, n. 688, iSìulla tutela delle an tichità e belliej arti» il relativo regolamen to, approviarfk» con R. decreto 30 gennaio 1913, n- 363, i)lR. decreto-legge 30 mag gio 1920, n. 793, che eleva la tassa di esportazione suiUlie cose d'arte e di inte resse paletnologico, archeologico e numi smatico. v Art, 2. Sempre che nelle leggi e nel regola mento di. cui all'art. 1, sono indicati il prefetto, il presidente della Deputazione provinciale, le soprintendenze ai monu menti, alle gaillerie, agli .scavi e gii
Vjiöto l'ant. 3 della legge 19 dicembre 11)20, n. 1778; Sentito il Consiglio dei minjiisffcri; Su '.proposta del presidente del Consi glilo deji mini;isitri, ministrò segretario di Stato per gli affari deU*interno, di con certo con i ministri del^ilstriizione pub blica e delle finanze] - ABBIAMO DECRETATO A DECRE TIAMO : Art. 1. Ai' tenitori annessi al Regno con le leggi. 26 settembre! 1920, n. 1322, e' 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le leggìi 20 giiugno 1909, n. 361, e 23 giu gno 1912