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Law, Politics
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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Page 7 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
in fluiscano sull’efficacia di atti di competenza del presidente stesso o di altri organi della provincia. L’articolo 15 costituisce una applicazione, in sede normativa, dell’insegnamento della Corte costituzionale sui rapporti Stato-regioni nella materia penale. La Corte ha costante- mente negalo alle regioni, senza una norma autorizzativa statale, la potestà sia di stabi lire sanzioni penali ad hoc , a garanzia dei precetti normativi contenuti in leggi regio nali, sia di fare riferimento a sanzioni pre

1 viste dalla legge statale. Con la disposizione in esame si prevede che la regione e le pro vince utilizzino, per le norme sostanziali da esse emanate, le stesse sanzioni penali pre viste dalle leggi dello Stato, allorché si tratti di identiche fattispecie. In tal modo resta fer mo il principio che la fonte del potere penale è quella esclusiva dello Stato e che la norma penale non viene a far parte dell’ordinamento giuridico prodotto dalla regione, la quale si limita esclusivamente, sotto il profilo

della fattispecie sostanziale regio nale e statale, identità che costituisce il pre supposto per l’applicazione della sanzione penale stabilita dalla norma statale. In tal modo si evita il grave inconveniente che - per effetto della sostituzione della nor ma regionale o provinciale a quella statale - si determini la caduta del sistema sanziona tone inteso ad assicurare l’osservanza della norma e si ristabilisce l’uguaglianza dei cit tadini nei confronti di identiche situazioni giuridiche.

Atti Parlamentari — 5 — N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI solo sviluppo di un particolare quadro autonomistico ed organizzativo già individua bile nello Statuto. Scopo essenziale della nor ma è quello di riconoscere ai cittadini di lingua tedesca dell’Alto Adige, che poi rice vono l’insegnamento nella loro lingua, di avere anche un proprio assetto organizzativo nel settore scolastico e al contempo di garan tire una propria organizzazione alla

scuola in lingua italiana e a quella ad ordinamento spe ciale delle località ladine della provincia. L’articolo 12 prevede, in particolare, l’isti tuzione in Alto Adige di un intendente sco lastico per la scuola di ciascun gruppo e il passaggio alla provincia del personale ammi nistrativo addetto alla scuola di lingua tede sca. L’intendente per la scuola in lingua ita liana, che rimarrà un funzionario dello Stalo, avrà anche (quale sovrintendente) compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca

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Law, Politics
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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Page 43 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
di attuazione, alto ammi nistrativo, esame da parte del Governo). Con il presente disegno di legge si intende attuare le misure del Titolo IV del documen to, da realizzare - come ivi previsto - « con appositi provvedimenti legislativi », vale a dire con legge ordinaria. Anche per questo disegno di legge - che viene portato al vaglio del Parlamento con puntualità rispetto all’im pegno assunto dal Governo con le dichiara zioni del dicembre 1969 - giova tener pre sente (così come esplicitato nella relazione

della provincia di Trento nonché di rappresentanti dello Stato) cui è affidato, secondo la più volte citata proposta globale, appunto il compito di far corrispon dere le formulazioni legislative al contenuto delle «misure». Il Comilato - che ha concluso i suoi lavori il giorno 9 dicembre - non è stato in grado di esprimere una proposta univoca per l’at tuazione della « misura » n. Ili concernente « modifica delle circoscrizioni elettorali per la elezione del Senato allo scopo di favorire

i lavori del Comitato, non si è ritenuto possibile procedere, per ora, all’attuazione della prima parte della misura n. 112, occorrendo attendere la definizione delle « norme sulla programmazione econo mica » che regoleranno in via generale la materia. Soltanto in quel momento le due province potranno verificare se le previsioni della « mi sura » risulteranno superate o meno dalle norme contenute nella legge generale. Il Governo ha ritenuto fondata questa va lutazione del Comitato ed è per questo che

di legge costituzionale n. 2216. Il disegno di legge che viene presentalo all’esame del Parlamento è composto di 51 articoli e segue l’ordine progressivo delle « misure » del Titolo IV del documento per l’Alto Adige; esse, per la eterogeneità degli argomenti trattati, non si sarebbero prestate ad una diversa distribuzione. Nella compilazione del testo, si è ritenuto opportuno far ricorso a titoli la cui denomi nazione fa riferimento agli argomenti delle misure. Si da qui di seguito un sintetico quadro

