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Books
Category:
History , Law, Politics
Year:
[1948]
¬Das¬ Optantendekret : italienischer Originaltext und deutsche Übersetzung ; [Gesetzesdekret vom 2. Februar 1948, Nr. 23]
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Page 13 of 92
Author: Deflorian, Josef [Hrsg.] / erläutert von Josef Deflorian
Place: Innsbruck [u.a.]
Publisher: Verl.-Anst. Tyrolia
Physical description: 99 S.
Subject heading: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Location mark: D II 106.526 ; II 106.526
Intern ID: 149465
Art. 7. Il procedimento per la esclusione ai sensi delPart. 5 è iniziato con la notifica della richiesta di esclusione contenente l'indicazione sommaria dei fatti sui quali essa si fonda. La notificazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione alla Prefettura di Bolzano o di arrivo alla stessa, della dichiarazione di cui alPart. 2. Il termine è prorogato di tre mesi per le dichiarazioni presen tate fuori del territorio della Repubblica

. La notifica è disposta dal Prefetto dì Bolzano ed è eseguita a mezzo del messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevi mento nel luogo di residenza dell’interessato o nel domicilio eventual mente eletto' nella dichiarazione di cui alPart. 2. Per coloro che non hanno la residenza nel territorio della Repub blica e non hanno eletto domicilio nell'atto di dichiarazione, la notifica zione è eseguita mediante l’affissione di copia dell’avviso nell’albo del comune di Bolzano e mediante

spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato. Per coloro la cui residenza non sia nota o che risultino irreperibili, la notificazione è eseguita mediante affissione di copia dell'avviso nell’ albo del comune di Bolzano. La commissione può ordinare la rinnovazione della notìfica dell’av viso, che risulti non regolarmente eseguita, entro un nuovo termine da ' essa stabilito. Art. 8. Entro sei mesi dalla notifica dell’avviso previsto dall’artìcolo prece dente

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