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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 50 di 83
Data: 31.03.1922
Descrizione fisica: 83
51 Legge 29-12-1921, N. 2079. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promul ghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a ce dere gratuitamente al Comune di Tren to lo storico colle denominato « Doss di Trento ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre ti del Regno d'Italia

, mandando a chiun que spetti di osservarla e di farla os servare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi 29 dicembre 1921. VITTORIO EMANUELE Solevi Visto il guardasigilli : Rodino. 52 R. D. 22-1-1922, N. 48. VITTORIO EMANUELE ni Ber grazia dì Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 4 della legge 26 set tembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Con siglio dei ministri, ministro

fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare leal mente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio al solo scopo del bene insepara^ bil del Re e della Patria ». Art. 2. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri prestano giuramento con la formula seguente: «Giuro di essere fe dele al I$e, di osservare lealmente lo Sta tuto e tutte le leggi del Regno e di a- dempiere da uomo di onore e di coscien za le funzioni che mi sono affidate ». Art

e dagli impie gati o funzionari dell'ordine giudiziario addetti ad uffici nelle altre Provincie del Regno' avanti ai rispettivi capi di essi. Successivamente si applicheranno per gli impiegati le norme vigenti in mate ria nel Regno per i vari rami di ammi nistrazione e per i funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri l'art. 10 dell'or dinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865 n. 2626 (serie I.a) e le disposizioni della sezione ll,a del regolamento generale giudiziario

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 51 di 83
Data: 31.03.1922
Descrizione fisica: 83
ministro se gretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : Articolo unico. Sul distintivo d'onore, per gli ex irre denti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, oltre gli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà pure ricamato lo stemma di Zara come nel disegno an nesso al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

- m munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccola ufficiale delle leggi e doi decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far- loosservaré. Dato a Roma, addi 22 gennaio 1922. VITTORIO I^LAiOTEL® Bonomi Visto, il guardasigilli : Rodino. 53 R. D. 7.1-1922, n. 66. VITTORIO EMANUELE III per Grazia di Dio e per volontà della Naaäione RE D'ITALIA Visto il R._ decréto 16 ottobre 1921. il. 1626; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro

a chiunque spetti eli osservarlo e di far lo osservare. Dato a Roma, addi 7 gennaio 1922. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Gasparotto 54 R. D. 22-1-1922, n. 86. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della . . Nazione RE D'IT AUA Vedute le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto l'art. 6 del Regio Decreto- Legge 31 agosto 1921, N. 1269; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno

, di concerto con il ministro dell'industria e commercio e con quello del' tesoro; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: * Art. 1. Nei territori annessi a norma delle leggi 26 settembre 1920, n. 1778; a com plemento delle norme legislative che ancora regolano le Borse di commercio, sono estese _ con effetto dal 27 dicem bre 1921 - le seguenti disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, così coor dinate : 1. I ministri dell'industria e commer cio e del tesoro possono in ogni tempo di concerto ordinare

l'industria, e com mercio, di concerto con quello del Te soro, può prendere di propria iniziati va i provvedimenti di cui al precedènte numero 2 e può estendere ad altrè Bor se quelli già adottati. . Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, m'an dando a chiunque spetti di osservarlo

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Pagina 54 di 83
Data: 31.03.1922
Descrizione fisica: 83
ed in quale misura. Ali;. 10. Quando si tratti di mobili industriali, la deduzione per deprezzamento di ve tustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'art. 6 del testo unico 27 marzo 1919, N. 426. Art. 11. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel la Gazzetta ufficiale, del Regno 4 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle

leg gi e dei decreti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi 2 febbraio 1922. VITTORIO BMAJNUELE BonomV- De Nova - Rodino Visto: E. ßnaatiaMgül* Rodmò. 56 R. D. legge 2-2-1922 n. 160. VITTORIO EMANUELE III t per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 28 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto il Regio decreto-legge 26 set tembre 1921, N. 1289; Sentito il consiglio dei Ministri; Sulla

neces sità pei loro bilanci. Art. 2. Soino prorogati i poteri della Com missione che deve esaminare le djOr mande di anticipazione e fare le pro poste al ^Ministero del Tesoro per la re lativa concessione; la sua composizione è quella stabilita dall'art. 6 dello stesso R. Decreto-legge. Art. 3. Nello stato !di previsione della spe sa per il Ministero (Jel tesoro per l'e sercizio finanziario 1921-1922 saranno stanziati, in aggiunta ai 40 milioni di cui all'art. 7 del preedente decreto-leg ge e nella

. 4. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e isarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 2 febbraio 1Ö22. VITTORIO EMANUELE • Bonomi - De Novo Visto, il guardasigilli: Rodinò.

