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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 10 of 20
Date: 16.02.1928
Physical description: 20
1926. Art. 10. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. nelle scuole elementari di questa provincia debbono essere bilingui. Tale disposizione dal Provveditore agli Studi di Trento è stata già portata a conoscenza degli ispettori scolastici, dei direttori e degli inse gnanti di religione. Il Prefetto: UMBERTO RICCI

. ■'* w ' .'R. PREFETTURA DI BOLZANO. Cauzioni e depositi contrattuali. . - Circolare 3 febbraio 1928 (a. VI.), N. 3544 Rag. Ai Sigg. Podestà. Consta che le cauzioni prestate a garanzia dei contratti stipulati nell'interesse dei comuni vengono custodite, di solito, presso gli uffici comunali e che i depositi per concorrere alle aste vengono ordinaria mente ricevuti da chi presiede le aste' medesime. Ciò è in manifèsto contrasto con H disposto dell'art. 179 del Regolamento per l'esecuzione della Legge comu nale

e provinciale il quale tassativamente prescrive che dette cauzioni devono, a cura delle parti interes sate, essere versate, alla Cassa Depositi e Prestiti, po tendo, nella Cassa.-comunale (mal presso gli.altri uf fici municipali), essere versate solamente le cauzioni non'av'éntiTina 'diìratà su periore ai t re mesi e che i devono^, essere .seguItCè? sclusivamente presso la stessa Tesoreria comunale. ''''Richiamo pertanto Té SSTLL. allä precisa osser vanza delle disposizioni di cui sopra, j ' Il Prefetto

ruoli ed e- lenchi irregolarmente compilati e non corredati nel modo prescritto. Al finè di evitare rinvìi dannosi alle aministra- zioni comunali, che non possono conseguire,- a tem po debito, i mezzi necessari per provvedere al paga mento delle pubbliche spesè, richiamo le SS. LL.~ aT- la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con la sopra menzionata circolare. Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 3 of 13
Date: 01.04.1931
Physical description: 13
a carico della Real Casa, degli Ordini Equestri civili e militari, degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti e di ogni altro ente pubblico. Ciò premesso dietro analogo ordine del Ministero dell' Interno si fa rilevare alle SS. LL. la necessità che gli uffici comunali dello stato civile cooperino con ogni zelo e diligenza alla esecuzione dei decreti legge suac cennati, curando di dare pronta comunicazione alla Intendenza di Finanza della Provincia, dei pensionati ordinari

eventualmente perduto il requisito della cittadinanza italiana. Si pregano le SS. LL. di impartire, con l'urgenza del caso analoghe istruzioni ai dipendenti uffici dello stato civile e di vigilare, perchè gli stessi vi si attengano scrupolosamente. ' Il Prefetto: G. B. Marziali j—o

1930, nu mero 289), il quale, mentre sancisce che ha perdita della cittadinanza ita liana importa anche la perdita delle pensioni di guerra, dei soprassoldi annessi alle medaglie al valore, come anche del diritto alla liquidazione delle speciali polizze di assicurazione concesse ai combattenti o agli or fani ed ai genitori dei caduti in guerra, estende, dall'altro canto, le dispo sizioni contenute nel R. . Decreto-Legge 24 luglio 1930, n. 1094, alle pen sioni, alle indennità ed agli assegni

e di guerra, i quali, avendo per duta la cittadinanza italiana, anche anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti leggi predetti, non hanno più diritto al pagaménto della pensione o degli assegni. Con tali comunicazioni, oltre alla esatta genera lità degli assegnatari, debbono essere precisati il numero dei certificati di iscrizione (libretto) ed essi intestato e la data dalla quale gli assegnatari medesimi abbiano perduto la cittadinanza. Debbono, poi, le comunica zioni stesse essere fatte

, Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato) le co municazioni di cui sopra debbono essere fatte, con le modalità accennate, oltre che alla Intendenza di Finanza anche alla ^Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di previdenza. Appare superfluo avvertire che le Amministrazioni degli enti locali dovranno provvedere direttamente a sospendere la corresponsione degli assegni di quiescenza a carico degli enti medesimi ai pensionati che ab biano