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI della Camera (allo n. 2216). Tale iniziativa | legislativa riguarda la parie più rilevante delle « misure » in quanto con essa si prov vede ad una nuova strutturazione dei poteri legislativi ed amministrativi autonomi delle province di Trento e di Bolzano, nell’ambito regionale. Altri titoli della suddetta proposta forme ranno oggetto di procedure diverse da quella legislativa (norme

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Law, Politics
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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Page 11 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
con la collaborazione di tutti i gruppi minoritari stessi, realizzan dosi così un concorso di iniziative e di intenti nel comune interesse. La norma a tal fine as sicura, in caso di mancata soluzione nell’am bito consiliare, una decisione equitativa. L’esigenza di una rapida decisione intor no ai capitoli contestati, per evitare che re gione e provincia rimangano prive del fonda- mentale atto di gestione, giustifica i brevi ter mini previsti nella norma per le fasi proce durali. Si rende esplicito

nella norma che il pro cedimento particolare ivi previsto non riguar da - oltre che, com’è evidente, i capitoli del l’entrata, che nella loro quasi totalità sono vin colati dall’avanti indicato sistema di finanzia mento, consistente nella devoluzione di quote predeterminaLe di tributi statali - gli stanzia menti di spesa già predeterminali con legge sostanziale nel loro preciso ammontare e quelli che attengono al funzionamento di base degli organi e degli uffici dell’ente interessato: si viene cosi

ca, indubbiamente, la norma appare più ri spettosa della speciale autonomia di cui frui sce la regione Trentino-Alto Adige. Gli articoli 42 e 43 comprendono disposi zioni che si rendono necessarie per l’istituzio ne del commissario del Governo anche per la provincia di Bolzano. Si è già fatto cenno ai motivi che consigliano tale innovazione e che concernono, essenzialmente, le più ampie di mensioni autonomistiche delle province di Trento e di Bolzano, le quali ben possono essere considerate - a parte il nome

Atti Parlamentari - 9 - N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI e culturali e per quanto attiene la emanazione delle leggi provinciali, che non devono ledere i diritti dei cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici o le caratteristiche etniche e culturali di questi. L’articolo 41 del disegno di legge prevede, ora, anche per l’approva zione dei bilanci finanziari della regione e della provincia di Bolzano strumenti di ga ranzia per i gruppi

di giustizia am ministrativa,- con lodo arbitrale. Tale procedimento particolare - che può apparire macchinoso e che è indubbiamente atipico - poggia, a differenza delle altre cen- nate disposizioni che hanno carattere garan tistico, sul fondamento politico di consentire ai diversi gruppi linguistici un equo po tere di intervento nei confronti degli stanzia menti disposti in bilancio, in modo che la formazione del bilancio stesso, e perciò la politica della spesa inerente allo sviluppo lo cale, sia attuata

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Law, Politics
Year:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Page 12 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
amministrativi del Ministero della difesa. La norma - pur nella sua peculiarità - ap pare conforme con la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il princi pio di uguaglianza dell’articolo 3 della Co stituzione va inteso in senso sostanziale ed esige perciò trattamenti differenziati per si tuazioni obiettivamente diverse: e ciò si ve rifica, appunto, nella particolare situazione dell’Alto Adige, non avente riscontro, sotto vari profili, nel restante territorio nazionale. Con l’articolo

la composizione paritetica del collegio, si stabilisce che nella carica di presidente si succedono, per uguale periodo di tempo, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Tale particolare composizione - a parte che il precetto costitu zionale dell’indipendenza dei giudici, soggetti solo alla legge, concerne ovviamente tutti i magistrali, qualsiasi, sia il gruppo linguistico di appartenenza - si giustifica per il fatto che l’autonoma sezione di Bolzano - oltre ai ri corsi che, in base

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI idonei e quindi nel presupposto che l’esigenza delle amministrazioni di coprire i posti va canti dovrà essere assicurata. È escluso per tanto qualsiasi trasferimento degli impiegati che prestano attualmente servizio in Alto Adi ge. La disposizione non si applica per taluni uffici, quali le carriere direttive deU’ammini- strazione civile dell’interno, la pubblica sicu rezza e gli uffici

dovranno essere seguite per tale attribuzione, prevedendo che essa venga ef fettuata gradualmente sino al raggiungimento delle singole quote e soltanto mediante nuove assunzioni, in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo verranno a determinarsi nei ruoli: resta, perciò, in ogni caso, impregiu dicato il principio di inamovibilità, sancito dall’articolo 107 della Carta costituzionale, che costituisce il cardine dell’indipendenza del giudice. Gli articoli da 45 a 48 delineano, negli aspetti

fondamentali, il sistema di giustizia amministrativa che sarà attuato in provincia di Bolzano. Le norme in questione vogliono, al contempo, assicurare l’osservanza dei prin cìpi fondamentali relativi alla funzione giu risdizionale e tenere debito conto delle pecu liarità di quella provincia. Rinviando, per l’organizzazione concreta, alle norme che dovranno regolare il tribunale regionale per il Trentino-Alto Adige, l’arti colo 45 prevede l’istituzione in Bolzano di una speciale sezione di tale tribunale

