. 1. Al pagamento dei sussidi di cui all'art. 9 del R. D. 5 febbraio 1922, N. 209, 'dopo esauriti i fondi di cui .all'art. in tì'el R. de creto medesimo, sarà provveduto con i tfe- sidui della gestione 'dei sussidi di disoccu pazione a carico dello Stato previsti d'ai ^decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, N. 670; 24 lùglio 1917, N. 1185; 17 novem bre 1918, N. Ì698; 17 novembre 1918, N. 1911; 5 gennaio 1919, N. 6; 9 febbraio 1919, N, 212, nonché dai Regi decreti 7 .settembre 1919, N. 1679 e 6 aprile 1920