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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 44 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
pronunciatasi in prima istanza, nel rispetto del sistema previ sto dalla citata legge n. 161. La composizione delle sezioni tiene conto delle necessità di adeguamento derivanti dal decentramento del servizio ed anche della destinazione dei films in oggetto alla popola zione di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Titolo II. - (Ripartizione tra Stalo e pro vincia del materiale dell’Archivio di Stato di Bolzano) - misura 108. Si provvede alla ripartizione tra Stato e provincia di Bolzano del materiale

l’istituto della delega, i presi denti delle Giunte provinciali dovranno atte nersi alle direttive generali del Governo. Titolo V. - (Iniziative industriali a parte cipazione statale o a capitale estero) - mi sura 112, seconda parte. La norma riguarda la seconda parte della misura. Date le particolarità della provincia di Bolzano si prevede una procedura di intesa Stato-provincia (che in base alla riforma del lo statuto ha competenza in materia di incre mento della produzione industriale) per le

— 3 — Atti Parlamentari N. 2933 Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI films in lingua tedesca da proiettare in pro vincia di Bolzano. A tale scopo sono istituite sezioni di revisione in primo ed in secondo grado a carattere locale che sostituiscono in quella provincia la commissione centrale. Le sezioni sono tre, al fine di assicurare che anche il giudizio di secondo grado possa essere espresso in sede locale da due sezioni riunite, diverse da quella

custodito nell’Archivio di Stato di Bolzano. Un appo sito allegato indica gli archivi e i documenti che passano all’istituendo Archivio della pro vincia e quelli che invece rimangono all’Ar chivio di Stalo. Ai fini della concreta ripartizione del ma teriale archivistico, si è osservalo il criterio di conservare alTArchivio di Stato i docu menti emanati da organi a carattere « sovra no », e perciò propriamente statali; inoltre, 'secondo una regola della scienza archivistica, si è ritenuto opportuno non

scorporare - per quanto possibile - i fondi archivistici inte ressati. Dopo aver disposto là ripartizione del ma teriale, il disegno di legge demanda alla pro vincia la custodia e manutenzione degli atti di particolare interesse storico-locale, rima nendo ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica e sulla consultabilità degli atti e sugli scarti. Il Presidente della Giunta provinciale - at tesa la struttura autonomistica della provin cia di Bolzano nella cui organizzazione andrà ad inserirsi

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 14 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
riflettenti l’uso della lingua tedesca, (da ta luni ritenuto nientemeno che condizione indispensabile e presupposta per il funzionamento dello Statuto), che l’art. 85 non limita affatto l’uso di detta lingua agli uffici della provincia di Bolzano, avendo facoltà i cittadini ,di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della P.A. situati nella provincia o aventi competenza regio nale. La stessa lingua può essere usata « nelle adunanze degli

organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali ». (V. artt. 70, 71, 72 D.P. 30 giugno 1951 n. 574). La facoltà per i cittadini di lingua tedesca di usare detta lingua anche al di fuori della provincia di Bolzano, nei rapporti con gli uffici aventi compe tenza regionale,' (ad es.: Corte di Appello, Tribunale per i minorenni, Com missariato del Governo, Provveditorato regionale per le opere pubbliche ecc.), evidentemente esclude che il problema della bilinguità fosse stato di tale

rilievo da imporre l’aggregazione di autorità dei comuni mistilingui alla provincia di Bolzano. Comunque quanto qui si intende far notare, è l’arbitrio compiu tosi con l’art. 3 dello Statuto, giacché, pur ammettendosi la possibilità di detta aggregazione, essa era dallo Statuto attuabile soltanto rispettando le condizioni poste dall’art. 133 della Costituzione, nei riguardi cioè di quei co muni che in tal senso si fossero espressi, non essendo lecita nè ammissibile alcuna presunzione di volontà