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Law, Politics
Year:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Page 44 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
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Intern ID: 250203
scorporare - per quanto possibile - i fondi archivistici inte ressati. Dopo aver disposto là ripartizione del ma teriale, il disegno di legge demanda alla pro vincia la custodia e manutenzione degli atti di particolare interesse storico-locale, rima nendo ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica e sulla consultabilità degli atti e sugli scarti. Il Presidente della Giunta provinciale - at tesa la struttura autonomistica della provin cia di Bolzano nella cui organizzazione andrà ad inserirsi

dell’ISTAT sono riferite su scala provinciale invece che regionale. x Titolo IV. - (Riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale) - mi sura 110. Dopo aver espressamente attribuito, giusta la recente giurisprudenza della Corte costitu zionale (sentenza n. 70 del 1970), alle pro vince di Trento e di Bolzano la potestà di riconoscere, nelle materie di loro competenza, persone giuridiche private a carattere locale, si dispone la delega ai Presidenti delle Giun te provinciali di Trento

e di Bolzano per il riconoscimento giuridico di enti svolgenti attività non comprese nelle materie di com petenza provinciale. Così facendo si distingue tra il caso della titolarità del potere di riconoscimento giuri dico da parte delle province (quando trattasi di enti svolgenti la loro attivila nell’ambito delle competenze provinciali) e quello del l’esercizio del potere su delega ' dello Stato, per tutti gli altri enti privali a carattere locale. Nella seconda ipotesi, in 'base ai princìpi che regolano

pronunciatasi in prima istanza, nel rispetto del sistema previ sto dalla citata legge n. 161. La composizione delle sezioni tiene conto delle necessità di adeguamento derivanti dal decentramento del servizio ed anche della destinazione dei films in oggetto alla popola zione di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Titolo II. - (Ripartizione tra Stalo e pro vincia del materiale dell’Archivio di Stato di Bolzano) - misura 108. Si provvede alla ripartizione tra Stato e provincia di Bolzano del materiale

custodito nell’Archivio di Stato di Bolzano. Un appo sito allegato indica gli archivi e i documenti che passano all’istituendo Archivio della pro vincia e quelli che invece rimangono all’Ar chivio di Stalo. Ai fini della concreta ripartizione del ma teriale archivistico, si è osservalo il criterio di conservare alTArchivio di Stato i docu menti emanati da organi a carattere « sovra no », e perciò propriamente statali; inoltre, 'secondo una regola della scienza archivistica, si è ritenuto opportuno non

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Law, Politics
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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Page 8 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
Atti Parlamentari - 6 — Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI L’articolo 16 comprende alcune forme di rapporti Stato-provincia, da attuarsi a mezzo di parere obbligatorio o di intesa, in settori che, pur rimanendo nella competenza prima ria di uno dei due enti, presentano interesse anche per l’altro. Logicamente tali rapporti dovranno ispirarsi ad un intento di collabo- razione, al fine di giovare al miglior perse guimento del pubblico, generale interesse

nei settori considerati. . Le previsioni dei due primi commi del l’articolo 17 vanno poste in connessione con due nuove materie attribuite alla competenza provinciale: rispettivamente l’incremento del la produzione industriale e l’edilizia scola stica. Alle incentivazioni per l’industria nelle province di Trento e di Bolzano, saranno de stinati anche stanziamenti del bilancio dello Statò, .da stabilirsi in base alle disponibilità ed alle esigenze locali. L’utilizzazione sarà fatta d’intesa tra

terio di rapportare il numero dei consiglieri regionali a un determinato numero di abitan ti, in atto previsto dall’ariicolo 19 dello Sta tuto, quello del numero fisso, stabilito in 70, che è parso più aderente ai princìpi generali in materia di costituzione degli organi di ri lievo costituzionale. Si stabilisce poi per le elezioni regionali la prescrizione del possesso di una determinata anzianità di residenza ininterrotta nella re gione, stabilita in quattro anni, laddove l’at tuale Statuto

delega del commissario del governo nella regione) di un commissario

comma dell’articolo 17, sull’utiliz zazione dei fondi della provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali, da disporsi in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo e in riferimento all’entità del bisogno del gruppo, costituisce una parti colare tutela dei gruppi linguistici numerica- mente inferiori in Alto Adige, in applicazione del principio di parità sostanziale, cui si ispi rano varie disposizioni del disegno di legge. L’articolo 18, anzitutto, sostituisce al cri

