Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Autore:
Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo:
Roma
Descrizione fisica:
[28], 40, 63 Bl.
Lingua:
Italienisch
Commenti:
Enth.: T. 1 - 3
Soggetto:
g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura:
III 104.504
ID interno:
168827
fondiari L’impianto e l’ordinamento interno dei libri fon diari, regolati dalla legge ex regime 25 luglio 1871, n. 95, B. L. I. nel nuovo testo portato dal regio de creto 28 marzo 1929, n. 499, sono da effettuarsi con le norme della legge provinciale ex regime 17 marzo 1897, n. 9, B. L. P. in quanto compatibili con il regio de creto 28 marzo 1929, n. 499, e con il nuovo testo suc citato della legge 25 luglio 1871, n. 95, B. L. I. TITOLO XI Libri fondiari N. N. 4 (n. 7) Fino a contrario provvedimento
legislativo della Regione l’impianto, la tenuta e la conservazione dei libri fondiari rimangono affidati ,all ! autorità giudi ziaria, restando immutata, per quanto riguarda l’evi denza castatale, la collaborazione dell’Ufficio tecnico erariale. La Giunta regionale ha facoltà di denunciare all’autorità giudiziaria eventuali deficienze é irrego larità riscontrate nello svolgimento del servizio. La abilitazione alle funzioni di tavolarista è rilasciata pre vio l’esito favorevole di un esame sostenuto
davanti una commissione nominata dal Presidente della Cor te di appello e costituita da un magistrato avente gra- i do di cancelliere di Corte d’appello che la presiede, da una persona designata dalla Giunta regionale e da un cancelliere avente .grado non inferiore al settimo. Previo parere favorevole del presidente della Cor te di Appello di Trento, potrà essere trattenuto in ser rino a contrario provvedimento legislativo della Regione l’impianto, la tenuta e la conservazione dei libri fondiari