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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 11 di 32
Data: 31.03.1923
Descrizione fisica: 32
'annessa alla legge 9 febbraio 1851 H. L. I. N. 50, con le modifiche apportate dalla legge 13 dicem bre 1863 13. L. I. N. 89. .Dall'entrata in vigore del presente de creto cesseranno altresì di aver vigore tutte le contrarie disposizioni portate da leggi ed ordinanze del cessato regime. Ordiniamo 4 ohe il presente decreto, munito d.'l sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti crei Regno d'Italia, mandando a chiunque spet ti di osservarlo e di farlo osservare

. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini, De Sstefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 42 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 156. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26' settembre 1920, numero 1322 e H : dicembre 1920, N. 1778; ' Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta Gel nostro Ministro segre tario di Stato per le finanze; . ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. Ai territori annessi al Regno in virtù del

disposizioni transitorie previste dal R. decreto 5 dicembre 1895 M. 678,. che col presente decreto viene anch'esso esteso ai territori indicati all'art. 1. Dalla data dell'entrata in vigore del pre sente decretò sono abrogate le corrispon denti disposizioni previste dalle norme del cessato regime e comunque contrarie a quel le estese col presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato sia. inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

, mandando a chiunque spet ti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 43 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 157. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro segre tario di Stato per le Finanze; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 21 di 32
Data: 31.03.1923
Descrizione fisica: 32
distretto camerale di Bolzano fino all'atto della consegna o del ritiro della merce; 4. Le norme per la riscossione saranno rese pubbliche dall'Amministrazione delle Ferovie dello Stato ; 5. L'applicazioüe della tassa consegna merci ha vigore per le spedizioni consegnate o ritirate fino al 31 dicembre 1924. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spet ti di osservarlo

e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Teofilo Rossi Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 47 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 233. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA ' Valuta la legge 26 settembre 1920, Nu mero 1322; Veduta la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Sulla proposta del Nostro Ministro se gretario di Stato per la istruzione pubbli ca, di concerto col Ministro delle finanze; ABBIAMO DECRETATO E: DECRETIAMO

e francese; una di italiano e tedesco; una di matematica e computisteria; . una di scienze naturali; una di geografia e storia; una di disegno e calligrafia. Dette cattedre saranno coperte mediante trasferimento di professori già in ruolo nel le scuole medie governative sia delle nuo ve che delle altre provincie del Regno. Ordiniamo che il presente decreto muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Gentile - De Stefani. Visto, il guardasigilli: Oviglio. 48 Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 184. VITTORIO EMANUELE III per grazia di. Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 26 settembre 1920, numero 1322; Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Visto il testò unico delia legge sull'emi grazione, approvato con R. decreto 13 no vembre 1919, n. 2205; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 24 di 32
Data: 31.03.1923
Descrizione fisica: 32
Regio decretò 4 febbraio 1923, n. 273. : j; >• WTORÌO EMANUELE III ; c *~ r 'oÜ ~ P® ? grazia di Dio .•j o-jr.e per-Tolòntà della Nazione -• v;-V. RE D'ITALIA Vistò il R. decreto-legge 17 ottóbre 1922, n. *1353, per la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie; Vista là legge 3 dicembre 1922, n. 1601 peV' conferìmeiitó al Governo del Re di pie- ni ; póteri per riordinamento del sistèma tri butario e della pubblica amministrazione; Vista lä lege;e -7 luglio 1907,- n. 429, mo dificata dai

delle ferrovie dello Stato, si devono intimare, a pena di nulli tà, alla competente sede del servizio legale. Art. 4. Per il passaggio degli affari dalle Avvo cature erariali alle sedi legali ferroviarie di Trento e Trieste saranno presi in tempo gli opportuni accordi fra l'Avvocatura era riale generale e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

, mandando a chiunque spet ti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Carnazza - De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 53 Regio decreto 8 febbraio 1923, N. 279. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Sulla proposta del Ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di cìulto; Udito il consiglio dei

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Pagina 6 di 32
Data: 31.03.1923
Descrizione fisica: 32
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Articolo unico: La legge 3 dicembre 1922, N. 1601, èeste- S3 ai territori annessi con le leggi 26 set tembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920, N 1778; Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, &ia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei dectreti cfel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, adtfi 7 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Oviglio

. 39 R. D. 7-1-1923 N. 165.-* VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione. RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Visti gli articoli 4 della legge 26 settem bre 1920, N. 1322 e 3 della legge 19 dicem bre 1920, N. 1778; Visto l'art. 6 del Regio decreto-legge 26 novembre 1919, N. 2304; Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consi glio dei ministri e Ministro dell'Interno, di concerto col

20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia; 2. la legge 31 marzo 1877, N. 3761, serie 2.a), sui conflitti di attribuzioni; 3. la legge sul Consiglio di Stato, testo unico approvato con Regio decreto 17 ago sto 1907, N. 638, ed i relativi regolamenti approvati con Regi decreti 17 agosto 1907, N. 640, 641 e 642. Art'. 3. I ricorsi per incompetenza, violazione di di legge o eccesso di potere contro atti o provedimenti amministrativi relativi allo nuove, Provincie sono

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