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Überetscher Gemeindeblatt für Eppan und Kaltern
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Page 3 of 8
Date: 23.10.1927
Physical description: 8
tlso della lingua italiana. Circolare 11 ottobre 1927 (a. V.), n. 6480 (Gab.) Ai Sigg. Podestä e a tutte le Autoritä della Provincia, Con decreto 28 ottobre 1923, n. 14718, il Prefetto dell^ Venezia Tridentina (la quäle, come ö noto, cor- risponde alle attuali provincie di Trento e di Bolzano) determinava quanto segue : Articolo 1. Nella Provincia di Trento i manifesti, avvisi, indi- cazioni, segnalazioni, tabeile, cartelli, insegne, eti- chette, tariffe, orari e, in genere, tutte le scritte

maggiore dimensione e appariscenza delle corri- spondenti diciture italiane. ' * * A tale proposito rendo noto che, a datare dal pri- mo ottobre corrente, in tutte le scuole elementajri del. la Provincia di Bolzano l’insegnamento viene impar- tito in lingua italiana, eccezione fatta per i corsi inte- grativi di avviamento professionale' esistenti nei co muni di: 1. Appiano (frazione S. Michele) 2. Bolzano (capoluogo - frazioni Oltrisarco e Gries) 3. Blressanone 4. Caldaro 5. Lana 6. Merano (capoluogo

- frazioni Maia Alta e Maia Bassa). Mentre per gli indicati sei comuni il regime della bilinguitä, consentito dall’art. 2 del decreto citato, durerä fino alla completa italianizzazione dei detti corsi, salvo cessare automaticamente con l’avverarsi di essa, pei jrimanenti comuni della provincia e quin- di giä venuto a mancare il particolare stato di cose in base al quäle era consentito l’uso della lingua tedesca a lato di quella italiana. Di conseguenza, nei comuni stessi, ha pieno vigo- re, a far tempo

dal primo corrente, la disposizione dell’articolo 1 del Decreto sopra menzionato del Pre fetto di Trento, iriflettente l’esclusivo uso della lingua italiana. Ciö premesso, i Signori Podestä dei detti Comuni vorranno curare che tale disposizione sia d’ora in- nanzi esattamente osservata e che le scritte e leggen de in lingua tedesca, attualmente esistenti, vengano, a cura e spese degli interessati, senz’altro cancellate con raschiatuira e coloritura radicali. A tale riguardo ritengo conveniente

per tempo non breve, ne tollererä l’uso per due anni' oltre il 30 no vembre p. v. e cioö fino al 30 novembre dell’ anno 1929. Resta, peraltro, inteso che, se gli oggetti indicati dovessero nel frattempo venir rinnovati, dovran no portare leggende redatte unicamente in lingua italiana. La disposizione sopra ricordata non dovrebbe a stretto trigore essere applicata nei comuni di -. Appiano ) Bolzano Bressanone Caldaro i Lana Merano nei quali e tuttora concessa la bilinguitä e, salvo di verse

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