possibile, procedendo con azione immediata e concorde. Uguale obbligo è fatto ai Comitati della Croce Rossa ed ai capi delle Amministrazioni dei Comuni limitrofi alla zona colpita. Eino a quando non sia giunto sul luogo del disastro il Ministro per i lavori pubblici, o in sua vece il Sotto segretario di Stato, tutte le autorità civili e militari dipendono dal Prefetto della Provincia colpita, che provvede alla

Prefetto, alla prima organizzazione dei mezzi e servizi di soc corso. Art. G. E' fatto obbligo ai Comandi dei depositi, delle di fese e dei distaccamenti a terra, residenti nella zona colpita o in quelle limitrofe, alle unità navali della Regia marina che si trovano nelle acque appartenenti alle zone limitrofe, di accorrere immediatamente nei porti o nelle rade prossimi al luogo del disastro, mu niti di tutto il materiale di cui dispongano, special mente ai fini del soccorso e del salvataggio

Lavori Pubblici. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. DECRETO REALE 9 dicembre 1926, n. 2389 (Pubbli cato nella Gazz. uff. del Regno n. 27, del 3 feb braio 1927) concernente disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. (Numero di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 255J. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto

territorio nazionale giungono al Ministro per i lavori pubblici, questi ne dà notizia al Capo del Go verno ed a tutti i Ministri. Le unità navali della Regia marina munite di im pianto radio-telegrafico e le stazioni semaforiche de vono ricevere e trasmettere senza indugio al Ministero della marina le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro. Il Ministero della marina comunica immediatamen te l'integrale contenuto dei dispacci al Ministero dei lavori pubblici. ' . Art. 2. Il Ministro per

l'aeronautica, appena ricevuta la comunicazione di cui al 1° comma dell'articolo prece dente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona col pita, e possibilmente la entità dei danni. I risultati di tali accertamenti devono essere comu nicati nel modo più rapido al Ministro per i lavori pubblici. I singoli Ministri, il Comando generale della Mi lizia volontaria per la sicurezza nazionale ed il Comi tato centrale della Croce Ro^ssa Italiana inviano

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Page 3 of 8
Date: 16.05.1928
Physical description: 8
.~7'-d' r r 89 Comunicazioni varie. w.. a Sn / / R. PREFETTURA DELLA PROV. DI , BOLZANO The Morris Foreign Exchange C. Liscio & C. di New- r York , v Circolare 2 maggio 1928 (VI), n. 6625, Gab. P. S. Ai sigg. Podestà della Provincia È a conoscenza di questo uiTicio che a varii se gretari dei comuni viene inviata dalla Ditta in og getto una circolare, con la quale ^ erigendosi a tuie- latrice degli interessi privati dei nostri connazionali residenti all'estero, gli chiede gli indirizzi per poter

alle richieste della Ditta Morris, evitando in tal modo di prestarsi involon tariamente ad illecite manovre a danni dei nostri connazionali. II Questore: Ercole Conti R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Pubblicazioni Circolare n. 14968-11 del 4 maggio 1928 (VI) All'Amministrazione Provinciale, ' Ai sigg. Podestà della Provincia: Per conoscenza e norma comunico la seguente cir colare 1° corrente, Ho. 13761, del Ministero dell'in terno : „Ilo avuto occasione di constatare che troppo spesso comuni e Provincie

, su tale imprescindibile necessità.' Il Prefetto: Umberto Ricci R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Provvidenze a favore delle famiglie numerose Circolare 8 maggio 1928 (VI), n. 15424, Div. III. Ai sigg. Podestà Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulla seguente circolare dell'Ul.mo Signor Segretario Particolare di S. E. il Capo del Governo circa speciali provvidenze a favore delle famiglie numerose: „Da alcuni Prefetti è stata rivolta a questa Se greteria richiesta di istruzioni

le provvidenze che il Go verno Nazionale ha già decretato a favore delle fa miglie numerose (con larghe esenzioni di imposte e di tasse scolastiche ed altri privilegi) e che sia dif fuso ovunque il criterio di preferire, a parità di con dizioni, coloro che si siano resi benemeriti della Na zione col darle maggior numero di figli.' Gradirò poi essere tenuto al corrente dì tutti i provvedinìenti dalle SS. LL. adottati a favore delle famiglie numerose. Il Prefetto: Umberto Ricci m m