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Year:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Page 55 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
DI NOMI E COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA Art. 33. Ferma restando l’applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stalo civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliano cambiare il proprio nome re datto in lingua italiana, quale risulta dal l’atto di nascita formato anteriormente alla entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome re datto

del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d’ufficio a trasmetterla al procuratore generale, cor redandola d’ufficio della copia integrale del l’atto di nascita. La medesima facoltà spelta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano resi denti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ov vero ottengano ivi la residenza nel quinquen nio

in lingua tedesca, quale risulta dall’atto di nascita formato anteriormente al 1° gen naio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda - entro 5 anni dall’entrata in vigore della pre sente legge - al procuratore generale della corte d’appello nella cui giurisdizione è situato l’ufficio di stato civile dove trovasi l’atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce. La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco

successivo. Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposi-

Atti Parlamentari - 14 — Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano. La domanda per ottenere l’autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel ter mine perentorio di 60 giorni dalla pubblica zione della presente legge. ' L’autorizzazione è accordata con decreto del ministro della sanità. TITOLO IX PARTICOLARE PROCEDURA PER IL RI PRISTINO

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Page 86 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
un commissario del governo per la provincia di Trento e un commissario del governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi: 1) coordinare, in conformità alle diret tive del governo, lo svolgimento delle at tribuzioni dello Stato nella provincia e vi gilare sull’andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti Tamministrazione del la giustizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigilare sull’esercizio da parte delle province e degli -altri enti pubblici locali del le funzioni ad essi delegate dallo

l’articolo 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è .istituito il seguente articolo 11-bis: « Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carrie re, relativi alle amministrazioni statali aven ti uffici nella provincia. Tali ruoli sono de-

Stato e co municare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale; 3) compiere gli atti già demandati al pre fetto, in quanto non siano affidati dal pre sente Statuto o da altre leggi ad organi del la regione e delle province o ad altri organi dello Stato. Il commissario del governo in Trento eser cita le attribuzioni di cui al n. 2) del prece dente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull’intero territorio regionale ». Art. 45. Dopo

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 43. La denominazione del titolo VII dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 feb braio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente: « Rapporti fra Stato, regione e provincia ». Art. 44. L’articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « Nel territorio regionale sono istituiti

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Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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in vigore nel nuovo Sta tuto, essendo previsto dall’articolo 54 del te sto in esame che le relative disposizioni pos sono essere modificate con una semplice leg ge ordinaria. Con le proposte soluzioni, oltre a raggiun gersi un ponderato finanziamento dei fabbi sogni dei tre enti, si mantiene, nella sua glo balità, l’onere di spesa attualmente sostenuto nell’ambito regionale: si tratta, infatti, come avanti rilevato, da una parte di trasferimen to di funzioni è di spese dalla regione alle province

nell’articolo 38 del disegno di legge, che ha carattere soltanto formale, dato che stabilisce quanto è già pacifico, cioè che l’articolo 119, terzo comma, della Costituzio ne - che letteralmente si riferisce soltanto alle regioni - concerne anche le province di Trento e di Bolzano, atteso il loro speciale regime autonomistico, e ciò ai fini degli even tuali contributi speciali da concedere con legge dello Stato. In conclusione, con le aggiunte e modifi che apportate, il nuovo assetto finanziario delle

48, n. 5, dello Statuto. Le esigenze del bilinguismo, cui si riferisce il primo comma dell’articolo 40 del testo, riguardano naturalmente soltanto la provincia di Bolzano, nella quale i comuni debbono sostenere, per tale effetto, notevoli spese (interpreti, traduttori, atti e cartelli bilingui, eec.). Si è già rilevato come gli articoli 17, ul timo comma, e 26 del disegno di legge realiz zano delle particolari forme di tutela del principio di uguaglianza dei gruppi lingui stici nella provincia di Bolzano, per

e dall’altra di trasferimento di fun zioni e di spese dallo Stato alle province me desime. Gli articoli 36 e 37 riconoscono rispettiva mente alle province la facoltà di sovrim porre ai tributi della regione (eventualmente istituiti ai sensi deH’articolo 65 dello Statuto, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato), nei limiti previsti dalla legge regionale, e quella di emettere prestiti interni. Infine, completa il quadro dell’assetto finanziario provinciale l’ultima disposizione contenuta

