PREFETTURA DI BOLZANO N. 2486/San. Vet. Bolzano, 28 gennaio 1947 OGGETTO: Profilassi della rabbia. Regolamento comunale per la deten zione dei cani e la profilassi della rabbia. AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BOLZANO L'art. 6 del D.L.L. del 12 settembre 1918, n. 1393, fa obbligo ai Co muni di stobilire, in apposito Regolamento, da approvarsi con le forma lità prescritte per i regolamenti comunali d'igiene, opportune norme per la detenzione dei .cani e la profilassi della rabbia canina
. In sede di esame di uno dei .pochi regolamenti finora pervenuti, la Giunta Provinciale Amministrativa, su parere del Consiglio Provinciale Sanitario, ha approvato, nélla seduta del 20 gennaio 1947, la trasmissione ai Comuni della provincia dello scihema di regolamento tipo, che i'1 pre detto Comune ha ricopiato dal manuale di «Poliza veterinaria applicata alla rabbia - Guida pratica per i veterinari comunali», del veterinario provinciale prof. Pietro De Paoli, pubblicato a Bolzano nel 1934, affinchè
i dipendenti Comuni se ne valgano, riservati i diritti d'autore, per deli berare il proprio regolamento. Di seguito si riporta, pertanto, il regolamento in parola con preghie- ra^.cli provvedere al più presto alla s>ua adozione, in considerazione della inderogabile necessità che tutti i Comun siano in grado di svolgere, con uniformità di criteri, a- tiüel« della salute pubblica, contro la terribile malattia della rabbia, unWicalV ;&e* prlVentfv^ permanente e una al trettanto energica azione repressiva
. SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DEI CANI E LA PROFILASSI DELLA RABBIA (1). Art. 1) Chiunque sia possessore, custode o comunque detentore di cani è obbligato di farne denuncia all'Ufficio municipale nel termine di cinque giorni 'dall'inizio del possesso o della detenzione. La denuncia è obbligatoria anche per i cani esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 133 del T. U. delle Leggi sulla finanza locale dèi 14 settem bre 1931, n. 1175.