a carico della Real Casa, degli Ordini Equestri civili e militari, degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti e di ogni altro ente pubblico. Ciò premesso dietro analogo ordine del Ministero dell' Interno si fa rilevare alle SS. LL. la necessità che gli uffici comunali dello stato civile cooperino con ogni zelo e diligenza alla esecuzione dei decreti legge suac cennati, curando di dare pronta comunicazione alla Intendenza di Finanza della Provincia, dei pensionati ordinari
eventualmente perduto il requisito della cittadinanza italiana. Si pregano le SS. LL. di impartire, con l'urgenza del caso analoghe istruzioni ai dipendenti uffici dello stato civile e di vigilare, perchè gli stessi vi si attengano scrupolosamente. ' Il Prefetto: G. B. Marziali j—o
1930, nu mero 289), il quale, mentre sancisce che ha perdita della cittadinanza ita liana importa anche la perdita delle pensioni di guerra, dei soprassoldi annessi alle medaglie al valore, come anche del diritto alla liquidazione delle speciali polizze di assicurazione concesse ai combattenti o agli or fani ed ai genitori dei caduti in guerra, estende, dall'altro canto, le dispo sizioni contenute nel R. . Decreto-Legge 24 luglio 1930, n. 1094, alle pen sioni, alle indennità ed agli assegni
e di guerra, i quali, avendo per duta la cittadinanza italiana, anche anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti leggi predetti, non hanno più diritto al pagaménto della pensione o degli assegni. Con tali comunicazioni, oltre alla esatta genera lità degli assegnatari, debbono essere precisati il numero dei certificati di iscrizione (libretto) ed essi intestato e la data dalla quale gli assegnatari medesimi abbiano perduto la cittadinanza. Debbono, poi, le comunica zioni stesse essere fatte
, Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato) le co municazioni di cui sopra debbono essere fatte, con le modalità accennate, oltre che alla Intendenza di Finanza anche alla ^Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di previdenza. Appare superfluo avvertire che le Amministrazioni degli enti locali dovranno provvedere direttamente a sospendere la corresponsione degli assegni di quiescenza a carico degli enti medesimi ai pensionati che ab biano