fanno pubblicazioni as sai costose d per illustrare la propria attività ammi nistrativa o per altro ogeetto. Le esigenze d'una se vera politica di diminuzione delle spese importano in modo particolare un rigoroso controllo delle spe se facoltative, tra le quali quelle relative alle pubbli cazioni suindicate certamente rientrano. Prego le EE. LL. di richiamare d'attenzione dellè amministra zioni locali e della Giunta Provinciale Amministra tiva, nonché i funzionari incaricati del servizio ispet tivo

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Page 3 of 20
Date: 31.12.1939
Physical description: 20
decreti del (Regno 'd'Italia, man-dando a chiunque spetti di osservarlo e «dà farlo osservare. .Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rocco REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRENTO X.1358.1/Gab. Trento, 7 dicembre 1926 OGGETTO: Speculazioni sui buoni del Tesoro Ai Sigg. Sottoprefetti delta Venezia Tri dentina Al Comando Legione CG. RR. Trento Al Signor Questore di Trento Ai Sigg. :Podestà del Circondario Da notizie pervenute sembra di dover concludere 'che specialmente

PARTB UFFJ CI ALB • J 7.. • 1 > ^ Servizi dipendenti dal Ministero dell'Internò . ' m'. Amministrazione Civile REGIO DÖBGRET O-LEGGE 12 dicembre 1926, il. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato. (Gaz®. Uff. 15. 12. 1926),- ; VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazióne Re d'Itdlia ; Visto l'art. 3, n:. 2 della legge 31 gen naio 1926, n. 100; . Ritenuto che il Fascio Littorio è di venuto oramai, per consuetudine assai lunga, emblema dello Stato; -Ritenuta

o.-corda,' la scure 'collocata' di 'lato col taglio in •fuori. Art. 3. — Il presente decreto, entra in vigo-ré 'dal giorno della sua pubbi'ca-zio- n-s nella Gazzetta . Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione, in legge. Il Capo 'dei Gover no e il Ministro per la giustizia sono •autorizzati ala presentazione idei relativo disegno di legge. t • Ordiniamo -che il .presente decreto* mu nito del sigillo dello Stato sita inserto nella raccolta 'ufficiale 'delle leggi e dei

di solito -non inferiore ad un anno e determinando vendite attuali di partite di consolidato -corrispondenti a quelli- che igli speculatori ri-oeyerannb p'ù tardi in sostituzione dei buoni 1 in cettati-. E' evidente che din tale movi mento di titoli basato sul deprezzarnento artificiale -di . essi si riverberi' 'contrària mente -sull'esito .della .sottoscrizione irt corso. Cosi che pare necessario -che tak operazioni abbiano termine. La IS. V.. con i modi ohe riterrà meglio qpportuni e convenienti dovrà

iniziare subito dili genti Indagami per accertare l'estensione di tali operazioni ,e inidàviiduare fcutt!i i responsabili .di siffatte.^ manovre depres sive ,deìilia- pubblica éc'onomia. .Gradirò un cènno di assicurazione al riguardo. ir -Prefetto: f.to : Gudddgniiii

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Page 7 of 11
Date: 01.05.1931
Physical description: 11
saranno spediti alla Prefettura entro i primi 15 giorni del maggio. Il Prefetto: G. B. Marziali j —o Gruppo Italiano Turismo Aereo - Propaganda aereo-agricola-zootecnica Circolare del 23 aprile 1931-IX, n. 2131 - Gab. Ai signori Podestà della Provincia La Società „Gruppo Italiano Turismo Aereo' (G. I. T. A.), con sede in Roma, sotto il Patronato del Reale Aereo Club „Luigi Gori' di Firenze, ha preso la iniziativa di effettuare un Primo Circuito Aereo, per svolgere un'intensa propaganda aerea in tutta

