di favorire un cenno di ricevimento della presente e di assicurarne 1' esatto adempimento. *''r . [__11 Prefetto : UMBERTO RICCI. Modello di Avviso. Il Podestà del Comune di . . leggende redalte no portare italiana. La disposizione .«opra ricordata non dovrebbe a stretto rigore essere applicata nei comuni di • Appiano Bolzano Bressanone Caldaro Lana Merano nei quali è tuttora concessa la hilinguità e, salvo ai- verse ulteriori disposizioni, vi sarà tollerata fino a quando la lingua d'insegnamento nei
in lingua italiana, tutti i mani festi, avvisi, indicazioni, segnalazioni, tabelle, cartelli, insegne, etichette, tariffe, orari e in genere tutte le scritte- e leggende comunque, rivolte o destinate al p'ubblico, sia in luogo pubblico che aperto al pubblico, anche se concernono interessi privati, dorranno, d'ora innanzi, essere redatte esclusivamente in lingua ila- liana, a norma degli art. 1 e 2 del Decreto 28 ottobre 1923, n. 14718, del Prefetto di Trento. Entro il giorno( 30 'nó vémbfy>p. v., a cura
e spese degli interessati, dovranno' essere cancellate o sosti tuite tutte le sdritte, attualmente esistenti, redalle in lingua tedesca. I contravventori saranno deferiti all'Autorità giu diziaria ai termini dell' art. 8 dello stesso Decreto 28 ottobre 1923, n. 14718. unicamente in lingua li ottobre 1927 (a. V.). Il Podestà: R. PREFETTURA DI BOLZAN'O: Corrispondenza tra pubblici uffici. Circolare, 12 ottobre 1927 (a. V.), n. 6740 (Gab.) • Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia
di Bolzaiio. Ho dovuto constatare che non sempre i Comuni, nella coirrispondenza con gli altri uffici pubblici della Provincia, danno prova di quella sollecitudine che è tanto necessaria al buon andamento delle ammini strazioni. Recentemente anzi l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Merano mi ha informato che i Sigg. Podestà dei Comuni compresi nella sua giu risdizione, nonostante i ripetuti solleciti, lasciano inevase le richieste loiro dirette da quell'Ufficio, il. che mentre costituisce
, sulle slovì- glie, posatene, bicchieri, bottiglie, lazze e in genere su tutto ciò che si adopera per servizio di trattoria, caffè, albergo, bar e simili. La Prefettura, tenuto conto della particolare na tura di tali oggetti, destinati a servire per tempo non breve, ne tollererà l'uso per due anni oltre il 30 no vembre p. v. e cioè fino al 30 novembre dell' anno 1929^_ Sesta, peraltro, inteso che, se gli oggetti indicati dovessero nel frattempo venir rinnovati, dovràn- Le SS. LL. sono pregale