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Books
Category:
Social sciences
Year:
1994
Statut und Reglement : lokales Abkommen vom 18.06.1993 in Anwendung des nationalen Kollektivvertrages vom 30.05.1991
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Page 15 of 19
Author: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband ; Südtiroler Tourismuskasse / [Hrsg.: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband (HGV)...]
Place: Bozen
Physical description: 10, 10 S.
Language: Deutsch
Notations: Parallelt.: Statuto e regolamento. - Text dt. und ital.
Subject heading: k.Südtiroler Tourismuskasse
Location mark: II 135.333
Intern ID: 79891
,e che sono in regola col versamento delle quote di assistenza contrattuale (COVELA/COVELCO) e con quelle della Cassa Turìstica. La riscossione delle suddette quote sarà effettuata dal 1 gennaio 1993 in base ad apposita con venzione nazionale stipulata il 6 febbraio 1992 ai sensi della legge n. 311 dal 1973. Art. 5 - Finanziamento La Cassa Turistica sarà alimentata con i contributi versati nella misura prevista dall’accordo dalle aziende associate al HGV o comunque che applicano il CCNL del 30 maggio

Statuto dell’Ente Bilaterale Alto Adige/Südtirol “Cassa Turistica” Art. 1 - Costituzione E’ costituito tra l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell’Alto Adige (nel seguente HGV) e le organizzazioni sindacali provinciali locali del settore ASGB (Autonomer Südtiroler Gewerkschafts bund), CGIL/AGB-FILCAMS-LHFD (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi Mense e Servizi), CISL7SGB-FISASGAT .(Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), UIL/SGK

-UILTUCS (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi), (nel seguente OO.SS.-organizzazioni sindacali) l’Ente Bilaterale Alto Adige/Südtirol, denominato “Cassa Turistica”, in applicazione di quanto previsto dall'alt 13 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di lavoro) del 30 maggio 1991 per i lavoratori dipendenti del settore alberghi e pubblici esercizi. Art. 2 - Sede La Cassa Turistica non ha scopo di lucro e temporaneamente ha sede presso l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti

dell’Alto Adige con sede a Bolzano, via Delai 16/1. Art. 3 - Scopi Le attività della Cassa Turistiea sono finalizzate: 1. alla formazione professionale e corsi riconosciuti dal HGV e dalle OO.SS., nonché quelli delibe rati da! Consiglio di Amministrazione della Cassa Turistica; 2. al .sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e rior ganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare

corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti; 3. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di for mazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori. Art. 4 - Soci e Beneficiari Sono iscritti alla Cassa Turistica tutti i dipendenti delle aziende associate al HGV, o comunque che applicano il CCNL del 30 maggio 1991 per i dipendenti da Aziende del Settore Turismo

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Category:
Social sciences
Year:
1994
Statut und Reglement : lokales Abkommen vom 18.06.1993 in Anwendung des nationalen Kollektivvertrages vom 30.05.1991
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Author: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband ; Südtiroler Tourismuskasse / [Hrsg.: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband (HGV)...]
Place: Bozen
Physical description: 10, 10 S.
Language: Deutsch
Notations: Parallelt.: Statuto e regolamento. - Text dt. und ital.
Subject heading: k.Südtiroler Tourismuskasse
Location mark: II 135.333
Intern ID: 79891
Bilaterale Territoriale avvalendosi del modello DM/T0 dell’INPS codice W190. Art. 5 Gli importi delle quote di cui all’articolo precedente devono essere versati dalle aziende conte stualmente al versamento dei contributi previdenziali. In caso di ritardato versamento sono dovuti all’Ente Bilaterale Territoriale gli interessi di mora fissati nella misura del dieci per cento in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’E.B.T. medesimo ad adire a via legali. Art. 6 I lavoratori che

Regolamento della Cassa Turistica Art. 1 Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale Territoriale costituito ai sensi dell’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 30 maggio 1991. Art. 2 La misura delle quote mensili di finanziamento dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilita - così come previsto dalPart. 6 det CGWL Turismo 33 maggio 1991 - nello 0,40 % di paga base e con tingenza, di cui lo 0,10

