13 items found
Sort by:
Relevance
Relevance
Publication year ascending
Publication year descending
Title A - Z
Title Z - A
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1932/16_03_1932/BB_1932_03_16_12_object_3220688.png
Page 12 of 17
Date: 16.03.1932
Physical description: 17
di monta equina è affidata ai componenti della Commissione Ippica per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici della Cattedra Ambulante d'Agricoltura, agli ufficiali e sottoufficiali del Deposito Stalloni, al Veterinario provinciale, ai Veterinari munici pali, ai direttori delle stazioni governative di monta cavallina, agli agenti della Milizia Nazionale Forestale, alle guardie municipali e cam pestri e agli agenti tutti della forza pubblica. Il Prefetto: G. B . Marziali

Le SS. LL. vorranno notificare agli interessati (ai proprietari di stalloni approvati o non e di cavalle da riproduzione, al Veterinario muni cipale, agli Agenti della Milizia Nazionale Forestale, alle Guardie munici pali e campestri e agli Agenti tutti della forza pubblica) i due elenchi soprariportati e li informeranno die, a norma della Legge 13 agosto 1926, n. 1550: 1. E' vietato l'impiego per la monta pubblica di cavalli stalloni, da chiun que detenuti (esclusi quelli dello Stato), die non

siano marcati a fuoco sullo zoccolo anteriore destro, con un marchio recante la lettera A, apposto per cura della Direzione del Deposito stalloni di Ferrara e il cui detentore non sia in possesso del regolare attestato di approvazione rilasciato, per il corrente anno 1932, dall'on. Ministero dell'Economia Nazionale. 2. E' vietato ai possessori di cavalle di riproduzione di far coprire le me desime da stalloni di proprietà privata non approvati e il proprietario dei quali non sia in grado

di dimostrare il diritto di farle montare. 3. I contravventori (possessori di stalloni non aprovati e di cavalle con dotte a stallone non approvato) alle suriportate disposizioni, saranno puniti con la pena della multa da Lire 500 fino a Lire 5000 e, nei casi di recidiva, a Lire 10.000. Lo stallone verrà castrato. 4. Gli scopritori delle contravvenzioni avranno diritto alla metà della somma pagata dal trasgressore a titolo di pena pecuniaria é cioè da Lire 250 a Lire 5000. 5. La sorveglianza in materia

1