, atte so il suddetto criterio della separazione del l’ordinamento finanziario delle province da quello regionale, non si rende più ammissi bile una integrazione delle finanze provin ciali da parte della regione. Per quanto ri guarda l’integrazione delle finanze comunali, prevista dall’attuale articolo 70 sopra citato, si è reso necessario riferire la facoltà di inte grazione alle province in luogo della regione, perché le province stesse esercitano il con trollo sui comuni in base all’articolo

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Page 6 of 95
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Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
dell’articolo 9 del l’attuale Statuto, che conferiscono alla, re gione talune facoltà nell’ambito dei procedi menti statali di concessione delle grandi deri vazioni a scopo idroelettrico. L’articolo il devolve alle province, secondo quanto previsto nella corrispondente misura, le prestazioni e forniture agevolate di ener gia elettrica attualmente spettanti alla re gione. Nel contempo stabilisce il prezzo - determinandone anche le modalità di aggior namento - che i concessionari sono tenuti a corrispondere

ma dell’articolo 63, di stabilire una propria imposta sulla produzione di energia elettrica. Si è infine - sulla base anche della giuri sprudenza della Corte costituzionale - risolto il problema del coordinamento tra l’interve nuta nazionalizzazione dell’energia elettrica, che incide profondamente sulle attribuzioni statutarie regionali in materia di concessioni idroelettriche, e le residue competenze regio nali; si è stabilito pertanto che nelle province di Trento e di Bolzano le domande di con cessioni per

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI non siano in contrasto con detto principio | nonché le convenzioni internazionali e comu nitarie in materia di circolazione della mano d’opera. La misura va' riportata alla sua finalità es senziale, che è quella di consentire, nel pos sibile, il migliore e più razionale impiego del le forze lavorative locali, contrastando così il fenomeno, sempre socialmente negativo, della ricerca di lavoro

in altre zone del paese o al l’estero. A questo fine è naturale che ì lavora tori che acquisiscano, con riscrizione ana grafica, il diritto di precedenza perdano l’anzianità maturata nelle liste di colloca mento dei comuni di provenienza. Nello stesso senso la legge 10 gennaio 1961, n. 5, modifi cativa dell’articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (che consente a coloro che risiedono entro un raggio di 150 chilometri di iscriversi nelle liste di collocamento di altro comune, senza trasferirvi

la propria residenza ana grafica e conservando l’anzianità già matu rata) sarà applicabile dopo che sia esaurita la disponibilità di lavoratori locali. Poiché la disposizione in esame concerne un semplice diritto di precedenza e non di esclusiva, resta ovvio che, una volta che i la voratori residenti nella provincia di Bolzano abbiano trovato occupazione, i posti disponi bili nelle varie categorie potranno essere co perti da tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dalla legge medesima

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Category:
Law, Politics
Year:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Page 90 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
Governo in Trento, se trattasi della regione o della pro vincia di Trento, e al commissario del Go verno in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano ». Art. 52. L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuto dal seguente: « Nella regione la lingua tedesca è parifi cata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi

i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali del la regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispon denza e nei rapporti orali la lingua del richie dente e rispondono nella lingua in cui gli

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Statuto alla regione o alle province, la re gione o la provincia rispettivamente interes sata possono proporre ricorso alla Corte co stituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta pro vinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell’atto di impugnazione e del ri corso per conflitto di attribuzione deve es sere inviata al commissario del

nei quali dal presente Statuto è prevista la re dazione bilingue ». Art. 53. L’articolo 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « I cittadini di lingua tedesca della pro vincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudizia ri e con gli organi- e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con

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Law, Politics
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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Page 35 of 95
Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
Atti Parlamentari — 33 N. 2216 Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI relativi alle amministrazioni statali aventi uf fici nella provincia. Tali ruoli sono determi nati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive delTamministrazione civile dell’interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Mi nistero della

le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Al personale dei ruoli di cui al primo com ma è garantita la stabilità di sede nella pro vincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si ren dano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale. 1 trasferimenti del personale di lingua te desca saranno, comunque, contenuti nella per centuale del 10 per cento dei posti da esso

complessivamente occupati. Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della ma gistratura giudicante e requirente. È garan tita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo lingui stico tedesco, ferme le norme dell’ordinamen to giudiziario sulle incompatibilità. Si appli cano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano

i criteri per l’attribu zione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente artìcolo «. Art. 45. L’articolo 78 dello Statuto speciale per il Trenlino-Alto Adige, approvato con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: « Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tri bunale regionale di giustizia amministrativa

