¬I¬ trasporti sull'Adige da Bronzolo a Verona e gli spedizionieri di Sacco
condotte, veniva in certo modo ad intromettersi nei loro negozi, limitando e minorando i loro antichi diritti (90). (90) La Compagnia Zanella aveva fatto - includere nel contratto di locazione di potersi valere in ogni luogo di traverie e cantieri, cioè di qualità di legnami occorrenti in particolar modo agli spedizionieri di Sacco. Inoltre, con il pretesto che il legname mercantile della Val di Fiemme, condotto per il torrente Avisio, non avesse a restare, inven duto, a deperire su quei vodi
, sì proibiva la spedizione in Italia di tutto il legname della cosiddetta corta misura di Fiamme. Ora, nei distretti di Nova Levante, Nova Ponente ed Egna-Castel Caldivo si trovavano pure dei boschi in cui le piante non crescevano à segno tale da poter- visi far legname della lunga misura ordinaria o da dove, per la parti colare situazione dei luoghi e per le strade, restava impossibile l’estrarre legni lunghi, cosicché accadeva che in Làives, Bronzolo, Egna ed altrove si conducessero dai montanari anche
tronchi della misura corta o di Fiemme, venendo questi sempre acquistati e trattenuti dagli spedizio nieri per i bisogni del commercio. Ed ecco, osservavano costoro, che pretendendosi ora di inibirne d'estrazione, essi avrebbero dovuto restare a marcire sul luogo, senza che il proprietario potesse ritirarne alcun provento e l’erario contribuzione alcuna di dazio. Alla Compagnia sa rebbe venuta a mancare altresì una notevole quantità di legname, per cui, in caso di considerevole transito di merci
, o per altri imprevedibili motivi, non potendo ricavarsi dai boschi la quantità sufficiente, ne sa rebbero derivate delle difficoltà per' i trasporti e si sarebbe dovuto ri correre ad altri espedienti, con l’aggravio di nuove spese e disturbi. La suddetta prescrizione, tendente all'utile particolare della Compagnia lo cataria, si risolveva quindi in un danno sensibile dell’erario, dei sud diti, del commercio, oltreché degli speditori. Non si intendeva far traf fico, aggiungevano questi, del legname
di Lavis che si voleva loro sot trarre, ma in mancanza o per scarsezza di quello dei vodi di Làives . e di Bronzolo, avrebbe potuto occorrere, come era avvenuto già nel 1749- 50, di doversi servire, per l’allestimento delle zattere, di tale qualità di legnami (C. R., lib. 15, II, n. 14). Dagli atti non risultano gli ulteriori sviluppi della pratica. E’ certo però che le suddette clausole dèi contratto di locazione, incompatibili, fra l’altro, con i precisi disposti della Floss-Ordnung teresiana, ven