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Page 5 of 13
Date: 15.12.1934
Physical description: 13
Circolare n. 3960 Gab. del 30 novembre 1934 - XIII OGGETTO: Cauzioni Commerciali costituite in titoli di rendita. Sorteggio premi Ai Signori Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia Per opportuna notizia comunico alle SS. LL. la seguente circolare della locale R. Intendenza di Finanza: „Per effetto della conversione dei titoli di rendita del Cons. 5 % e Prestito Littorio 5 %, in titolo del Prestito Redimibile 3.50 %, le cartelle del Prestito del Littorio depositate dai commercianti, alla

Ufficiale potrà richiedersi dai commercianti diret tamente al Provveditorato Generale dello Stato, in Roma, mediante versa mento di centesimi sessanta nel conto corrente postale n. 1-2640, tenendo presente che in questo caso dovranno i richiedenti indicare a tergo del certificato di allibramento del conto corrente, il loro nome e cognome, la loro residenza e possibilmente il numero della polizza del loro deposito'. Il Prefetto MASTROMATTEI

Cassa Depositi e Prestiti, a titolo di cauzione commerciale, sono state sostituite con altre equivalenti del Prestito Redimibile 3.50 %. . I commercianti che desiderano conoscere i numeri dei nuovi titoli at tribuiti alle ~ proprie cauzioni, agli effetti del sorteggio dei premi stabiliti dall'art. 7 del R. D. L. 3 febbraio 1934, n. 60, possono acquistare presso la Intendanza di Finanza di Bolzano (Sezione Tesoro) l'apposito supple mento della Gazzetta Ufficiale, mediante spesa di centesimi cinquanta

. Coloro che non sono in grado di recarsi di persona ad eseguire l'acquisto, potranno richiedere l'invio del supplemento della Gazzetta Uffi ciale a mezzo posta, col trasmettere a detta Intendenza centesimi sessanta, per vaglia postale, od anche in francobolli, indicando sulla richiesta, con tutta chiarezza, il loro nome e cognome, la loro residenza e possibilmente il numero della polizza del deposito. Oltreché alla Intendenza di Finanza di Bolzano, il già ricordato sup plemento della Gazzetta

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Page 4 of 16
Date: 01.07.1946
Physical description: 16
BOLZANO, 3 giugno 1946 Gratifica Natalizia al personale pensionato a carico degli Enti Al Presidente della Deputazione Provinciale BOLZANO Ai Sindaci dei Comuni della Provincia Per conoscenza e norma, si trascrive la seguente circolare de] Mini stero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile: «E' stato posto quesito per conoscere se la gratifica natalizia, di cui alla circolare telegrafica del Ministero del Tesoro n. 100840 del 7 gennaio u. s., sia dovuta anche ai titolari

BOLZANO Ai Sindaci dei Comuni della Provincia. Per conoscenza e norma, si trascrive la seguente circolare del Ministe ro dell'Interno - Direzione Generale dell'Amm.ne Civile: «E' stato posto quesito per conoscere se al personale insegnante, in ser- » vizio presso gli enti locali ed assunto per la durata di un anno scolastico con contratto annuale eventualmente rinnovabile, possano corrispondersi il premio di liberazione e Findenizzo di congiuntura. N. 13749/11 OGGETTO: locali.

di pensioni a carico degli enti locali. Al riguardo si fà presente che il decreto legislativo, in corso di ema nazione, col quale viene sancita la concessione della gratifica di cui trat tasi, autorizza gli enti locali ad estenderla ai pensionati a totale carico dei loro bilanci. Pertanto gli enti suddetti hanno facoltà di accordare — mediante de liberazione dei competenti organi — la gratifica stessa ai loro pensionati. Viceversa per i pensionati a carico delle Casse di previdenza per gli im piegati

e salariati degli enti locali, amministrate dalla Cassa Depositi e Prestiti, la concessione della gratifica natalizia è già prevista dalla circo lare telegrafica n. 100840 sopracitata». Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenzà dei dipen denti enti, perchè possano provvedere in conformità. p. IL CONSIGLIERE DI STATO REGGENTE LA PREFETTURA Mazzanti N. 13751/11 BOLZANO, 3 giugno 1946 OGGETTO: Indennizzo di congiuntura, premio di liberazione. Al Presidente della Deputazione Provinciale