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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
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Atti Parlamentari — 17 —- N. 2933 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI TITOLO XII LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IM MOBILIARE DELL’ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE Art. 41. Dalla data di entrata in vigore della pre sente legge l’Ente nazionale per le Tre Vene zie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data è fatto divieto all’ente di compiere nuove operazioni nella suddetta

funzioni di presidente; b) tre rappresentanti della provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno al gruppo lingui stico italiano; c) un rappresentante dell'Ente nazionale per le Tre Venezie; d) un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano. Per quanto attiene al punto b) del suc cessivo articolo 44, relativamente ai beni esistenti in provincia di Trento, i membri di cui alle lettere b) e d) del presente arti colo sono sostituiti da quattro

rappresentanti designati dalla provincia di Trento. Le funzioni di segretario della commis sione, sono svolte da un funzionario del vice- commissariato del Governo di Bolzano. Art. 44. La commissione di cui all’articolo prece dente: a) stabilisce fi termini e le direttive ob bligatorie per l’applicazione dei criteri di cui

regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo. Art. 42. Ai fini dell’articolo precedente, il patri monio immobiliare dell’Ente nazionale per le Tre Venezie ed i relativi rapporti giuridici sono liquidati entro 18 mesi dall’ente stesso con l’osservanza delle norme di cui ai suc cessivi articoli del presente titolo. Art. 43. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominata una commissione. composta di: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio, con

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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del prin cipio di parità dei cittadini in quanto appar tenenti ad un gruppo linguistico, possono es sere impugnati dinnanzi all’autonoma sezio ne di Bolzano del tribunale regionale di giu stizia amministrativa, da parte dei consiglie ri regionali o provinciali e, in caso di prov vedimenti dei comuni nella provincia di Bol zano, anche da parte dei consiglieri dei co muni di tale provincia qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del

appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici. Le metà dei componenti la sezione è nomi nata dal consiglio provinciale di Bolzano. Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato, Ira i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Al presidente della

sezione è dato voto de terminante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti am- nistrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approva zione dei bilanci regionali e provinciali ». Art. 47. Dopo l’articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78 -ter: « Gli atti amministrativi degli enti ed or gani della pubblica

gruppo linguistico del consiglio comunale che si ritiene leso ». Art. 48. Dopo l’articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI La commissione di cui al comma prece dente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l’am montare dei relativi stanziamenti. La deci sione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto pre valente. Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello

provinciale trasmette, entro sette giorni, lì progetto del bilancio e tutti gli atti e ver bali relativi alla discussione svoltasi in con siglio e in commissione, all’autonoma se zione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro tren ta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l’ammontare dei relativi stanziamenti. Il procedimento di cui sopra non si ap plica ai capitoli di entrata,' ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti

dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti vio lazioni della Costituzione o del presente Statuto. Per l’approvazione dei bilanci e dei ren diconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei con siglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggio ranza non si forma, l’approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio

da iscri vere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l’anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli or gani e uffici dell’ente. Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono sog gette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale. Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può esse re rinviata o impugnata

eventualmente contestati in base a quanto previsto ai com mi terzo, quarto e quinto del presente ar ticolo e definiti con la procedura ivi con templata ».

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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
articolo 12, n. 3, dello Statuto riconosce alle province di Trento e di Bolzano competenza legislativa secondaria in materia di «assistenza scolastica», senza precisare, come peraltro emerge dal sistema, che la stessa riguarda soltanto i settori di istruzione riconosciuti alla competenza delle province stesse. Mentre con l’articolo 5, n. 27 del disegno di legge si è provveduto a chia rire tale punto, si è inteso, con l’articolo ora in esame, dirimere ogni possibile questione conseguente all’innovazione

consiglieri re gionali e provinciali in carica, dato che l’im mediato scioglimento del consiglio e la rico stituzione del nuovo organo potrebbe compor tare difficoltà nel delicato momento del tra passo dal vecchio al nuovo ordinamento. Infine l’articolo 65 rende esplicita una fa coltà, propria del Governo, di emanare un testo unico di mera compilazione, che com prenda le norme statutarie rimaste in vigore e quelle contenute nella presente legge. La sostanza pratica della norma è contenuta nel termine

