18 risultati
Ordina per:
Rilevanza
Rilevanza
Anno di pubblicazione ascendente
Anno di pubblicazione discendente
Titolo A - Z
Titolo Z - A
Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/30_11_1923/BT_1923_11_30_4_object_3221355.png
Pagina 4 di 18
Data: 30.11.1923
Descrizione fisica: 18
Art. 4. Resta tuttora vietato nei territorio del la Dalmazia annessa al Regno d'Italia il commercio delle valute austro-ungariche non ötampigliate, con la comminatoria del la reclusione ila uno a tre anni e della inul ta non inferiore a L. 500. Art. 5. Il presente decreto che sarà applicato anche nei territori annessi entrerà in vigo re dal, giorno della .sua pubblicazione, e sa rà presentato al Parlamento per la conver- -sione in legge. . Ordiniamo elio il presente decreto, muni to del

•sigillo d'elio Stato, èia inserto nella - raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 'Regno d'Italia, mandando a ..chiunque •-©petti di osservarlo e di farlo osservare. Dato «a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 ago sto 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini, Oviglio, A. De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 170 Regio Decreto 24 settembre 1923, N. 2113. VITTORIO EMANUELE III per grazio di Dio è per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 26 settembre 1920, nu mero 1322 e 19 dicembre

delle leggi e dei' decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923. VITTORIO EiMANUELE Mussolini - De Stefani. Vieto, il Guardasigilli: Oviglio. 171 Regio Decreto 24 settembre 1923 N. 2120. VITTODIO EMANUELE III per grazio di Dio è per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'articolo 4 della legge 26 settem bre 1920, N. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre Ì920, N. ,1778; In virtù della delegazione

1