-legge 6 ottobre 1919, N. 2094; Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, N. 523; Visto il R. decreto 6 ottobre 1921, N. 1426; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del ministro del teso ro, di concerto col presidente del Con siglio dei ministri, ministro dell'inter no, col ministro della giustizia e degli affari di culto e col ministro delle terre liberate ; ABBIAMO DECRETATO, E DECRETIAMO: Art. 1. Al fine di accertare e liquidare le indegnità dovute per risarcimento dei danni di guerra
giusta il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, N. 425, e le successive modificazioni, i jpresidenti delle Comi- missioni giudicatrici, gli intendenti ed i direttori provinciali di finanza, gli a- gerati e i referafci delle Impóste, i ricevi tori del registro, g i li ingegneri degli uffici tecnici di finanza e gli ispettori incaricati dal Ministero del tesoro o. dal Ministero delle terre liberate, han no potere di interrogare i danneggia ti, citare e sentire testimoni
, eseguire atti di ricognizione e di ispezione sui luoghi in cui si denuncia avvenuto il danno, esaminare -gli atti di tutti i pùb blici uffici e chiederne copia. Art. 2. All'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, N. 426, è aggiungo, dopo il secon do comma il seguente: R presidente della Commissione po trà, ove risulti necessario per il rego lare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato 'dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee
. Art. 3. All'a rt. 3 0 del testo unico modificato con R. decreto 13 luglio 1919, N. 1236, è sostituito il seguente: «Contro le decisioni .delle Commis sioni per le controversie di valore su periore a Lire 50.000 è ammesso gra vante ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 mem bri: di un magistrato di grado non in feriore a consigliere di Corte d'Appel lo, designato dal ministro di giustizia, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egual mente
designato dal ministro di giu stizia, di quattro membri designati dal ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, dei quali due tecnici e di un membro chiamato di volto in volta dal presidente fra i desi gnati dai presidenti delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commer cio delle vecchie Provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle Ammini strazioni provinciali della Venezia Giu lia e Tridentina. Il presidente curerà possibilmente di scegliere il chiamato fra