Atti Parlamentari 13 — N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI esclusi eventuali provvedimenti per esodi vo lontari. Sempre a seguito del passaggio di compe tenze dalla regione alle province si renderà necessaria la sistemazione degli oneri finan ziari per mutui passivi pluriennali e la rego lamentazione di altri rapporti patrimoniali. È questa l’ipotesi contemplata dall’articolo 61. Circa l’articolo 62 del disegno di legge va premesso che l’attuale

più propria e tradizionale di « Trentino-Süd- tirol ». A seguito della innovazione apportata con l’articolo 18 circa il numero dei consiglieri regionali, si rende necessario prevedere quan do inizierà ad applicarsi la norma stessa. L’articolo 64 precisa che l’applicazione della nuova norma si avrà non già all’entrata in vigore della legge che ora viene proposta, ma soltanto a partire dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica. Ciò a tutela del la continuità delle funzioni dei

(di 4 mesi) entro il quale il Governo deve provvedere alla raccolta di tali dispo sizioni; sarà così soddisfatta l’esigenza per gli operatori del diritto e dei cittadini in ge nere di poter consultare al più presto un testo normativo che, senza aver alcun carattere in novativo, racchiuda gli articoli di legge che riguardano il particolare - sistema autonomi stico vigente nel Trentino-Alto Adige.

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1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
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Intern ID: 250203
pubblicata. L’ultimo comma dell’articolo 26, secondo cui lo speciale ricorso in questione non ha effetto sospensivo, costituisce una applicazione del principio generale che regola l’impugna tiva degli atti legislativi già entrati in vigore. Anche l’articolo 27 costituisce una garan zia per i gruppi linguistici minoritari, assi curando ad essi nella provincia di Bolzano la rappresentanza nelle giunte comunali nel caso che i gruppi stessi abbiano nel consiglio comu nale almeno due loro consiglieri. In tal

Atti Parlamentari N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI del Governo che curi i rapporti con quella provincia. Conseguentemente, l’apposita suc cessiva norma del disegno di legge (articolo 25) riformula, all’uopo, l’articolo 49 dello Sta tuto, per inserire la nuova disciplina circa le modalità di comunicazione dei disegni di legge regionali e provinciali e dell’apposizione del visto. L’articolo 26 prevede la possibilità di vota zione per gruppi

linguistici separati su una proposta di legge ritenuta lesiva del principio di parila fra i gruppi stessi o delle loro carat teristiche etniche e culturali. La previsione costituisce una indubbia garanzia per i gruppi che, in un determinato ambito, si trovino a costituire una minoranza nei confronti degli altri gruppi linguistici. La facoltà di richie dere la votazione separala è, - poi, rafforzata dalla possibilità di impugnare la legge da vanti alla Corte costituzionale nel caso che la richiesta

di votazione.separata non sia accolta o che la legge sia approvala nonostante il volo contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguislico che ha formulato la richie sta. Lo speciale ricorso in questione va natu ralmente coordinato con quello spettante al Governo in sede di controllo preventivo sulla legge e, appunto perciò, la norma prevede che l’impugnativa del gruppo linguistico può es sere esercitata soltanto dopo l’espletamenlo del controllo da parte del Governo, dopo, cioè, che la legge sia stata

modo, inoltre, si intende favorire, al livello ammini strativo comunale, la collaborazione dei grup pi alla gestione del potere locale. L’articolo 28 contiene una norma direttiva intesa a garantire la rappresentanza del grup- go linguistico ladino negli organi elettivi della •regione, delia provincia di' Bolzano e degli altri enti pubblici locali, secondo quanto sarà precisato nelle norme di attuazione che do vranno essere stabilite al riguardo. L’articolo 29, muovendo dal parallelismo Ira elezioni

