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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 132 di 152
Data: 31.12.1921
Descrizione fisica: 152
ulto del sigillo dello Stato, sia inserito^ iièlla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservar! o e di farlo osservare. Dato a Roma, li 12 novembre 1921. VITTORIO EMANUELE 2.02 . Regio Decreto 10 ottobre 1921 N. 1G2G- VITTORIO EMANUELE' III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Udito il 'Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO

E DECRE TIAMO: • Articolo Uniico: E- istituito un distintivo d'onore, del quale saranno autorizzati a fregiarsi gli ex irnederiti italiani, i quali, nell'ultima guerra contro l'Austriia.-Unglieria, si ar ruolarono volontari nel nostro esercito e nella nostra marina di guerra. Tale distintivo consisterà ;in una stri scia di seta di colore bianco, alta mm.' S, sulla quale saranno ricamati gli stemmi di Trieste e Trento, come nel disegno annesso al präsente decreto. Il distintitvo sarà aplicato o ricama

to melila parte superiore del nastro del la medaglia commemorativa . della no stra guerra 1915-191S, e, quando non si farà uso della decorazione, si porterà come nastrino subito dopo tinello relati vo alla detta medaglia. Ordiniamo ciré, il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan do a cliiunquie, «petti di osservarlo e eli farlo osservare. Dato a Raeconigi acidi 16 ottobre 1921. VITTORIO EMANUELE Bonomi

■ Gas-par otto- cler alilitliciien Sammlung de*r Gesetze und Dek riefte des Königreiches Italien einverleibt werde, und befehlen es iedler- manii an, dem es obliegt, dasselbe zu befolgen oder befolgen zu lassen. Oegeben zu Rom, am 12. November 1921. VITTORIO EMANUELE III 203 Regio decrei oiegge 12 novembre 1921, N. 1GG0. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RÉ D'ITALIA Visto il decreto luogotenenziale ' 2 marzo 1919,, numero 391, che autor uzzo provvedimenti

straordinari per il fun zionamento delle linee automobilistiche in servizio pubblico nelle terre liberate'; Ritenuto che con l'articolo S dèi detto decreto fu stabilito die le disposizióni in esso contenute avrebbero avuto vigo re sino ad uri anno dopo la pubblicazio ne della pace e cioè fino al 31 ottobre 1921; • Ritenuta la necessità di prorogare Ta le termine e di estendere i provvedi uren ti alle nuove Provincie; - ' Considerato che non sussistono più le condizioni anormali che consiglliarono

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 47 di 152
Data: 31.12.1921
Descrizione fisica: 152
della Nazione RE d'ITALIA Vedute le • leggi 26 settembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920, N. 177S; Vediuti n, Reigi decreti 22 luglio , 1920, X. 1233 e 14 agosto 1920, 'N. 1234; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta-, del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno ; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO Art. 1. i ■ ■ Con le modalità stabilite negli arti-; coli seguenti sono istituite Commissioni consultive per lai sistematone ammi nistrativa dei

. VITTORIO EMANUELE III Bowomi - De Xava Gesehen! Der ' Stieg^lbewaiirer: Rod fatò i attienie al/l ' amni;i mi strazi onie; delle nuove Provincie e particolarmente per l'eser 1 ci zio d'ella facoltà attribuita al Gover no stesso icion l'art. 4 della legge 26 set tembre .1920, N- 1322 e con l'art. 3 d'el la legge 19 dicembre 1920, N. 177S. Le Commissioni consultive definiran no i kuvori entro un anno dalla loro co stituzione e trasmetteranno al Governo le loro proposte, anche durante il corso della loro

attività, per la presentazione al Parlamento o per la emanazione dei necessari atti di Governo. Art. 2, Le Commissioni consultive sono costi tuite separatamente per la Venezia Giulia, per la Venezia Tridentina e per la circoscrizione di Zara. Per affari d'interesse comune è costi tuita una Commissione . consultiva cen trale./ Art. 3. . Fanno parte delle Commissioni con sultive regionali i senatori e i deputati della rispettiva circoscrizione e inoltre membri nominati con decreto del presi diente del

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