) di vaccinazione. Si prega di dare opportune disposizioni all'Ufficiale Sanitario ed al l'Ufficiale di Stato Civile per la regolare utilizzazione dei nuovi moduli, osservando che la loro compilazione e tenuta, sarà sorvegliata dal Medico provinciale. Per il Tapporto sull'esito delle vaccinazioni, che dovrà pervenire a puesta Prefettura non più tardi del 15 luglio 1931-IX gli ufficiali sanitari Hi serviranno esclusivamente del modulo 19. Il Prefetto: G. B. Marziali o—» Operato statistico del movimento della

popolazione nell'aprile 1931 Circolare del 17 aprile 1S31-IX, n. 24086 - Sanità Ai signori Podestà della Provincia Si richiama l'attenzione dei signori Podestà sulle disposizioni dell'ar ticolo 75 della circolare n. 126 dell'Istituto Centrale di Statistica, secondo le quali per il mese di aprile saranno compilati due moduli C, l'uno per il periodo dal 1° al 20 aprile, l'altro per il periodo dal 21 ài 30 aprile; a ciascuno di essi saranno allegati le rispettive schede. I due moduli ed il materiale allegato

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Page 10 of 15
Date: 01.08.1927
Physical description: 15
-/ Anno V- ■'VITTORIO EMANUELE. / MUSSOLINI — VOLPI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 5042 Gab. Bolzano, 16 luglio 1927 (a. V.) Oggetto: Emblema del Fascio Littorio. Ai signori Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Richiamo la particolare attenzione. delle SS. LL. sull'art.. 4 del R. D. 27 marzo 1927, N. 1048, pubblica to nella Gazzetta Ufficiale del 13 corrente, relativo al la applicazione dell'emblema del fascio littorio alla fascia del Podestà. .

stesso ordina mento pei gradi 7° e 10°, ed a 7/À10 per il personialè provvisto di un trattamento inferiore. La riduzione a 7/10 è applicabile anche al perso nale salariato che fruisce di assegni a titolo di caro viveri, regolati in relazione alla rimunerazione locale della mano d'opera. Agli effetti del computo del trattamento econo mico si tiene conto di ogni .retribuzione, paga, emo lumento, indennità, anche di carattere temporaneo, percepiti dal personale, esclusi soltanto le indennità

ed assegni di carattere continua tivo, di cui è provvisto il personale,, siano stati assor biti e consolidati, in tutto od in; parte, indennità tem poranee mensili, soprassoldi ed altri- assegni di caro viveri, in precedenza corrisposti al personale mede-' simo, per il computo del trattamento economico di cui al .penultimo comma del precedente articolo si tiene conto soltanto della quota assorbita fino alla concorrenza di L. 780, mentre la quota residua sarà considerata come assegno di caro viveri'e

giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufflciale, dandone immediata comuni cazione al Prefetto, al quale spetta di apportarvi le correzioni eventualmente necessarie, come di prov vedere di ufficio in caso di inadempimento, e di-risol-. vere i ricorsi degli interessati contro l'operato delle amministrazioni. I provvedimenti del Prefetto sono definitivi. Art. 6. Nulla è innovalo al disposto dell'art. 1 del R. de- cretc-.'eggei 16 agosto 1926, n. 1577, e dell'art. 1 del R. decreto-tegge 25 novembre

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Page 9 of 11
Date: 15.04.1927
Physical description: 11
concessioni di leste, rappresentazioni, concerti, pro trazioni d'orario e simili, nelle quali manchi la di chiarazione delle SS. LL. di aver il richiedente ottem perato a quanto prescrive l'articolo suddetto. p. il Questore : SALERNO. R. PREFETTURA DI BOLZANO. I N. 1989 Mas. Gab. P. S. Bolzano 15 marzo 1927 (a. V.) On. Municipi della Provincia Ho avuto occasione di rilevare come alle domande per rilascio di passaporti per l'Estero siano alligate marche di ogni specie e spesso anche cartoline

le domande stesse, tranne nei casi di documentata ur genza, come morte, malattia grave ecc. p. il Questore : SALERNO. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 2395 Mas. Gab. P. S- Bolzano 10 aprile 1927 (a. V.) On. Municipi della Provincia Entro il 31 corrente tutti coloro che gestiscono e- sercizi pubblici ai sensi dell'art. 84. della Legge di P. S. 6 novembre 1926, N. 1848, pubblicata nella Gaz zetta Ufficiale dell'S novembre 1926, N*. 257, sono te nuti a pagare all'Ufficio del Registro una volta tanto e solo per