% a carico del lavoratore e lo 0,30 % a carico del datore di lavoro. La misura delle quote potrà essere variata solo ad opera delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i CCNL Turismo. Art. 3 La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga. Art. 4 Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate all’Ente

intendano avvalersi delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale sono tenuti a comprovare l’avvenuta trattenuta, per almeno sei mesi prima, delle quote di propria competenza mediante l’esibizione del foglio paga (quote Ente Bilaterale - 0,10 e quota Covela = 0,40). Le sud dette quote dovranno essere evidenziate separatamente sul foglio paga. Art. 7 Ogni mese l’INPS é tenuto ad inviare all’Ente Bilaterale Alto Adige un riepilogo delle quote versate. II riepilogo dovrà contenere; - numero matricola INPS

del datore di lavoro; - denominazione sociale; - periodo; - numero dipendenti; - stipendi lordi; - importo versato - codice W190. Art. 8 Ulteriore prova dell’awenuto pagamento delle quote spettanti all’Ente Bilaterale Alto Adige pot ranno essere i modelli DM/TQ. Su apposita richiesta i modelli DM/10 dovranno essere esibiti.

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Social sciences
Year:
1994
Statut und Reglement : lokales Abkommen vom 18.06.1993 in Anwendung des nationalen Kollektivvertrages vom 30.05.1991
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Page 18 of 19
Author: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband ; Südtiroler Tourismuskasse / [Hrsg.: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband (HGV)...]
Place: Bozen
Physical description: 10, 10 S.
Language: Deutsch
Notations: Parallelt.: Statuto e regolamento. - Text dt. und ital.
Subject heading: k.Südtiroler Tourismuskasse
Location mark: II 135.333
Intern ID: 79891
cessiva fra i consiglieri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l’Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti Sindacali dei lavoratori e viceversa. Nell’attuazione delle delibere del Consiglio il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni

stabilite per il Presidente, Art. 12 - Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi, così designati: uno dal HGV, uno dalle categorie sindacali locali del settore e uno scelto tra gli iscritti all’albo dei Revisori ufficiali dei conti, che svolgerà le funzioni del Presidente del collegio stesso. Le stesse organizzazioni nominano, una per parte, due Revisori supplenti. I Revisori rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati, In caso di cessazione

di un membro del Collegio nel corso del mandato la sostituazione avrà luogo per il residuo periodo. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato, li Collegio esercita le funzioni di controllo della gestione e presenta al Consiglio di Amministrazio ne, al termine di ogni esercizio, la sua relazione in merito alle risultanze dell’esercizio stesso. II Collegio provvede alle verifiche di sua competenza, almeno una volta ogni tre mesi. I Revisori possono assistere

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Art. 13 - Entrate della Cassa Turìstica La Cassa Turistica provvede ai propri scopi: - con i contributi versati dalle imprese e dai lavoratori in servizio ai sensi dell'alt 6 del CCML per i dipendenti da Aziende del Turismo del Settore Turismo, cioè con il 0,40 per cento sulla paga base e contingenza e di cui lo 0,30 per cento a carico dei datori dì lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori. - con eventuali contributi erogati da enti pubblici

predisposto ed approvato dal C.d.A. entro il 30 giugno dell’anno successivo. Esso viene trasmesso entro il 31 luglio al HGV e alle categorie sindacali locali del settore, unita mente alla relazione del Collegio dei Revisori. Art. 15 - Scioglimento del Fondo La decisione circa lo scioglimento del Fondo, nonché quella relativa aita devoluzione di eventuali residui attivi compete ai HGV ed alle categorie sindacali locali dei settore, che hanno costituito la Cassa Turistica.

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1994
Statut und Reglement : lokales Abkommen vom 18.06.1993 in Anwendung des nationalen Kollektivvertrages vom 30.05.1991
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Page 17 of 19
Author: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband ; Südtiroler Tourismuskasse / [Hrsg.: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband (HGV)...]
Place: Bozen
Physical description: 10, 10 S.
Language: Deutsch
Notations: Parallelt.: Statuto e regolamento. - Text dt. und ital.
Subject heading: k.Südtiroler Tourismuskasse
Location mark: II 135.333
Intern ID: 79891
sottoscritto dal verbalizzante e dal Presi dente. Art* IO - Presidente Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, alternativamente, di biennio in biennio, nella persona di un Consigliere effettivo di parte imprenditoriale e dì uno dì quelli effettivi di parte sindacale. La riunione per l’elezione del Presidente sarà valida esclusivamente con la presenza dei 8 consi glieri effettivi; la maggioranza necessaria per la elezione è di 6 voti su 8 votanti. Il presidente rima ne in carica per

