ed in quale misura. Ali;. 10. Quando si tratti di mobili industriali, la deduzione per deprezzamento di ve tustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'art. 6 del testo unico 27 marzo 1919, N. 426. Art. 11. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel la Gazzetta ufficiale, del Regno 4 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle
leg gi e dei decreti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi 2 febbraio 1922. VITTORIO BMAJNUELE BonomV- De Nova - Rodino Visto: E. ßnaatiaMgül* Rodmò. 56 R. D. legge 2-2-1922 n. 160. VITTORIO EMANUELE III t per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 28 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto il Regio decreto-legge 26 set tembre 1921, N. 1289; Sentito il consiglio dei Ministri; Sulla
neces sità pei loro bilanci. Art. 2. Soino prorogati i poteri della Com missione che deve esaminare le djOr mande di anticipazione e fare le pro poste al ^Ministero del Tesoro per la re lativa concessione; la sua composizione è quella stabilita dall'art. 6 dello stesso R. Decreto-legge. Art. 3. Nello stato !di previsione della spe sa per il Ministero (Jel tesoro per l'e sercizio finanziario 1921-1922 saranno stanziati, in aggiunta ai 40 milioni di cui all'art. 7 del preedente decreto-leg ge e nella
. 4. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e isarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 2 febbraio 1Ö22. VITTORIO EMANUELE • Bonomi - De Novo Visto, il guardasigilli: Rodinò.