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Books
Category:
Law, Politics
Year:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Page 34 of 39
Author: Agostini, Mario / Mario Agostini
Place: Milano
Publisher: Giuffrè
Physical description: 39 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Location mark: II 206.334
Intern ID: 323651
Stato si accolla la responsabilità degli atti emanati dal capo del Comu ne, quale ufficiale del Governo, se compiuti in rappresentanza dell’am ministrazione centrale, per la tutela di un interesse generale nazionale, accollandosi invece la responsabilità al Comune, se l’atto è emanato in rappresentanza dell’amministrazione locale e nell’interesse parti colare degli abitanti del Comune ( 57 ). Tale criterio potrebbe valere, ci pare, per risolvere la questione riflettente la riferibilità della

responsabilità alla Regione delegante o agli enti delegati, per gli atti da questi compiuti, secondo che il provvedimento sia dato in rappresentanza dell’amministrazione regio nale o dell’amministrazfone locale, tanto più che uno degli argomenti, il più concreto, di cui si avvalgono i sostenitori della responsabilità del Comune per gli atti compiuti dal Sindaco, quale ufficiale del Go verno, dato dal « criterio finanziario patrimoniale », che fa gravare sul Comune tutto l’onere delle spese per il disimpegno

della fun zione ( 58 ), non ha efficacia per chi, come noi, ritiene che le spese ( 57 ) Corte Cass., 16 luglio 1943 n. 1871, in Riv. Dir. Pubb. 1944-46, II, p. 209. Questo indirizzo riflette il così detto « criterio dell’interesse », invo cato dai sostenitori della responsabilità del Comune, nel senso che i provvedi menti emessi dal Sindaco, come ufficiale del Governo, interessano solo il Co mune. (Ved. De Gennaro, La responsabilità degli atti del Podestà quale uffi ciale del Governo, in Riv

. Dir. Pubbl. 1942, I, p. 50 e segg., ove si sostiene, confutando la tesi contraria, la responsabilità del Comune). Corte Appello Torino, 5 maggio 1953, in Foro pad. 1954, I, p. 655, che affermò improponibile nei confronti del Comune, la domanda di risarcimento dei danni che si assumono subiti per l’omissione' di misure profilattiche per la prevenzione di malattie infettive. Sull’argomento inoltre: Ribolzi, In tema di responsabilità per gli atti del Sindaco quale ufficiale del Governo, Foro Padano 1954

, loc. cit., il quale ritiene decisivo, per risolvere la questione, la considerazione della veste assunta dal Sindaco quale ufficiale del Governo e poiché in questa sua veste egli agisce quale organo dello Stato, la responsabilità per l’esercizio di tale attività non può che ricadere sull’ente di cui è organo in tale qualità e quindi sullo Stato stesso. ( 5a ) De Gennaro, loc. cit., p. 58. V. anche Zanobini, L’Amministrazione cit., p. 126. L’Autore ritiene debba tenersi responsabile il Comune per

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