¬I¬ trasporti sull'Adige da Bronzolo a Verona e gli spedizionieri di Sacco
, stabilito dalla Compagnia, non era bene equiparato alla distanza, ed anche da ciò derivava la notevole differenza della spesa, rispetto alla condotta per terra. I mercanti tridentini sostenevano, per esempio, nel 1785, che, in luogo dei carantani 49 richiesti dagli spedi zionieri di Sacco, essi, con carri della Carraria di Trento o, per acqua, con barche àeWArte Nautica della loro città, potevano spedire al prezzo di car. 24 in patente nuova per ogni cento di Vienna, con un divario, calcolato l’aggio
della valuta, di car. 28 per centinaro. Anche i roveretani, da parte loro, asserivano di poter far condurre, sì per acqua che per terra, le loro merci con maggiore speditezza e si- curezza, al prezzo suddetto, in confronto dei car. 51 2/3 in patente ca merale esatti dalla Compagnia... Riguardo al ritardo derivante sovente, per motivi di varia natura, alla spedizione fluviale, sì osservava che mentre, con carri, si impiega vano da Bolzano a Trento due giornate, tre da Bolzano a Rovereto e quattro
verno, il Magistrato Mercantile passò alla elaborazione d’una nuova tariffa di prezzi per la spedizione delle merci da Bolzano a Trento e a Rovereto. Tuttavia non sembra che fosse facile ottenere l’accordo fra speditori e mercanti interessati (150). Dopo Trento, le zattere proseguivano il loro corso fino a Sacco. Quivi aveva luogo uno smistamento delle merci, poiché, oltre a quelle destinate a Rovereto e ad altri terrestri ed inoltre abbastanza vicina a Bolzano. Per di più il prezzo di condotta
ai Vicariati, con zattere si era dato il caso di ritardi estesisi fino a quindici giorni. (150) Il prezzo di condotta da Bolzano a Trento veniva fissato nella misura di car. 40 per ogni centinaio di merci, e per Rovereto di car. 421/2, più i car. 3 del dazio di Trento. Né la Compagnia né i mercanti trentini volevano però accordarsi sulla nuova tariffa. La prima aveva fatto presente altresì che sarebbe stata disposta a conce dere a questi la libertà del trasporto, per terra, di tutte le loro mer canzie
, dietro il pagamento in suo favore, per ogni centinaio, di car. 6, a titolo di provvigione. Qualora, però, dovessero. servirsi della spedi zione per acqua, i trentini avrebbero dovuto pagare, come in passato, per ogni cento, 49 carantani circa. (Vedi, per la pratica riguardante i gravami dei mercanti trentini contro la Compagnia di Sacco, C.R., lib. 9, n. 19; lib. 13, n. 5; lib. 33, n. 10; lib. 38, n. 41 e lib. 42, n. 7).