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Libri
Categoria:
Storia , Giurisprudenza, politica
Anno:
1858
Statuti della città di Trento : colla designazione dei beni del comune nella prima metà del secolo XIV.- (Biblioteca trentina o sia raccolta di documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento ; Dispensa 3 - 6 : Municipii e Comunità)
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Pagina 23 di 823
Autore: Gar, Tommaso [Vorredner] / con un introd. di Tommaso Gar
Luogo: Trento
Editore: Monauni
Descrizione fisica: LXXI, 343 S.
Lingua: Lateinisch
Commenti: <br />Statuti della città di Rovereto : 1425 - 1610 / con un introd. di Tommaso Gar e un discorso di Simone Cresseri, 1859. - 1859 - In: Biblioteca trentina o sia raccolta di documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento ; Dispensa 7-9 : Municipii e Comunità
Soggetto: g.Trient / Stadtverfassung ; z.Geschichte 1500-1600 ; f.Quelle
Segnatura: II 103.173
ID interno: 219652
con altre città della Marca contro le pretese del loro vescovo e le vessazioni di qualche suo feudatario par lano abbastanza i documenti di quella età. Una restri zione notevole delle libertà municipali avvenne effetti vamente in Trento nei primi anni del secolo decimo- terzo , sotto il vescovo Federico di Vanga, che unì a quello del contado il dominio temporale della città, la quale, lacerata da interne fazioni, gli si diede volonta riamente, a patto però che rimanesse in vigore l'or dine

ed una parte della primiera autorità del Comune. Ed è assai verosimile che in questa occasione si rior dinassero le varie leggi c le buone antiche consuetudini della città, nella stessa guisa che il vescovo raccoglieva dal canto suo in un Codice, dal suo nome detto Van* ghianoy pubblicato con opportune annotazioni dal ciliar, Rodolfo Kink nel 1852, i diritti della sua Chiesa e de' suoi fedeli, e gli ordinamenti delle miniere, che sono i più antichi d'Europa. Di questa prima compi lazione regolare

dello Statuto di Trento non ci resta che una povera traduzione in lingua tedesca, fatta un secolo dopo per uso privato d' un feudatario allemanno ; susseguita da quella dello Statuto del i 558. Malgrado alla restrizione surriferita, fra le prero gative della città di Trento, riconosciute dai vescovi susseguenti, dagli imperatori, dai loro vicarii, dai conti del. Tirolo avvocati della Chiesa, e dai varii signori che occuparono per qualche tempo il dominio del prin cipato trentino, molto rilevante era

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Libri
Categoria:
Storia , Giurisprudenza, politica
Anno:
1858
Statuti della città di Trento : colla designazione dei beni del comune nella prima metà del secolo XIV.- (Biblioteca trentina o sia raccolta di documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento ; Dispensa 3 - 6 : Municipii e Comunità)
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Pagina 71 di 823
Autore: Gar, Tommaso [Vorredner] / con un introd. di Tommaso Gar
Luogo: Trento
Editore: Monauni
Descrizione fisica: LXXI, 343 S.
Lingua: Lateinisch
Commenti: <br />Statuti della città di Rovereto : 1425 - 1610 / con un introd. di Tommaso Gar e un discorso di Simone Cresseri, 1859. - 1859 - In: Biblioteca trentina o sia raccolta di documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento ; Dispensa 7-9 : Municipii e Comunità
Soggetto: g.Trient / Stadtverfassung ; z.Geschichte 1500-1600 ; f.Quelle
Segnatura: II 103.173
ID interno: 219652
LXIX -— di ucciderlo. Quando il delitto non constava palesemente a di lui carico, ed il fuggitivo persisteva nella contuma cia, si pronunciava contro il medesimo una pena pecu niaria di L. 100 col bando. Se il delitto imputatogli importava pena capitale, era lecito a ognuno l'ucciderlo. Giunto il contumace nelle mani della giustizia, aveva egli il diritto di purgare la sua contumacia an che col mezzo di procuratore. In mancanza di altre prove, la si purgava eziandio con tre tratti di corda

. Purgata la contumacia, egli produceva le altre prove di sua innocenza, e su queste si procedeva come nel processo regolare. Pel saccheggiatore contumace v' era la particolarità che, non comparendo entro otto 'giorni dopo la cita zione, lo si dichiarava bandito e gli si confiscavano i beni a favore del Principe. (G. 16. 20. 50. 85.) Per completare i criterii che intorno al grado e alle condizioni della vita civile e politica degli avi no stri si possono agevolmente ritrarre da questo esatto compendio

dello Statuto di Trento, giova osservare, che ai più gravi difetti inerenti al medésimo sopperiva or dinariamente la equità e la prudenza dei rettori e giu reconsulti ; i quali, parte interpretando, parte moderan do, procuravano di togliere nella pratica l'ingiustizia o l'imperfezione della legge. D altronde era regola ge nerale d'interpretazione, che gli statuti municipali, risguardati come altrettante modificazioni del diritto

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