dalla Legge di cui sopra nella misura seguente: Per gli esercizi di 1 classe 2 55 • 55 55' 55 w 55 )) 55 55 55 ^ 5! 4: 55 55 5 ? 55 55 5 55 55 55 55 5? L.1000 L. 750 L. 300 L. 150 L. 150 Per quest'ultimi la classe degli esercizi è determi nala in base agli incassi derivanti dalla vendita dei superalcoolici. Alla domanda di prima concessione di licenza per la vendita dei superalcoolici, dovrà agli altri documenti essere alligala la bolletta dell'Ufficio del Registro da cui risulti il pagamento della

Go verno, Primo Ministro Segretario di Stato, col quale si autorizza ad indire un pubblico concorso per esa mi, per alunno d'ordine nella carriera della P. S. ; decreta: Art. 1. È aperto un concorso, per esami, per l'am missione di 400 alunni d'ordine nella carriera d'or dine di P. S. (Gruppo C). Art. 2. Gli aspiranti a detti posti devono dimostra re. di essere in possesso, oltre che dei requisiti richie sti dall'art. 1 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 2960, del diploma di licenza ginnasiale o di quello

di li cenza dall'ex Scuola Tecnica, o di quello di licenza dalla Scuola Complementare o dell'attestato compro vante l'ammissione al Liceo o al corso superiore del l'Istituto Tecnico, o a quello dell'Istituto Magistrale secondo l'ordinamento della Legge 6 maggio 1923, N. 1054. Non sono ammessi titoli equipollenti. Art. 3. Le prove di esame verseranno sulle seguen ti rtiaterie : 1. Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno - Prerogative della Corona - Parlamento - Diritti Ci vili e politici dei cittadini

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Page 3 of 10
Date: 15.03.1927
Physical description: 10
'. Questa norma si applica anche nei riguardi della Prefettura di Caserta, intendendosi per questa deman date al viceprefetto le attribuzioni spettanti nei casi anzidetti al Prefetto. Art. 9. I Consigli provinciali in carica nelle Provincie, il cui territorio sia stato diminuito o comunque modi ficato per effetto del presente decreto, sono sciolti. Finché non sia provveduto alla costituzione del l'Amministrazione ordinaria delle Provincie, indicate nell'art. 1 e di quelle il cui territorio sia stato

— 3 — Parte ufficiale. Amministrazione civile. REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1927, N. 1' (Raccolta 1927.) Riordinamento delle circoscrizioni provinciali. VITTORIO EMANUELE HI per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge comunale e provinciale, testo uni co 4 febbraio 1915, N. 148. modificato dal.R. decreto 30 dicembre 1923, N. 2839; Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926,-N. 1890; Veduto l'art. 3, N. 2, della legge 31 gennaio 1926, N. 100; Ritenuta la necessità

urgente ed assoluta di prov vedere al riordinamento delle circoscrizioni provinciali per meglio adeguarle alle esigenze dei servizi; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Mini stro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari doli interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Sono istituite le seguenti Provincie con la circo scrizione per ciascuna di esse sottoindicata: Omissis. 2 U Provincia di Bolzano con capoluogo Bolzano, comprendente

dimi nuito o comunque modificato in dipendenza della for mazione delle nuove circoscrizioni, è data facoltà al Ministro per l'interno di provvedere alla gestione stra ordinaria di esse, anche in deioga all'art. 106 del R. de creto 30 dicembre 1923, N. 2839, e a qualsiasi altra disposizione speciale. Art. 10. Con decreti Reali, su proposta dei Ministri com petenti, verrà provveduto ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le Amministrazioni provinciali interessate o d'ufficio, in caso