In forza di detto articolo, cui corrisponde hart. 13 p.p. St. T.-A.A. « spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamen te locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali». Ora allorquando, come nel caso particolare, anzi unico, dello Statuto Trentino-Alto Adige, alle Provincie di Trento e di Bolzano sono già attribuite, anche

legislativamente, dallo stesso Statuto le ma terie di interesse locale, delle quali talune assegnate alla competenza delle Regioni a statuto comune (artt. 5 e 6), appare chiaro come per Miele, La Regione, in Comm. Sist., II voi., Firenze 1950, p. 274); dette norme quindi, come ritenne la stessa Assemblea Costituente, hanno efficacia pur nei confronti delle Regioni a Statuto speciale. Peraltro la XI disp. att, della Costituzione, consente allo Stato, fino a cinque anni dell’entrata in vigore della Costituzione

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 13 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
un’alternanza periodica di presidenti ap partenenti a diverso gruppo linguistico. Per assicurare la migliore tutela del prin cipio di parità tra i gruppi linguistici .locali, l’articolo 47 riconosce una speciale legittima zione a proporre ricorsi avverso atti ammi nistrativi di enti ed organi locali, ritenuti le sivi del principio stesso, ai consiglieri della regione, delle province e - ove si tratti di provvedimenti di comuni siti .in provincia di Bolzano - a consiglieri comunali. Atteso lo speciale

dell’articolo 82 dello Statuto l’in ciso : « Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49 -bis e 73, comma sesto e settimo dello Statuto »; ciò allo scopo di tener conto delle innovazioni apportate dalle norme con tenute nel disegno di legge in materia di im pugnativa di leggi regionali e provinciali le sive del principio di parità tra gli apparte nenti ai divèrsi gruppi linguistici (articolo 26) e di impugnativa delle leggi di bilancio del la regione e della provincia di Bolzano e dei capitoli

di spesa ivi contenuti (articolo 41). Con l’articolo 50 si riformula l’articolo 83 dello Statuto, con una innovazione di note vole rilievo: a completamento della sfera autonomistica della provincia sotto il profilo della tutela costituzionale, viene riconosciuto ai competenti organi delle province stesse il diretto potere di impugnativa delle leggi e degli atti dello Stato davanti alla Corte co stituzionale, che attualmente spetta alla re gione in sostituzione delle province anche nel caso di affermata

degli ordinari ricorsi, si stabilisce al l’ultimo comma dell’articolo 46 che in caso di parità abbia la prevalenza il voto del presi dente, tranne che nelle ipotesi eccezionali previste. Ci si deve riferire al voto del pre sidente della sezione e non al voto del ma gistrato che pro tempore presiede il collegio, appunto perché tale magistrato potrebbe ap partenere a gruppo linguistico diverso dal presidente della sezione in carica, vanificando così il fondamento della disposizione che pre vede

lesione della sfera autono mistica delle province stesse. La norma costituisce applicazione, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano dei princìpi generali che rego lano i giudizi davanti alla Corte costituzio nale da parte dello Stato e, rispettivamente, delle regioni. In sostanza, la nuova formulazione esten de alle province i poteri di impugnativa di retta e di proposizione dei conflitti di attri buzione che l’attuale ordinamento riconosce soltanto alla regione. Il secondo comma

