, a giudicare su queste sino all'im porto di sole dieci lire veronesi; nel'1479 fu estesa alle lire cin quanta, e nei 1491 trovasi già ampliata a tutte le cause di qua lunque entità; sicché, riguardo agli affari civili, il suo foro dovea formare la prima istanza. Anzi nel 1614 fu severamente dal Go verno proibito a chicchessia di produrre immediatamente le cause alla Pretura di Rovereto, ove poteasi solo appellare dopo la sen tenza del Giudice del paese. Negli affari criminali non avea che il dovere
di riferire tantosto al Pretore, e, dopo la metà del se colo decimosettimo, al Commissario Cesareo sui confini d'Italia, il quale risiedeva in Rovereto, o in Calli ano, e spesse volte in. Polgaria stessa, e riceveva eziandio il giuramento del Vicario. Il Vicario si obbligava di esercitare con rettitudine il suo ufficio, senza odio e sinistra prevenzione, e con buona e speditiva giustizia, conforme alio Statuto Trentino qui ah antico osservato- doveva dar pubblica udienza ogni lunedì non feriate
; assistere, invitato, al Consiglio dei governi comunali, consigliando sempre il bene, e mantenendo il secreto; nelle cause diffìcili, e ogni qua], volta le parti il richiedessero, era obbligato a consultare persone perite in legge. Era pure suo incarico ricevere il. giuramento dei Sindaci e degli Officiali della Comunità; aveva un Cancelliere, il quale stendeva i processi, notava le sentenze e custodiva gli atti in apposito Archivio. Il suo ufficio durava un anno, ma dopo il 1700 fu prolungato
a dieciotto mesi;' percepiva di salario un ragnese al mese, e tenui sportule quando pronunziava sentenza, o esercitava altre deter minate funzioni. Finito il tempo di servizio, se il pubblico era soddisfatto dell'opera sua, veniva di spesso rieletto e confermato per un altro anno. Mancando ai suoi doveri, dopo due ammoni-