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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 7 of 11
Date: 15.04.1927
Physical description: 11
speciale vigilanza sulla regolarità del rilascio dei certificati stessi. 9) Il compenso ai Veterinari per la visita e il ri lascio dei certificati è regolato dalla seguente tariffa: Bovini: Lire 3 per 'il certificato, inoltre L. 0.50 per ogni capo visitato, fino a 20 capi; oltre i 20 capi e sino a 50 Lire 0.30 per capo; oltre i 50 capi L. 0.20 per la visita. Finanze. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 7212 Bolzano, 9 aprile 1927 (a. V.) Oggetto : Imposta sui celibi. Urgente Ai Sigg. Podestà della Provincia

Sezione di Tesoreria di Trento: è stata autorizzata la Filiale della Banca d'Italia di Bolzano a ricevere direttamente i versamenti della specie e a rilasciare alle parti, a tutti gli effetti, le dichiarazioni di ricevuta sugli elenchi nominativi dei propri operai, coi quali i datori di lavoro devono ac compagnare i versamenti stessi, a norma dell'art. 10 del R. D. succitato. Si prega V. S. di voler portare quanto sopra a co noscenza del pubblico, avvertendo - che gli stampali per i prescritti elenchi

3) I certificati debbono essere rilasciali dal ri spettivo Veterinario municipale e vistati dal Podestà. 4) Per gruppi di animali, condotti da una stessa persona e aventi la medesima destinazione, verrà ri lasciato un solo certificato. 5) Ove gli animali sieno destinati a pascoli sili fuori del territorio del Comune di provenienza, il Po destà di questo Comune informerà con apposita Jet tera, giusta il Modello 5 del citato Regolamento, il Podestà del Comune di destinazione della data di ar rivo

predetto Regolamento. 8) I certificati di sanità, di cui i precedenti comma, dovranno essere staccati con numerazione progressi va da un registro a madre e figlia, da conservarsi dal Veterinario incaricato, che sarà responsabile della loro conservazione e del loro rilascio; dovranno es sere perfettamente regolari, compilati in ogni loro parte, anche nella madre e scritti in inchiostro e non dovranno portare nè cancellature nò correzioni. Il Veterinario provinciale viene incaricato di esercitare una

nominativi degli operai sono arrecare i maggiori danni, vanno annoverate sopra- distrettiiali delle imposte. p. il Prefetto : VITTORELLI.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 14 of 16
Date: 11.05.1940
Physical description: 16
la Polizia e la Legislazione Veterinaria. Ai Podestà e Commissari Prefettìzi della Provincia Allo scopo di completare la raccolta delle norme regolamentari che disciplinano l'applicazione delle disposizioni di Polizia e di Legislazione Veterinaria, si consiglia ai Comuni della provincia, sedi di condotta vete rinaria, l'acquisto della pubblicazione in oggetto, compilata a cura del Prof. Pietro De Paoli della R. Università di Bologna. L'ordinazione dovrà essere indirizzata al Dr. Aldo Mattioli, Via

Belmeloro 1 in Bologna, a mezzo di cartolina vaglia di L. 20. La spesa dovrà gravare sul fondo costituito dal gettito della per centuale trattenuta a favore dei Comuni sui compensi spettanti ai Sanitari per le prestazioni a carico dei privati, che l'art. 62 del T. U. Leggi Sani tarie del 27-7-1934, n. 1261, vuole destinato al miglioramento dei servizi igienici comunali. Il Prefetto AGOSTINO PODESTÀ'

Converrà per tanto che venga disposto che, anche da parte delle fer rovie e tranvie esercite da Ditte private e da parte delle ditte autorizzate al trasporto del bestiame con autoveicoli si provveda alle disinfezioni usando il carbonato sodico nel modo e nelle soluzioni sopra indicate. Si prega di portare a quanto precede a conoscenza di codesto Ve terinario condotto. Il Prefetto AGOSTINO PODETA' Circolare n. 15482 San. Vet. del 22 maggio 1940-XVIII OGGETTO : Pubblicazione riguardante

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 12 of 12
Date: 21.05.1940
Physical description: 12
la Polizia e la Legislazione Veterinaria. Ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia Allo scopo di completare la raccolta delle norme regolamentari che disciplinano l'applicazione delle disiosizioni di Polizia e di Legislazione Veterinaria, si consiglia ai Comuni della provincia, sedi di condotta vete rinaria, l'acquisto della pubblicazione in oggetto compilata a cura del Prof. Pietro De Paoli della R. Università di Bologna. L'ordinazione dovrà essere indirizzata al Dr. Aldo Mattioli, Via

Belmeloro 1 in Bologna, a mezzo di cartolina vaglia di L. 20. La spesa dovrà gravare sul fondo costituito dal gettito della per centuale trattenuta a favore dei Comuni sui compensi spettanti ai Sanitari per le prestazioni a carico dei privati, che l'art. 62 del T. U. Leggi Sani tarie del 27-7-1934, n. 1261, vuole destinato al miglioramento dei servizi igienici comunali. Il Prefetto AGOSTINO PODESTÀ'

Converrà pertanto che venga disposto che, anche da parte delle fer rovie e tranvie es°rcite da Ditte private e da parte delle ditte autorizzate al trasporto del bestiame con autoveicoli si provveda alle disinfezioni usando il carbonato sodico nel modo e nelle soluzioni sopra indicate. Si prega di portare quanto precede a conoscenza di codesto Ve terinario condotto. Il Prefetto AGOSTINO PODESTÀ' Circolare n. 15482 San. Vet. del 22 maggio 1940 XVIII \ OGGETTO : Pubblicazione riguardante

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 17 of 29
Date: 15.03.1933
Physical description: 29
del decimo, oltre alla indennità di servizio attivo in L. 2000 annue, alla indennità alloggio di Lire 2500 annue e alla indennità caroviveri pari a quelle degli altri impiegati del Comune, il tutto decurtato del 12°/o e pagabile in rate mensili posticipate, previa trattenuta delle im poste e della ritenuta Cassa Previdenza Sanitari, alla quale l'Ufficiale Sani tario è Obbligato a iscriversi. Il concorso si svolgerà secondo le norme del R D. 29 novembre 1925 n. 2266 e del decreto 6 febbraio 1926

e ad essa devono essere allegati i seguenti documenti, in bollo competente e legalizzati a norma di legge: 1) Certificato di nascita, 2) Certificato di cittadinanza italiana, 3) Certificato di non avere subito condanne penali per i titoli indicati nell'art. 25 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 1915 n. 148, salvo che la condanna sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia, 4) Certificato di buona condotta morale e politica, ~ 5) Diploma di abilitazione

all'esercizio della professione di medico chirurgo, in originale o in copia notarile, o diploma, in originale o in copia notarile, di laurea in medicina e chirurgia, conseguita entro il 31 dicem bre 1924, oppure conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 2909, v 6) Certificato di avere -adempiuto agli obblighi di leva.

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