Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
in vigore nel nuovo Sta tuto, essendo previsto dall’articolo 54 del te sto in esame che le relative disposizioni pos sono essere modificate con una semplice leg ge ordinaria. Con le proposte soluzioni, oltre a raggiun gersi un ponderato finanziamento dei fabbi sogni dei tre enti, si mantiene, nella sua glo balità, l’onere di spesa attualmente sostenuto nell’ambito regionale: si tratta, infatti, come avanti rilevato, da una parte di trasferimen to di funzioni è di spese dalla regione alle province
nell’articolo 38 del disegno di legge, che ha carattere soltanto formale, dato che stabilisce quanto è già pacifico, cioè che l’articolo 119, terzo comma, della Costituzio ne - che letteralmente si riferisce soltanto alle regioni - concerne anche le province di Trento e di Bolzano, atteso il loro speciale regime autonomistico, e ciò ai fini degli even tuali contributi speciali da concedere con legge dello Stato. In conclusione, con le aggiunte e modifi che apportate, il nuovo assetto finanziario delle
48, n. 5, dello Statuto. Le esigenze del bilinguismo, cui si riferisce il primo comma dell’articolo 40 del testo, riguardano naturalmente soltanto la provincia di Bolzano, nella quale i comuni debbono sostenere, per tale effetto, notevoli spese (interpreti, traduttori, atti e cartelli bilingui, eec.). Si è già rilevato come gli articoli 17, ul timo comma, e 26 del disegno di legge realiz zano delle particolari forme di tutela del principio di uguaglianza dei gruppi lingui stici nella provincia di Bolzano, per
e dall’altra di trasferimento di fun zioni e di spese dallo Stato alle province me desime. Gli articoli 36 e 37 riconoscono rispettiva mente alle province la facoltà di sovrim porre ai tributi della regione (eventualmente istituiti ai sensi deH’articolo 65 dello Statuto, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato), nei limiti previsti dalla legge regionale, e quella di emettere prestiti interni. Infine, completa il quadro dell’assetto finanziario provinciale l’ultima disposizione contenuta
, atte so il suddetto criterio della separazione del l’ordinamento finanziario delle province da quello regionale, non si rende più ammissi bile una integrazione delle finanze provin ciali da parte della regione. Per quanto ri guarda l’integrazione delle finanze comunali, prevista dall’attuale articolo 70 sopra citato, si è reso necessario riferire la facoltà di inte grazione alle province in luogo della regione, perché le province stesse esercitano il con trollo sui comuni in base all’articolo