Deutschsüdtirol : drei Vorträge von Hans Voltelini ; Alfred Verdross ; Wilhelm Winkler ; 2.- (Schriften des Institutes für Statistik der Minderheitsvölker an der Universität Wien ; 5)
casi in cui gli-interessati presen tino istanze in detta lingua, a meno che si tratti di atti da prodursi innanzi ad autorità, uffici o enti pubblici o che possano riguardare interessi di terzi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli altri entf considerati nella presente ordinanza. Art 5. I documenti, certificati, notificazioni, ecc* da rilasciarsi agli ' stranièri, ed iì carteggio coi medesimi, devono sempre essere redatti, soltanto irò lingua italiana. Art
o indirettamente pubbliehfe funzioni, o servizi. Art. 3. Nelle zone indicate nel precedente articolo le istruzioni, circolari, or dinanze, manifesti, documenti, certificati, e simili, rilasciati dalle autoritaa. statali e provincialli, potranno, ove l'opportunitaa lo consigli, essere accom pagnata da traduzione in lingua tedesca. • Art. 4. Decorsi i termini rispettivamente indicati all'articolo 2, i verbali delle, deliberazioni dei consigli e delle Giunte comunali e i decreti e le ordinanze: dei Sindaci nelle
zone indicate all'articolo stesso, potranno essere accom pagnati da traduzioni in lingua tedesca, dando nel testo la precedenza a Quella italiana. - Lo stesso è dies per i registri e 3 moduli in uso negli uffici comunali* e per il carteggio tra un cornarne all'altro delle zone predette o tra comuni e gli istituti, servizi, enti, società, ecc., considerati nella presente-ordinanza,, semprechiè siano entro l'ambito delle zone stesse. Quanto al cartéggio coi privati potrà usarsi la lingua tedesca nei