ad esso demandate dallo statuto e al regolamento e svolge tutti i compiti necessari all'attuazione degli scopi, di cui all’art. 3. Art. 9 - Riunione del Consiglio La convocazione è effettuata mediante avviso scritto dal Presidente, contenente l’ordine del gior no ed eventuali documenti utili nei casi, da ricevere almeno 10 giorni prima di quello della riunione; a fronte di urgente necessità, è consentita la convocazione, a mezzo telegramma, ricevuto almeno 2 giorni prima di quello della riunione

. I consiglio si riunisce almeno 4 volte nell’anno o quando ne sia avanzata richiesta scritta al Presi dente da parte di almeno 3 Consiglieri. L’avviso di convocazione conterrà luogo, giorno, ora e argomenti del giorno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono validamente constituite con la presenza di alme no 6 Consiglieri. Le delibere sono accolte con almeno 5 voti favorevoli. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e non può dare deleghe. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale, che sarà

un biennio. In caso di suo impedimento o di rinuncia, il nuovo Presidente, eletto con le medesime modalità, ri marrà in carica fino al compimento del biennio in corso. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa Turistica, sovrintende alla sua gestione e as sicura l’attuazione delle direttive degli organi collegiali. In caso di temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente: - convoca e presiede le riunioni del Consiglio e promuove la relativa

verbalizzazione delle sedute; - dà attuazione alle delibere del Consiglio, facendosi coadiuvare dal Vice Presidente; - svolge tutti gli altri compiti a lui demandati dal Consiglio, previsti nello statuto o nel regolamento. Art. 11 - Vice Presidente Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio, alternativamente, una volta tra i Consiglieri effettivi rappresentanti l’Associazione dei datori di lavoro e la volta suc- 8 il

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Category:
Social sciences
Year:
1994
Statut und Reglement : lokales Abkommen vom 18.06.1993 in Anwendung des nationalen Kollektivvertrages vom 30.05.1991
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Page 16 of 19
Author: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband ; Südtiroler Tourismuskasse / [Hrsg.: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband (HGV)...]
Place: Bozen
Physical description: 10, 10 S.
Language: Deutsch
Notations: Parallelt.: Statuto e regolamento. - Text dt. und ital.
Subject heading: k.Südtiroler Tourismuskasse
Location mark: II 135.333
Intern ID: 79891
Le quote relative ai dipendenti saranno trattenute dalle aziende di appartenza e versate alia Cassa Turistica, congiuntamente con quelle di propria spettanza, secondo le modalità previste dal rego lamento. La Cassa Turìstica potrà essere, altresì, alimentata con eventuali contributi che dovessero essere concessi dallo statuto o da altre strutture (internazionali, nazionali, regionali o locali). Con riferimento alle specificità del settore le partì concordano dì dotare la Cassa Turistica di stru

menti necessari per poter realizzare gli scopi secondo i’art. 3. La Cassa Turistica inizia la sua attività a decorrere dal 1 gennaio 1993, salvo rilascio rautorizzazio- ne da parte della direzione generale delPlMPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e che le parti applichino il contenuto dell’ art. 7 dell’accordo sull’addizionale di stagione del 16 giugno 1992. Art. 6 - Organi Sono organi della Cassa Turistica: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Vice Presidente

; - il Collegio dei Revisori. L’espletamento delle funzioni connesse non darà luogo a compensi di alcun genere, tranne per il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio La Cassa Turistica è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da 8 Consiglieri pariteticamente nominati dal HGV e dalle categorie sindacali locali del settore. Saranno, inoltre, nominati, sempre pariteticamente, altri 8 Consiglieri supplenti. 4 Consiglieri effettivi e 4 supplenti

saranno indicati dal HGV; 4 effettivi e 4 supplenti dalle categorie sindacali locali del settore. I Consiglieri rimarranno in carica per due anni e s’intenderanno tacitamente riconfermati qualora l'organizzazione di appartenenza non abbia provveduto, con atto scritto, alla nomina di persona diversa, con un anticipo di almeno un mese sulla data di scadenza dei biennio. Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare i soli 8 Consiglieri effettivi, salvo eventuali sostitu zioni per impedimento

