è autorizzato a stabilirle prezzi più elevati di quelli fissati nell'articolo 2 e non inferiori al costo del grano estero, per la cessione del grano destinato alla confezióne di paste alimentari ed abburattamento spe ciale, di paste al glutine, di biscotti e dolci, è di altri generi ,di consumo spe ciale. Gli utili ricavati dal maggior prezzo di cessione del grano, per la confezione del pane a forme piccole, delle paste a- limentari speciali, dei biscotti e diei dol ci saranno integralmente devoluti alla
diminuzione del prezzo del pane di con sumo popolare. E' data facoltà al Commissario Gene rale di elevare nelle Provincie, in cui il consumo del 4 pane a forme piccole si dif-, fonderà largamente,-: il prezzo di. cessione del grano, quale stabilito all'articolo 2, devolvendo! integralmente il maggior prezzo, unitamente agli utili ricavati dal Commissariato nella cessione di grano per la confezione di biscotti, di dolci e di paste e di altri generi di consumo speciale a beneficio delle Provincie nelle
quali sarà esclusivo o prevalente il con sumo del pane popolare, con speciale ri guardo allie Provincie meridionali ed alle ìsole. 'Art. 4. Per il mese di marzo il grano tenero sarà ceduto ai Consorzi granari al prez zo di Lire 90 al quintale, e 'quello duro al prezzo 'di Lire 110. Per i-I mese di aprile, in via di esperi mento. i Consorzi granari dovranno ce dere isulìa propria .assegnazione mensile un quantitativo di grano o di farina ad un prezzo inféf4ore del 20-per cento a quello! stabilito