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Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Physical description: 39, 21, 32 S.
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Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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degli ordinari ricorsi, si stabilisce al l’ultimo comma dell’articolo 46 che in caso di parità abbia la prevalenza il voto del presi dente, tranne che nelle ipotesi eccezionali previste. Ci si deve riferire al voto del pre sidente della sezione e non al voto del ma gistrato che pro tempore presiede il collegio, appunto perché tale magistrato potrebbe ap partenere a gruppo linguistico diverso dal presidente della sezione in carica, vanificando così il fondamento della disposizione che pre vede

un’alternanza periodica di presidenti ap partenenti a diverso gruppo linguistico. Per assicurare la migliore tutela del prin cipio di parità tra i gruppi linguistici .locali, l’articolo 47 riconosce una speciale legittima zione a proporre ricorsi avverso atti ammi nistrativi di enti ed organi locali, ritenuti le sivi del principio stesso, ai consiglieri della regione, delle province e - ove si tratti di provvedimenti di comuni siti .in provincia di Bolzano - a consiglieri comunali. Atteso lo speciale

carattere del ricorso e delle questioni in contestazione, l’impugnati va va in ogni caso proposta - come già delio - all’autonoma sezione di Bolzano del tribu nale regionale di giustizia amministrativa. La norma contenuta nell’articolo 48 costi tuisce un riflesso del particolare sistema di giustizia amministrativa instaurato in provin cia di Bolzano sui giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato. La disposizione dell’articolo 49 si limita a premettere all’attuale' formulazione del pri mo comma

dell’articolo 82 dello Statuto l’in ciso : « Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49 -bis e 73, comma sesto e settimo dello Statuto »; ciò allo scopo di tener conto delle innovazioni apportate dalle norme con tenute nel disegno di legge in materia di im pugnativa di leggi regionali e provinciali le sive del principio di parità tra gli apparte nenti ai divèrsi gruppi linguistici (articolo 26) e di impugnativa delle leggi di bilancio del la regione e della provincia di Bolzano e dei capitoli

lesione della sfera autono mistica delle province stesse. La norma costituisce applicazione, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano dei princìpi generali che rego lano i giudizi davanti alla Corte costituzio nale da parte dello Stato e, rispettivamente, delle regioni. In sostanza, la nuova formulazione esten de alle province i poteri di impugnativa di retta e di proposizione dei conflitti di attri buzione che l’attuale ordinamento riconosce soltanto alla regione. Il secondo comma

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Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
inoli tare dei relativi stanziamenti. La deci sione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto pre valente. Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all’autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia

Atti Parlamentari — 31 — N. 2216 Camera àei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI finanziari accompagnali dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilan cio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. I capitoli di bilancio che non hanno otte nuto la maggioranza dei voti di ciascun

al quarto e quinto com ma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale. Limitatamente ai capitoli definiti' con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto. Per l’approvazione dei bilanci e dei ren diconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della

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Physical description: 39, 21, 32 S.
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Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Intern ID: 250203
l’attività dell’Ente nazio nale per l’energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia in teressata ». Art. 11. L’articolo 10 dello Slalulo speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soslituito dal seguente; « Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l’obbligo di fornire annualmente e gratuita mente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di uten

province di Trento e di Bolzano, in concor renza dall’ENEL e dagli enti locali, determi nati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianalo e d’intesa con la provincia territorialmente interessala ». L’articolo 63 dello Slalulo speciale è sop presso.

Atti Parlamentari — 19 — N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI que pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. I presidenti delle giurile provinciali terri torialmente competenti o loro delegati sono invitali a partecipare con volo consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i prov vedimenti indicali nel primo comma. II Ministero competente adotta i provvedi menti concernenti

ti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale inedia di concessione, da consegnare alla .offi cina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alla tensione collegala con l’officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia. Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo del l’energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare

quelle deliberate dal CIP. I concessionari di grandi derivazioni a sco po idroelettrico dovranno corrispondere seme stralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzial- mente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell’energia elettrica dell’ENEL, ricavalo dal bilancio con suntivo dell’ente stesso. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle

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Books
Category:
Law, Politics
Year:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Author: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Place: Roma
Physical description: 39, 21, 32 S.
Language: Italienisch
Notations: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Subject heading: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Location mark: III 8.529/1-3
Intern ID: 250203
o alle province, la re gione o la provincia rispettivamente interes sata possono proporre ricorso alla Corte co stituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta pro vinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell’atto di impugnazione e del ri corso per conflitto di attribuzione deve es sere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della pro vincia di Trento, e al commissario del

Atti Parlamentari — 35 — N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78 -quater: « Delle sezioni del Consiglio di Stato in vestite dei giudizi d’appello sulle decisioni deH’autonoma sezione di Bolzano del tribu nale regionale di giustizia amministrativa di cui all’articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia

di Bolzano ». Art. 49. Il primo comma dell’articolo 82 dello Sta tuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ap provato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: « Ferme le disposizioni contenute negli ar ticolo 49 -bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzio nale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici ». Art

. 50. L’articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvalo con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deli berazione del rispettivo consiglio, per viola zione del presente Statuto. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione

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