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Libri
Categoria:
Geografia, guide , Linguistica
Anno:
(2008)
Ladinia : sföi culturâl dai Ladins dles Dolomites ; 32. 2008
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Pagina 205 di 392
Luogo: San Martin de Tor
Editore: Ist. Ladin Micurá de Rü
Descrizione fisica: 389 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Lingua: Deutsch; Italienisch; Ladinisch
Commenti: Bauer, Roland: Pavao Tekavcic und das Rätoromanische : Nachruf und Bio-Bibliographie / Roland Bauer, 2008</br> Eichenhofer, Wolfgang: Bemerkungen zu diversen Etymologien im NVRST / Wolfgang Eichenhofer ; 4</br> Goebl, Hans: ALD-II: 5. Arbeitsbericht (2007) / Hans Goebl ; Edgar Haimerl ; Fabio Tosques, 2008</br> Goebl, Hans: ¬Ein¬ ethnopolitisch brisanter Brief des Statistikers Carl von Czoernig an den österreichischen Kultusminister Karl von Stremayr aus dem Jahr 1873 / Hans Goebl, 2008</br> Runggaldier, Jürgen: Arbeitsbericht II des Istitut Ladin Micurà de Rü: lexikographische Projekte, Korrektursystem / Jürgen Runggaldier ; Marco Forni ; Paolo Anvidalfarei, 2008</br> Schürr, Diether: Bösaiers haus : eine literarisch-topographische Recherche zum zweiten Winterlied Oswalds von Wolkenstein / Diether Schürr, 2008</br> Solèr, Clau: Spracherhaltung Rätoromanisch - die Quadratur des Kreises? : sprachliche und außersprachliche Aspekte / Clau Solèr, 2008</br> Toso, Fiorenzo: Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso, 2008</br> Verra, Roland: ¬Die¬ Entwicklung der drei Schulmodelle in Südtirol seit 1945 / Roland Verra, 2008</br> Videsott, Paul: Dolomitenladinische linguistische Bibliographie 2005 - 2006 - 2007 / Paul Videsott, 2008</br> Videsott, Paul: Jan Batista Alton und die Besetzung der romanistischen Lehrkanzel in Innsbruck 1899 : Quellen zur Geschichte der Romanistik an der Alma Mater Oenipontana / Paul Videsott, 2008
Soggetto: g.Ladiner ; f.Zeitschrift<br />g.Ladinisch ; f.Zeitschrift
Segnatura: II Z 1.092/32(2008)
ID interno: 497329
all’Italia nel 1919 insieme all’Alto Adige di lingua tedesca, ma appare oggi amministrativa mente frammentata, con le valli Gardena, Badia e Marebbe in provincia di Bolzano, la val di Fassa in provincia di Trento, e Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia in provincia di Belluno. Al di fuori di quest’area, per la quale i diritti linguistici della popolazione sono san citi da tempo, esiste poi in Provincia di Belluno 46 un’area di dialetto ladino-veneto 46 Il primo studio

critico sull’affermazione di una identità ladina all’esterno del territorio di tradizione tirole se in provincia di Belluno è quello di G oebl 1997. All’area ladina e peri-ladina della provincia di Belluno

11. Conflitti normativi: ladino vs. neo-ladino L’assurdo giuridico che riguarda le comunità tabarchine, correttamente tutelate in base alla legislazione regionale e duramente discriminate in base a quella nazio nale, non è l’unico legato alla sovrapposizione della 482 a forme preesistenti di riconoscimento. Per quanto il testo di legge riporti l’affermazione, in certo qual modo contraddittoria, secondo la quale (art. 18, comma. 1) Nelle regioni a statuto speciale l’applicazione delle

internazionali. Sotto questo aspetto, un esempio vistoso è rappresentato dal panorama della tutela delle comunità ladine: in questo caso infatti l’applicazione della 482 ha sovvertito, attraverso un’estensione considerata indebita dai diretti interessati, il fondamento della tutela dei Ladini come minoranza nazionale, consentendo l’aggregazione sot to il nome “ladino” di comunità che da tale condizione si chiamano esplicitamente fuori. Come è ben noto ai lettori di questa rivista, l’esistenza di una identità

“na zionale” ladina basata anche (ma non solo) sulla specificità linguistica è da tempo un fatto riconosciuto a livello istituzionale malgrado il mantenimento di divisioni amministrative che rendono per certi aspetti difficoltosa l’applicazione della tute la e la stessa percezione del territorio e delle genti che in essa si riconoscono. La minoranza nazionale ladina, riconosciuta e tutelata soprattutto in base ad accordi internazionali con l’Austria coincide infatti con l’area ladinofona passata

4
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 5 di 37
Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
Ari. 19. Le Provincie possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici. Ari. 15. Kella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuo le materne c nelle scuole d’istruzione elementare, posi* elementare, media, classica, scientifica, magistrale, lècni-i ca e artistica è impartito nella lingua ma lenta degli alun ni da docenti per i quali tale lìngua sia ugualmente quel la mal mia. Il provveditore agli sludi di Bolzano deve avere

la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pub blica istruzione sentito il parere del Presidente della Giun ta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma o per la vigilanza alle medesime sono assegnali al Provveditorato agli studi di Bolzano un vicc- provvedilorc, nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni. Il gruppo

linguistico tedesco deve essere rappresen tato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri. Nelle scuole con lingua d'insegnamenlo tedesca è. ob bligatorio l’insegnamento ' della lingua italiana, impartilo da docenti la cui lingua materna sia italiana. Ari. 3 6. I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le at tribuzioni spettanti all’aulorità di pubblica sicurezza, pre viste dalle leggi vigenti, in maleria di industrie pericolose, di mestieri

ai siedaci qua li ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pub blica sicurezza distaccali. Art. 17. Per l'osservanza delle leggi c dei regolamenti regio nali c provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'in tervento e l’assislenzn della polizia dello Stato. TITOLO II. Ougani i jella Regione e delle Provincie Capo I. Organi della Regione. Art. 18. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale c il suo

