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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 22 of 40
Date: 11.09.1942
Physical description: 40
f) Nella indicazione dell'altra Ditta contraente deve essere sempre indicato chiaramente l'indirizzo della Ditta stessa, il Comune di residenza, la via, il numero civico della provincia di cui fa pai 1 te il Comune stesso. g) Occorre indicare specificatamente le singole merci secondo le rispettive voci merceologiche contemplate dalla tabella A delle norme Ministeriali relative, precisando quando trattasi di tessuti, la loro effettiva altezza e il corrispondente peso per mi., o, secondo il caso

, per metro quadrato, in modo da indicare inequivocabilmente il punteggio unitario che deve essere ap plicato. i h) Ogni denuncia deve sempre indicare la quantità della merce trattata ; il punteggio unitario e il punteggio totale. i ) Ogni denuncia deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante della Ditta e contrassegnata dal timbro della medesima. 1) Nel caso di compre e vendite con Aziende grossiste, Ebraiche, sia la Ditta ebraica che l'altra contraente debbono indicare nella rispettiva

denuncia il numero di protocollo e la data della let tera di autorizzazion'e rilasciata dal COMCORD1T. m) Nel caso in cui le Ditte dovessero rettificare qualche notizia comunicata in precedente denuncia, trasmetteranno una nuova denuncia completa, con l'annotazione : e ' La presente denuncia sostituisce la precedente di aguale numero « . Il Presidente /. Cons. Naz. A. Castelli

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