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Page 22 of 36
Date: 21.07.1946
Physical description: 36
circolare n. 106600 si è tra l'altro disposto che gli organi erogatori delle pensioni debbano annotare, sino a nuovo ordine, sul retro della carta annonaria per il pane e la pasta dei pensionati e dei fami liari, il godimento della pensione. Riesaminata la questione alla stregua delle difficoltà materiali che si oppongono a tale annotazione da parte delle sezioni di Tesoreria provincia le e dei ricevitori postali — attinenti principalmente, al fatto che chi ese gue il pagamento stesso non è a conoscenza

2) un certificato dell'ufficio tesseramento del Comune attestante il possesso delle carte annonarie individuali per il pane e per la pasta da parte del titolare della pensione e dei membri della famiglia, per i quali viene richiesta l'indennità, con una dichiarazione del sindaco, da cui ri sulti che sul tergo delle carte stesse non esiste l'annotazione che i datori di lavoro sono tenuti ad apporvi giusta la circolare n. 106600 del 10 marzo u. s. di questo Ministero; 3) un certificato degli

Uffici distrettuali delle imposte dirette da cui ri sulti che il titolare e i membri della famiglia non sono singolarme,nte iscritti nei ruoli dell'imposta sul patrimonio o dell'imposta complementare, per un imponibile superiore ai limiti stabiliti dall'art. 8 del citato decreto legisla tivo Luogotenenziale n. 38 del 1945. I pagamenti delle indennità dovranno essere disposti con lo stesso or dine di pagamento delle pensioni, tenendo tuttavia distinti i rispettivi im- • • porti ai fini anche della

del nominativo dei familiari per i quali viene corrisposta la quota di indennità — si dispone che la pre detta annotazione non venga più effettuata. I Comuni e gli E.C.A. dovranno però subordinare la concessione dell'indennità agli indigenti, di cui all'art. 3 del più volte citato decreto, n. 38, alla inesistenza sui registri di popola zione, sul foglio di famiglia o sulla scheda individuale del registro predet to, della annotazione relativa al godimento di una pensione statale o degli Istituti

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 4 of 9
Date: 15.01.1934
Physical description: 9
PARTE UFFICIALE R. PREFETTURA DI BOLZANO Circolare n. 19126 del 21 dicembre 1933-XII OGGETTO: Assicurazione presso l'Istituto Nazionale Fascista della Pre videnza Sociale per i dipendenti degli enti locali. Al Sig. Preside della Provincia Ai Sigg. Podestà Come è noto, gli enti locali e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono esenti dall'obbligo di assicurare presso l'Istituto Naz. Fascista della Previdenza Sociale per la invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione

, i loro salariati e i loro impiegati, in quanto sussista, per essi, l'obbligo della inscrizione alla Cassa di Previdenza, gestita dalla Cassa Depositi e Prestiti. Senonchè tale obbligo d'iscrizione alla Cassa di Previ denza non sussiste per tutti i prestatori d'opera che dipendono dagli Enti locali; gli avventizi, gli addetti a taluni servizi municipali, gli operai addetti ai lavori comunali eseguiti in economia, sono esenti dall'obbligo della iscri zione alla predetta Cassa di Previdenza. Per tali

prestatori d'opera, quali che siano le loro attribuzioni, le loro qualifiche e la durata del rapporto (solo eccettuati gli impiegati con retri buzione superiore a L. 800 mensili) sussiste, invece, l'obbligo della assicu razione presso l'Istituto predetto, giusta le disposizioni dei RR. DD. 30 di cembre 1923 n.ri 3184, 3185 e 27 ottobre 1927 n. 2055 richiamati all'art. 5 lett. B n. 11 del R. D. 14 settembre 1931 n. 1175. Risulta però,, al Ministero dell'Interno, che, sia da parte delle Ammini strazioni