Presidcnle. Il Consiglio regionale è eletto con sistema propor zionale ed a suffragio universale diretto c segreto, secon do te norme stabilite con legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uni ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a sellerai]; c cinquecento abitanti, calcolali in base alla popolazioni risultante daU’uliimo censimento secondo i dati ufficiai deli”]sLitulo centrale di statistica. Il territorio della Regione è ripartilo nei collegi pro ciuciali

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 83 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
— in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi genera li dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determi nazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d’accordo fra il Governo e il presidente della giunta

. 68 -ter. « Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell’imposta generale sull'entrata relativo al territorio re gionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto

provinciale ». Art. 68 -quater. « L'articolo 119, terzo comma, della Costi tuzione si applica anche alle province auto nome di Trento e di Bolzano ». Art. 40. L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co-

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 6 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati. Art. 17. — Per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali c provin ciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provincia li possono richiedere l’intervento e l’assistenza della polizìa dello Stato. TÌTOLO II Organi della Regione e delle Provincie. CAPO I. — Organi della Regione. Art. 18. — Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta

Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri. Nelle scuole con lingua d’insegnamento tedesca è obbligatorio Finsegnaraen- to della lingua italiana, impartito da! docenti la cui lingua materna sia l’italiana. Art 16. — I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in mate ria di industrie pericolose

-re gi ondlé e il suo Presidente. Art. 19. — li Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge re gionale. D numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall’ultimo censimento secondo i dati ufficiali dello Istituto centrale di statistica. Il territorio della Regione è ripartito nei

collegi provinciali di Trento e Bolzano. Per l’esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non su periore a tre anni Àrt. 20. — I] Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite al la Regione c le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Sta tuto e dalle altre leggi dello Stato. Art. 21. — Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua atti ^vità

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 64 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
o ai funzionari di pubblica sicu rezza distaccati: a/ Art. 17. Per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presi denti delle Ginnte, provinciali possono richiedere l’intervento e l’assistenza della polizia dello Stato. TITOLO II Organi dupla Regione e delle Provincie Capo I. Organi della Regione. Art. 18. Sono organi della Regione : il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente. Art. 19. Il Consiglio regionale è eletto con

sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinque cento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall’ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica. Il territorio della Regione è ripartito nei Collegi provin ciali di Trento e Bolzano. Per l’esercizio del diritto

elettorale attivo può essere sta bilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni. Art. 20. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attri buite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costi tuzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato. Art. 21. ' . I! Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle città di Trento

e di Bolzano. Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presi dente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio ; il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni. Art. 22. T membri del Consiglio regionale rappresentano l’intera Regione. Hon possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. - Art. 23. I consiglieri regionali, prima

di essere ammessi all'eserci zio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione. Art.. 24. II Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i segretari. Il Presidente ed il vice-presidente durano in carica un biennio. Kel primo biennio del funzionamento del Consiglio regio nale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua

8
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 10 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
dell’art. 63 cpv. della Costituzione, quando « il Parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l’ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati », impiegandosi per dette sedute comuni dei due rami del Parlamento, l’aula di Montecitorio. Criteri del genere, se dovessero essere a tal punto determinanti, profondamente umilierebbero la serietà della funzione; non sono stati tuttavia tenuti presenti allorquando si trattò di stabilire la sede del l’attività dell’organo

legislativo regionale e si dispose che la stessa doveva svolgersi in sessioni biennali, tenute alternativamente nelle cit tà di Trento e di Bolzano (art. 21 S. T.-A.A.). Comunque, pur essendo la norma contenuta neH’art. 118 della Costituzione identica a quella espressa nellart. 14 dello Statuto spe ciale, tuttavia il terreno sul quale esse sono chiamate ad operare è diverso, tanto che se si consideri la particolare conformazione della Regione autonoma, composta di due Provincie, nel loro ambito pure