. Le organizzazioni potranno, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, sostituire i propri rappresentanti nel consiglio con comunicazione scritta. Art. 8 ■ Compiti del Consiglio Il Consiglio ha il compito di amministrare la Cassa Turistica ed è investito dei poteri per l’attuazio ne di quanto previsto nel presente statuto e nel regolamento. In particolare, il Consiglio: - elegge il Presidente con le modalità previste nel successivo art. 10; - elegge il Vice Presidente con le stesse modalità per

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Year:
1994
Statut und Reglement : lokales Abkommen vom 18.06.1993 in Anwendung des nationalen Kollektivvertrages vom 30.05.1991
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Page 12 of 19
Author: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband ; Südtiroler Tourismuskasse / [Hrsg.: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband (HGV)...]
Place: Bozen
Physical description: 10, 10 S.
Language: Deutsch
Notations: Parallelt.: Statuto e regolamento. - Text dt. und ital.
Subject heading: k.Südtiroler Tourismuskasse
Location mark: II 135.333
Intern ID: 79891
86U7Z0 Cassa Turistica Alto Adige Cari Associati! Tra l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell’Alto Adige (nel seguente HGV) e le organizzazioni sindacali provinciali locali del settore ASGB, CGIL/AGB-FILCAMS-LHFD, CISL/SGB-FISASCAT, U1L/SGK-UILTUCS in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del 30 maggio 1991 per i lavoratori dipendenti del settore alberghi e pubblici esercizi é stato istituito l’Ente Bilaterale Alto Adige/Südtirol

di Amministrazione della Cassa Turistica; 2. sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e ri- organizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti; 3. interventi per il sostegno dei reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di for mazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi

di carattere sociale in favore dei lavoratori. Som c Beneficiari: Sono iscritti alla Cassa Turistica tutti i dipendenti e datori di lavoro delle aziende associate al HGV, o comunque che applicano il CCNL del 30 maggio 1991 per i dipendenti da aziende del Settore Turismo e che sono in regola col versamento delle quote di assistenza contrattuale (COVELA/ GGVELCO) e con quelle della Cassa Turistica. La riscossione delle suddette quote sarà effettuata dal 1 gennaio 1993 in base ad apposita con venzione

nazionale stipulata il 6 febbraio 1992 ai sensi della legge n. 311 del 1973, Speriamo che con questa istituzione intersindacale sia stato fatto un passo verso una responsabi lità comune e siamo lieti se il programma di quest’anno trova un vivo successo. Cordiali saluti Il Presidente Walter Meister LANDESBIBUOTHEK 'Dr Fr. Tessmann' B o z e n. Il Vice Presidente

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Social sciences
Year:
1994
Statut und Reglement : lokales Abkommen vom 18.06.1993 in Anwendung des nationalen Kollektivvertrages vom 30.05.1991
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/79891/79891_13_object_5249164.png
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Author: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband ; Südtiroler Tourismuskasse / [Hrsg.: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband (HGV)...]
Place: Bozen
Physical description: 10, 10 S.
Language: Deutsch
Notations: Parallelt.: Statuto e regolamento. - Text dt. und ital.
Subject heading: k.Südtiroler Tourismuskasse
Location mark: II 135.333
Intern ID: 79891
Attività della Cassa Turìstica Alto Adige per Tanno 1994 A. Finanziamento della formazione professionale Agli iscritti della Cassa Turistica Alto Adige che frequentano un corso professionale dal fascicolo della “HGV-Weiterbildung” e che versano ì contributi come previsto dal regolamento verrà con cessa una riduzione del 70% su! totale. Il minimale per l’iscrizione sarà di Lire 20.000. B. Rimborso dell’indennità scuola e malattia degli apprendisti a favore del datore di lavoro Visto l'art

. 3 e 4 dell’ accordo provinciale degli apprendisti del 16 giugno 1992, a decorrere del 1 0 gennaio 1994 l’indennità scuoia e malattia per gli apprendisti verrà, come finora, anticipato dal datore di lavoro. Su apposita richiesta del datore di lavoro l'importo anticipato verrà rimborsato dalla Cassa Turistica (vede modulo a pagina 5). Condizioni per il rimborso dell’ indennità scuola e malattia 1. Il datore di lavoro deve versare S contributi previsti dall’articolo 4 e 5 dello statuto della Cassa Turistica

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