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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 8 of 10
Date: 01.08.1929
Physical description: 10
acciden talmente durante la villeggiatura propria. Le SS. LL. vorranno quindi richiamare anche per sonalmente i Medici che si trovino nelle condizioni anzidette sulle disposizioni ora ricordate e intimare la contravvenzione a coloro che non vi si uniformas sero, informandone contemporaneamente questo Uf ficio. Il Prefetto : G. B. Marziali R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Regolamento ostetrico delle levatrici Circolare del 27 luglio 1929 (VII), n. 12224 - Sanità Ai Sigg. Podestà Prego richiamare

esso prescritto. 11 Prefetto : G. B. Marziali —o Legge 23 giugno 1927, n. 1070. Art. 10. La leva trice è obbligata a ricorrere all'opera del medico chi • rurgo non appena nell'adempimento della gestazione o del parto o del puerperio, riscontri qualsiasi fat to irregolare. A tale scopo deve rilevare con dili genza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestan te o partoriente, alla quale presti la sua assistenza. ■ La contravvenzione alla presente disposizione è punita con l'ammenda estensibile

esercitare temporaneamente devono presentare i prò pri titoli di abilitazione pure all'Ufficio Comunale. L'esercizio di una professione sanitaria senza la for malità suddetta è punito a mente dell'art. 3 della leg ge 6 maggio 1928, n. 1074. Naturalmente alla disposizione di cui sopra so no soggetti anche i Medici che esercitano temporanea mente durante la villeggiatura, sia che essi si rechino a villeggiare col preciso intento dell'esercizio profes sionale, sia che a tale esercìzio si dedichino

l'attenzione di tutte le levatrici esercenti in Comune, libere e condotte, sull'articolo 10 della Legge 23 giugno 1927, n. 1070, e sul regola mento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, appro vato col R. Decreto 6 dicembre 1928, n. 3318, che ri porto in calce e che dovranno esser comunicati in co pia jille levatrici stesse. Richiamo l'attenzione di codesto Ufficio e dell'Uf ficiale Sanitario sull'articolo 4 del detto regolamento e invito ad adempiere sollecitamente ed esattamente a quanto viene con

ostetrico delle levatri ci. di cui al successivo articolo 7, indicheranno le manualità, che nei casi di urgenza, quando sia impos sibile avere in tempo utile il medico, è consentito siano compiute dalla levatrice, sotto la sua diretta .responsabilità. Resta comunque fermo, in tal caso, il disposto del 1° comma dell'articolo 10 della, legge 23 giugno 1927, n. 1070. La contravvenzione alla presente disposizione è punita a norma del capoverso'dell'art. 10 della su ci tata legge. Art. 2. - La levatrice

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 28 of 32
Date: 11.02.1942
Physical description: 32
Circolare n. 3209-111 del 9 febbraio 1942-XX OGGETTO : Raccolta d-1 rame. Ai Pódestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia Con decreto del Sottosegretariato per le Fabbricazioni di Guerra di data 11 gennaio 1942-XX e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio successivo, emanato in virtù dell'art. 4 R. D. L. 18-12-1939-XVIII n- 1805, è stata disposta la raccolta dei manufatti di rame della categoria „oggetti diversi'. Si richiama al riguardo l'attenzione di tutti

i Comuni dipendenti, do vendo essi provvedere, giusta quanto ivi è prescritto (art. 10), a rendere di pubblica ragione il decreto predetto a mezzo di manifesti, dieci giorni prima dell'inizio della raccolta. La raccolta, però, come avverte. il Sottosegretariato, non verrà ese guita integralmente e contemporaneamente in tutto il territorio del Regno, ma sarà attuata con gradualità, regione per regione, e pertanto l'affissione dei manifesti al pubblico, da parte dei Comuni dovrà avvenire solo quando

di accertamento e di raccolta' (art. 5 modificato). Si richiamano, in merito, in quanto applicabali e compatibili con le presenti istruzioni, quelle già impartite con le circolari prefettizie n. 15573 Div. III dell'8 giugno 1940, n. 200067 del 27 agosto 1940 e n. 26118 del 30 ago sto 1940-XVIII e se ne raccomanda il puntuale ed esatto adempimento. Il Prefetto FROGGIO

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 5 of 12
Date: 01.10.1941
Physical description: 12
Circolare n. 27746-III del 16 settembre 1941-XIX OGGETTO: Reg'stri di carico e scarico e denuncie quindicinali re lativi ai molini che macinano per la vendita. Ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia L'Istituto Centrale di Statistica ha diramato la seguente circolare n. 54 (Prot. ri. 19134) in data 4 settembre u. se. : . „Con decreto del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, in data 28 agósto 1941-XIX, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 206 del 2 settembre

ricavate, col sistema del ricalco; 2 copie costituenti le denuncie, di cui una deve essere trasmessa quindicinalmente all' Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, e l'altra alla Sezione dell'Alimentazione della Provincia nel cui territorio si trovano- i molini in questione. „II predetto Ufficio cereali, farine e paste, ha l'obbligo, a sua volta di comunicare ogni mese, a questo Istituto, un riepilogo provin ciale di tutti i . dati desunti dalle denuncie di cui sopra. „Col Decreto in parola

c. m. è fatto obbligo a tutti gli esercenti i molini che pro ducono per la vendita di registrare giornalmente in appositi libri di carico e scarico (libri mod. A. B. CD. ed E.) i quantitativi di cereali e leguminose entrati e lavorati nei molini stessi e quelli di prodotti della macinazione usciti. „Tali libri di carico e scarico sono costituiti da appositi fogli, ciascuno dei quali contiene la descrizione di tutte le operazioni che si riferiscono ad una quindicina. Da ognuno di detti fogli devono essere

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 2 of 12
Date: 01.10.1941
Physical description: 12
■ • • ' , . ' • ! R. PREFETTURA BOLZANO Circolare n. 27746-111 del 16 settembre 1941-XIX OGGETTO : Reg stri di carico e. scarico e denuncie quindicinali re lativi ai molini che macinano per la vendita. Ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Commi della Provincia L'Istituto Centrale di Statistica ha diramato la seguente circolare n. 54 (Prot. n. 19134) in data 4 settembre u. se. : „Con decreto del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, in data 28 agosto 1941-XIX, pubblicato sulla Gazzetta

. Da ognuno di detti fogli, devono essere ricalate, col sistema del ricalco; 2 copie costituenti le denuncie, di cui una deve essere trasmessa quindicinalmente all'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, e l'altra alla Sezione dell'Alimentazione della Provincia nel cui territorio si trovano i molini in questione. ,11 predetto Ufficio cereali, farine e paste, ha l'obbligo, a sua volta di comunicare ogni mese, a questo Istituto, un riepilogo provin ciale di tutti i dati desunti dalie denuncie di cui

Ufficiale, n. 206 del 2 settembre c. m. è fatto obbligo a tutti gli esercenti i molini che pro ducono per la vendita di registrare giornalmente in appositi libri di carico e scarico (libri mod. A. B C. D. ed E.) i quantitativi di cereali e leguminose entrati e lavorati nei molini stessi e quelli di prodotti della macinazione usciti. „Tali libri di carico e scàrico sono costituiti da appositi fogli, ciascuno dei quali contiene la descrizione di tutte le operazioni che si rifériscono ad una quindicina

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