apprezzabile, i predetti Veterinari trasmetteranno al Podestà, debitamente compilato, per l'ulteriore invio alla R. Prefettura, il modulo n. 10 previsto dall'ultimo ca poverso del sucitato articolo 38. 3° Copia della presente Ordinanza dovrà essere notificata, oltreché ai Veterinari municipali, anche ai Veterinari liberi esercenti dimoranti nel ri spettivo Comune ed a quelli che, pur non risiedendo nel Comune, fossero autorizzati a praticare ivi i trattamenti in parola. Il Prefetto MASTROMATTEI
ORDINA 1° Ai Veterinari che praticano trattamenti immunizzanti degli animali (vaccinazioni, sierovaccinazioni, inoculazioni, malleinizzazioni, tubercoliniz- zazioni e simili), viene fatto l'obbligo di notificare al Podestà i trattamenti eseguiti il giorno stesso del completamento dell'operazione, con l'indica zione del nome, cognome, dimora del detentore degli animali, della specie e numero dei soggetti trattati e del trattamento impiegato. 2° Successivamente, quando l'esito del trattamento sia