la disposizione di cui all’art. 118, 2° cpv. della Costituzione, senza che si siano resi conto che per effetto della attribuzione, per di visione, delle competenze alla Regione ed alle Provincie, il problema dei rapporti tra i suddetti enti non poteva essere trattato e regolato come quello relativo alle Regioni a statuto normale, ove le Provincie — anche se « enti autonomi nell’ambito dei principii fissati dalle leggi generali della Repubblica» — (art. 128 Cost), non hanno la compe tenza legislativa

ed amministrativa autonoma di cui sono dotate quel le di Trento e di Bolzano. A ciascun ente autonomo è stato, invero, attribuito dallo Statuto Speciale una propria competenza per materia ( 16 ), sulla base di un ( 18 ) Talune delle quali materie, riconosciute dall’art. 117 della Costi tuzione, alla competenza della Regione con autonomia normale, sono state in vece affidate alla competenza delle provincie di Trento e di Bolzano: artt. 11 nn. 2, 4, 6, 10.

9
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 32 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
Atti Parlamentari Camera dei Deput ati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell’imposta generale sull’entrata relativo al territorio re gionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione, di detta quota sarà tenuto conto - in base ai parametri della popolazione

e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di com petenza delle province. La quota sarà stabi lita annualmente d’accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ». Art. QS-quater. « L’articolo 119, terzo comma, della Costi tuzione si applica anche alle province auto nome di Trento e di Bolzano ». Aht. 39. L’articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

, approvalo con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: « Le province hanno competenza legisla tiva, nei limiti stabiliti dalTarlicoIo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ». Art. 40. L’articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « Per far fronte alle esigenze del bilingui smo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 15 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
del- Fart, 14, inteso nel senso della delega, per sistema, delle funzioni am ministrative agli enti locali ( 21 ), invocano una norma che mira a ga rantire alla Provincia ciò che lo Statuto speciale, con altre forme, con altri mezzi e con maggiore intensità già assicura alle Provincie auto nome di Trento e di Bolzano, posto che sostanzialmente le funzioni di interesse locale, ormai appartengono alla competenza delle stesse. ( 21 ) In un recente memoriale inviato dal Partito Popolare Sud-Tirolese

(S.V.P.) al Presidente del Consiglio dei Ministri, sono esposte varie richieste, le quali per ciò che riflette la questione trattata nel testo, al punto IV sono precisate come segue: realizzazione dell’autonomia provinciale integrale, con applicazione, nella misura massima, dell’art. 14 dello Statuto speciale: delega dei poteri regionali alla provincia. (V.: L. Sofisti, in Bolzano Nuova, del 29 agosto 1954). Ed in questo senso infatti venne presentato un progetto di legge regionale, nei seguenti

, dal suo presidente, dall’assessore competente o dagli altri organi provinciali,-secondo le rispettive attribuzioni. Art. 3. — Passano alle dipendenze delle rispettive provincie e diventano uffici, istituti e comitati provinciali: a) Gli ispettorati provinciali dell’agricoltura di Trento e Bolzano; b) Gli ispettorati ripartimentali forestali di Trento e Bolzano; c) Le stazioni sperimentali di S. Michele (prov. di TN.) e Teodone (prov. di BZ.); d) I comitati provinciali della caccia di Trento

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
[ca. 1950]
Statuto Autonomia Regionale Trentino-Alto Adige = Statut der Regionalautonomie Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 23 di 92
Luogo: Bozen
Editore: Casa ed. I.C.A.
Descrizione fisica: 87 S.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. u. ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; f.Quelle
Segnatura: 2.164
ID interno: 132523
Art. 19. 11 Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con la legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall’ultimo cen simento secondo i dati ufficiali dell’ Istituto centrale di statistica. Il territorio della Regione è ripartito nei collegi

provinciali di Trento e Bolzano. Per l’esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un pe riodo ininterrotto non superiore a tre anni. Art. 20. 11 Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato. Art. 21. Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni

biennali tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano. Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presi dente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio, il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni. Art. 22. I membri del Consiglio, regionale rappresentano 1’ intera Regione.

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