acciden talmente durante la villeggiatura propria. Le SS. LL. vorranno quindi richiamare anche per sonalmente i Medici che si trovino nelle condizioni anzidette sulle disposizioni ora ricordate e intimare la contravvenzione a coloro che non vi si uniformas sero, informandone contemporaneamente questo Uf ficio. Il Prefetto : G. B. Marziali R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Regolamento ostetrico delle levatrici Circolare del 27 luglio 1929 (VII), n. 12224 - Sanità Ai Sigg. Podestà Prego richiamare
esso prescritto. 11 Prefetto : G. B. Marziali —o Legge 23 giugno 1927, n. 1070. Art. 10. La leva trice è obbligata a ricorrere all'opera del medico chi • rurgo non appena nell'adempimento della gestazione o del parto o del puerperio, riscontri qualsiasi fat to irregolare. A tale scopo deve rilevare con dili genza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestan te o partoriente, alla quale presti la sua assistenza. ■ La contravvenzione alla presente disposizione è punita con l'ammenda estensibile
esercitare temporaneamente devono presentare i prò pri titoli di abilitazione pure all'Ufficio Comunale. L'esercizio di una professione sanitaria senza la for malità suddetta è punito a mente dell'art. 3 della leg ge 6 maggio 1928, n. 1074. Naturalmente alla disposizione di cui sopra so no soggetti anche i Medici che esercitano temporanea mente durante la villeggiatura, sia che essi si rechino a villeggiare col preciso intento dell'esercizio profes sionale, sia che a tale esercìzio si dedichino
l'attenzione di tutte le levatrici esercenti in Comune, libere e condotte, sull'articolo 10 della Legge 23 giugno 1927, n. 1070, e sul regola mento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, appro vato col R. Decreto 6 dicembre 1928, n. 3318, che ri porto in calce e che dovranno esser comunicati in co pia jille levatrici stesse. Richiamo l'attenzione di codesto Ufficio e dell'Uf ficiale Sanitario sull'articolo 4 del detto regolamento e invito ad adempiere sollecitamente ed esattamente a quanto viene con
ostetrico delle levatri ci. di cui al successivo articolo 7, indicheranno le manualità, che nei casi di urgenza, quando sia impos sibile avere in tempo utile il medico, è consentito siano compiute dalla levatrice, sotto la sua diretta .responsabilità. Resta comunque fermo, in tal caso, il disposto del 1° comma dell'articolo 10 della, legge 23 giugno 1927, n. 1070. La contravvenzione alla presente disposizione è punita a norma del capoverso'dell'art. 10 della su ci tata legge. Art. 2. - La levatrice