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Books
Category:
Law, Politics
Year:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Author: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Place: Trento
Publisher: Scuola Tip. Artigianelli
Physical description: 15 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Location mark: II 137.314
Intern ID: 88920
assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l’eii- trata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e so no vistate dal Commissario del Governo nella Regione. Art. nO. — Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e pro vinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei testi

italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della lo ro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge. In caso di dubbi l’interpretazione delle norme ha luogo sulla bas e del testo italiano. Copia del Bollettino Ufficiale è inviata al Commissario del Governo.. Art. 51. ■— Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigorq. Art

. 52. — Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i rego lamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Re pubblica. Art. 53, — La legge regionale regola l’esercizio deH’iniziativas .popolare e «1 referendum per le leggi regionali e provinciali. TITOLO IV Enti locali. Art. 54. — Nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza

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