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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 10 di 33
Data: 28.02.1923
Descrizione fisica: 33
provveduto con di sposizione ministeriale. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta /Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque Spetti di osservarlo e di farlo osservare. - Dato a Roma, 10 dicembre 1922. : VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani, Oviglio - Carnazza- Rossi. Visto:. il guardasigilli Oviglio. 15 R. Decreto 21 dicembre 1922, n. 1685. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA Visti gli articoli 4 della legge 26 settem bre 1920, numero 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, numero 1778; Visti gli art. 240 e 323 del Codice civile per il Regno d'Italia; Visto il paragrafo 21 del Codice generale austriaco ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta del Guardasigilli, Mini stro segretario di Stato per la Giustizia t gli affari di Culto; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO Art. 1. Nei tenitori annessi con le leggi 26 set tembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920

, del contratto matrimonio, non siano trascorsi sei mesi senza richiamo. Art. 3-. 'Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella «Gaz zetta Ufficiale» del Regno. Ordiniamo che il presente, decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922. VITTOKIO EMANUELE Mussolini - Oviglio. Visto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 20 di 33
Data: 28.02.1923
Descrizione fisica: 33
26 Regio decretò 11 gennaio 1923, N. 80. VITTORIO EMANUELE III. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro segre tario di Stato per le Finanze; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art.- 1. Ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina annessi al Regno sono estese le disposizioni relative al monopolio dei fiammiferi portate dal

soppressio ne del monopolio dei fiammiferi saranno e- secutive anche per le nuove Provincie. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini, De Sstefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. ... ' 27: . , Regio decreto 21 gennaio 1923 N. 93. VITTORIO EMANUELE III . per grazia

di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 26 settembre 1920, N. 1322; Visto il R decreto-legge 17 ottobre 1922, N. 1353; Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Udito il Consiglio dei Ministri; Sentita la Commissione consultiva centra le per la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie; v Sulla proposta del Nostro Ministro Segre tario di Stato per l'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri: Art. 1. E' istituita la provincia di Trento, con capoluogo Trento. Essa avrà

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Pagina 19 di 33
Data: 28.02.1923
Descrizione fisica: 33
e le altre norme amministrative vigenti sulla gestione del chinino di Stato saranno estese con decreto del Ministero delle Finanze. Art. 4. II presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzet ta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque 'spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO

EMANUELE Mussolini, De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 25 Regio decreto 11 gennaio 1923 N.. 79. VITTORIO EMANUELE III. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta-del Nostro Ministro segre tario di Stato per le finanze; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. Le disposizioni del 1. comma dell'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1922, N. 1764, so no abrogate

richiesti dalla legislazione del Regno per concorrere alla concessione di rivendite. Art. 4. Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto-, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE * Mussolini, De Stefani Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

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Pagina 18 di 33
Data: 28.02.1923
Descrizione fisica: 33
di leva. Ordiniamo che il presente, decreto, muni to-del. sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno cfItalia, mandando a chiunque Spetti di osservarlo e di farlo oosservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini .- Diaz. Visto, il guardasigilli: Oviglio. , - 23 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 77. VITTORIO EMANUELE III . per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322

le penalità per taluni reati pre visti dalle leggi sulle privative dei sali e tabacchi. Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli cazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.. • VITTORIO EMANUELE * Mussolini

, De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 24 Regio decreto- 11 gennaio 1923 N. 78. VITTORIO EMANUELE III. per grazia di Dio e per volontà della Naaione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322 o 19 dicembre 1920, N. 1778. Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro segre tario di Stato per le finanze; ABBIAMD OECRÉTATO E DECRETIAOO : Art. 1. Ai territori , annessi al Regno in virtù del-

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