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Page 10 of 12
Date: 01.06.1939
Physical description: 12
Circolare n: 18716-H • del 25 maggio 1939-XVII OGQpTO: Affissione manifesti murali - Primo campo Nazionale dei Vigili dei Fuoco Ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Con riferimento alla circolare 16-4 u. s. n. 14019, pubblicata nel Bollettino n. 12 del 21 aprile 1939 di questa Prefettura, il Ministero deUMnferno ha disposto che i manifesti per il primo Campo Nazionale dei Vigili del Fuoco debbano rimanere esposti fino al 24 giugno p. v. il* esenzione-di ogni tassa comunale ed anche

ministrazioni competenti. E' naturalmente ovvio ; che la forza pùbblica può essfere chiamata ed. è tenuta semplicemente ad assistere alla ese cuzione, non ad attuarla direttamente; per impedire cioè che siano fatte al funzionario amministrativo che, precede alla esecuzione stéssa resi stenza da parte del privato, non per sostituirsi al funzionario dell'Am- ministrazione nella esecuzione, che rimane affidata alla sua competenza ä aitò sua responsabilità'. . > ' Ü Prefetto » ; MASTROMATTE1

a tutti gli effetti degli ariipoH M3 del T. U. delle leggi di P. S. e 217 del relativo regolamentò. e ì S | comunica, inoltre, che il Ministero delle Finanze con lèttera n. 109476 del 28 aprile u. s. ha concesso la esenzione dalla tassa di halo per*l'affissione di detti manifesti. r S^ìPfega di- voler disporre che i manifesti che perverranno a GQjdesto ^Comune vengano affissi in due tempi, k e cioè una metà subito e l'altra ; al 10 giugno p. v. ' ' » •• .? , v j;V : : 1 ; U Prefetto - MASTROMATTEI

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Page 4 of 14
Date: 01.05.1927
Physical description: 14
di morte dell'iscritto, ove la richiesta venga avanzata dagli eredi; e) certificato del Podestà del Comune di residenza dell'istante che attesti le di lui condizioni economiche e lo stato di. impossidenza.' Il Prefetto : UMBERTO -RICCI! Economia nazionale. Numero di pubblicazione 806 Regio Decreto Legge 7 aprile 1927, N. 515 Norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto

il R. Decreto Legge 16 dicembre 1923. nu mero 2740, convertito nella Legge 17 aprile 1925, N. 473; Visto l'art. 3, N. 2, della Legge 31 gennaio 1926, N. 100; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ema nare norme circa la istituzione e la organizzazione- di fiere, mostre ed esposizioni nel Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Mi nistro Segretario di Stato, Ministro per gli Affari E- sleri e per l'Interno, di concerto con i Ministri per le Finanze, per

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Art. 5 Fino a nuova disposizione sono riconosciute ed autorizzate, indipendentemente dalla procedura sta bilita dai precedenti articoli, le- fiere campionarie in ternazionali di Milano, di Padova e di Fiume, nonché la Mostra nazionale agricola di Verona. Art. 6 Il presente Decreto entrerà .in vigore il giorno suc cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzet ta Ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in Legge. Il Capo del

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Page 6 of 10
Date: 01.01.1932
Physical description: 10
' •' ' - I . r . .. Regio Decreto- Legge 19 dicembre 1931; n.. 155.1 Disposizioni intese alla razionale ripartizione delle mattazioni di bestiame bovino nei vari comuni del Regno. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della nazione . RE D' ITALIA . Considerate le attuali condizioni della produzione del bestiame bo vino per effetio delle avversità stagionali e della conseguente penuria di foraggio; Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di adottare speciali provve dimenti

diretti a favorire l'affluenza di bestiame bovino nazionale ai ma celli, senza turbare le normali correnti d'importazione, attraverso ad una razionale ripartizione delle mattazioni in tutti i Comuni.del Regno; Visto l'art. 3, n.'2j della legge 31 gennaio .1926, n. .100; Sentito il Consiglio dei Ministri: ,Sulla proposta, del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'agricoltura

non munito dello speciale marchio di identi ficazione prescritto per i bovini di provenienza estera. Art. 3. Le violazioni della disposizione contenuta nell'art. 1 c delle norme che -saranno emanate ai sensi del successivo art. 5, sono punite 'con rammenda da Lire 500 a Lire 10.000. Nei casi di imrticolare gravità o nei casi di reci divai può essere disposta anche la revoca della licenza di esercizio. Chiunque al fine di ottenere la mattazione di bestiame di provenienza estera, come bestiame

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