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Page 7 of 17
Date: 15.08.1935
Physical description: 17
l'ufficio che lo ha rilasciato. Alla domanda predetta dovrà essere, altresì, unita la polizza rappresentativa del deposito, ovvero la dichiarazione di ricevuta rilasciata, all'atto del ver samento della cauzione, dalla Sezione di R. Tesoreria provinciale. Il Prefetti MASTRoWlTEI Circolare n. 11322/111 del 3 agosto 1935-XIII OGGETTO: Concessione speciale XI. Ai Signori Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Il Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato

vero che non siano esentati per povertà sono tenuti a prestare una cau zione commerciale di L. 100, con deposito su libretto postale di risparmio, in luogo di quella di L. 500, voluta dalla legge 16 dicembre 1926, n. 2774, ed iscritta alla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di venditori ambulanti, che abbiano già costituita la cauzione commerciale di L. 500, e siano invece in condizioni di essere tenuti a pre stare soltanto quella di L. 100, può provvedersi alla restituzione della cau zione

maggiore, che sarà disposta dalla Intendenza di Finanza (Sezione del Tesoro - Servizio Cassa Depositi Prestiti), ove il deposito è iscritto, su domanda, in bollo da L. 4, sottoscritta dal commerciante, ed inoltrata per il tramite del Podestà. Questi con la nota di trasmissioni, dovrà dichiarare che la richiedente ha conferita la nuova cauzione di L. 100, voluta dall'art 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, indicando, nella dichiarazione stessa, il numero e la data del libretto postale, nonché

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 20 of 36
Date: 21.07.1946
Physical description: 36
Circolare 28 maggio 1945 n. 112883 del Ministero del Tesoro OGGETTO: Aumento prezzo pane e pasta. Decreto Legislativo Luogote nenziale 22 febbraio 1945, n. 38. I. — L'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, ri. 38, stabilisce, tra l'altro, che l'indennità per l'aumento del prezzo del pane e della pasta spetta «ai titolari di pensioni a carico delle Amministra zione statali o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti anche per le persone

e con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile. 1945, n. 193, si è altresì disposto l'aumenlo delle pensioni di guerra, stabilendosi nel con tempo che, ai pensionati cui spettano i miglioramenti previsti dai decreti stessi, non compete l'indennità mensile relativa all'aumentato costo del pane e della pasta. Pertanto le surriportaté norme del decreto legislativo Luogotenenziali; n. 38 del 1945 hanno efficacia soltanto per i pensionati degli Istituti di pre videnza amministrati dalla Cassa

Depositi e Prestiti. In attesa della emanazione delle norme di applicazione previste, all'art. 10 del decreto predetto ed occorrendo procedere senz'altro alla concessione dell'indennità ai pensionati dei cennati istituti, si ritiene opportuno im partire le seguenti direttive le quali dovranno avere immediata appli cazione. II. — I pagamenti dell'indennità di cui trattasi ai pensionati degli istituti predetti dovranno essere disposti dagli Uffici provinciali del Tesoro — in seguito a richiesta dei

litolari delle pensioni — sia per la quota spet tante ai titolari stessi, sia per quelle relative ai membri della famiglia. L'indennità spetta soltanto a coloro che non abbiano occupazione dato che per i lavoratori sono previsti particolari benefici in dipendenza dell'au mento del prezzo del pane e della pasta. Gli interessati dovranno allegare alla do-manda: 1 ) uno stato di famiglia rilasciato dal Comune, con la indicazione dell'occupazione o disoccupazione di tutti i componenti, occorrente ai fini

della determinazione dei membri del nucleo familiare aventi diritto all'in- , dennità;

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