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Pagina 28 di 83
Data: 31.03.1922
Descrizione fisica: 83
( Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leg gi -è dei decréti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 3 novembre 1921. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Solevi - Rodino - De Nava Visto il guardasigilli: Rodino. 49 Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734. VITTORIO EMAfNUELE in per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il decreto

Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563; -Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389; Visto il Nostro decreto in data 21 no vembre 1920, n. 1741, nonché la legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Sentito ii Consiglio dei ministri: Sulla proposta del ministro segreta rio di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio, mini stro dell'interno, e con quelli della guer ra e della marina ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. Agli ex-militari dell'esercito e dell'ar mata del cessato Impero

austro-ungari co, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara annessi al Regno, che, in occasio ne del servizio militare prestaio nella querra 1914-18, abbiano perduto, in tut to o in parte, la capacità a profìcuo la voro per una delle infermità previste nell'allegata tabella A è accordato un assegno di invalidità continuativo o rin novabile o un aumento provvisorio nel la misura stabilita nella annessa tabel la B. n - Wir betföhüen, das das vorütteseude Dekret

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Pagina 76 di 83
Data: 31.03.1922
Descrizione fisica: 83
PARTE II. - II. TEIL Circolari. - Zirkularerlässe 59 impresso salilo Scontrino dev'essere cMa- commissariat o generale civile ro e perfettamente legiibilie ; nel caso che per la Venezia tridentina ciò non fosse si rtichiecterà alla bigliette- N. 13914 Rag. 3. ria della Stazione 1 'applücazione sullo OGGETTO: Missioni % Scontri» fer-j Sc T <mtrinD d ì mm secemla tìmteatora. Toviari j La presentazionje degli Scontrini a cor Alle 'Autorità ed Uffici dipendenti. ! recl ° dellte tabelle

indicazioni : Numero del l^bret- ^ v j a gg[ ö non saranno ammesise al rim- to personale, e Numero della richiesta di } >01 . so ■viaggio Mod. 141, percorso per cui ven- m ' 0i ... iAOO ne Acquistato il bi^ertto e prezzo pa«a- Tramto lü ' 21 Mai ™ 1922 - tn niaosKx nsnfniit a 1 P- Il Commissario Generale Civile Il timbro della Stazione di partenza COTTALASSO PARTE III. - III TEIL Decreti vari - Comunicazioni - Verschiedene Dekrete - Mitteilungen 60 R. D. 12-2-1922. VITTORIO EMANUELE III per grtoia d'I Dio

e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedutfa la jlegge 26 settembre 1920, n. 1322; Veduto l'art. 119 del R. decreto 7 ot tobre 1921, n. 1393; Veduto il paragrafo . 16 dello statuto comunale-per la città di Rovereto; Su proposta del presidente dèi Consi glio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: E' confermata l'elezione a sindaco del la città di Rovereto del sig. cav. uff. Sil vio De Francesco. Il presente decreto entra in vigore il giorno

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. t Dato a Roma, addi 12 febbraio 1922. VITTORIO EMANUELE Bonomi

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Pagina 4 di 83
Data: 31.03.1922
Descrizione fisica: 83
do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 24 febbraio 1921. VITTORIO EMANUELE Giolitti - Micheli - Facta - Fera - Alessio Visto, il guardasigilli: Fera. R. D. 26-9-1920, N. 1363. VITTORIO EMANUELE HI per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione RE D'ITALIA Il «Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promul ghiamo quanto segue: Art. 1. Chiunque intenda produrre o com merciare talee, barbatelle selvatiche e innestate di viti

americane, deve farne speciale denunzia agli Istituti che saran no indicati dal ministro per l'agricoltu ra con apposito decreto. La denuncia è obbligatoria anche per coloro che, alla data della presente leg ge, esercitano già l'industria della pro duzione delle' viti americane. Art, 2. La denuncia, da parte dei produttori di legno americano di cui al I.o com ma dell'articolo precedente, deve essere presentata non più tardi del marzo di ogni anno, e indicare: a) la superficie • degli appezzamenti

impiantati a vigneto di piante madri e a barbatellaio, tenendo distinti quelli riguardanti le barbatelle selvatiche da quelli riguardanti le barbatelle inne state ; b) il numero e l'età delle piante ma dri, il numero delle barbatelle selvatiche e innestate distinte per varietà. Per le barbatelle innestate dovrà esse re indicata anche la varietà della marza. La denuncia da parte dei commer cianti di legno americano deve essere presentata non più tardi del settembre di ogni anno e indicare: jedermann

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Pagina 7 di 83
Data: 31.03.1922
Descrizione fisica: 83
- toi - sorzi agrari ed i Consorzi antifìlosserici potranno costituirsi parte civile nei pro cedimenti à carico dei contravventori al la presente legge. Art. 11. Per l'applicazione della presente leggo sarà iscritta in apposito capitolo del bi lancio passivo del Ministero per l'agri coltura, a partire dall'esercizio finanzia rio 1920-1921, la somma di Lire 100.000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei de creti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addi 26 settembre 1920. VITTORIO EMANUELE Micheli - Meda - Fera - Alessio Visto il guardasigilli : Fera. 43 Regio decreto-legge 5 maggio 1921, N. 568. 4 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, ministro segre tario di Stato per l'interno, di concerto col

ministro delle finanze, del tesoro e dell'istruzione pubblica; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: Art. 1. Sull'introito lordo totale degli spetta coli dati al pubblico a pagamento nei teatri ed altri luoghi chiusi con opere liriche, drammatiche e mimiche, ope rette, concerti vocali e strumentali, rivi ste, coreografìe; circhi equestri, ma rionette e spettacoli di varietà di ogni genere è dovuto allo Stato in tutti i comuni; della Venezia Giulia e (della Venezia Tridentina, il diritto erariale nella

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