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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
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1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 104 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Riferimento 0 Sii articoli dello Statuto Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni 10 speciale A e ruolo speciale B). Ai maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le medesime condizioni di car riera di quelli del ruolo ordinario della provincia al quale apartengono i maestri delle scuole elementari di lingua italiana e i maestri di italiano nelle scuole ele mentari di lingua tedesca. Il numero dei maestri dei due ruoli speciali è deter minato con decreto del Ministro per

. 4 del D. L. C. P. S. 16 maggio 1947, n. 555 ed è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano. Ai maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le mede sime condizioni di carriera di quelli del ruolo ordina rio della Provincia. E’ consentito il trasferimento, a domanda, nel .ruolo ordinario della Provincia di Bol zano o di altra provincia dai detti ruoli speciali e vice versa, ai maestri

9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Ai maestri delle scuole di lingua tedesca è riser vato un numero di posti corrispondenti al numero delle scuole di lingua tedesca istituite e per essi è obbligato- rio il requisito di cui al 1° comma delTart. 15 della legge. E’ consentito il trasferimento dal ruolo ordinario della Provincia al detto ruolo speciale, o viceversa, ai maestri aventi i necessari requisiti secondo le norme che saranno determinate con

la pubblica istru zione di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito 11 parere della Giunta provinciale di Bolzano. Nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo ordinario. In tali variazioni e dèterminazioni è tenuto conto degli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Il numero dei posti di ciascuno dei due ruoli spe ciali deve corrispondere al numero delle scuole istituite a norma delTart

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Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 102 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elementari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante il trasferimento di personale appar tenente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al 3’ comma dell’art. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero della pubblica istruzione, o, fino all’espletamento di questi mediante incarico. I vincitori

economico sarà quello iniziale del gra do VII dell’ordinamento gerarchico. Atr. 52. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzio ne da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano, sono determinati i circoli didattici e le circoscrizioni ispettive aventi giurisdizione nelle scuole elementari della Provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura di posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e la dino

applicazione della legge è consentito conferire l’incarico a persona estranea ai ruoli statali che offra garanzie adeguate di preparazione culturale e professionale. Anche in questo caso, il trattamento economico sarà quello iniziale del grado VII dell’ordinamento ge rarchico. 15 Atr. 52. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano, sono determinati i circoli didattici e le circoscrizioni

dei detti con- Testo proposto dalla Commissione Ossei vazioni lingua italiana se il Provveditore è di lingua tedesca. Si potrà prescindere dal requisito della laurea per i professori che abbiano conseguita l’abilitazione all’in segnamento entro il 1918. In ogni caso il Vice Provveditore deve avere la piena conoscenza dell’altra lingua. L’incarico è affidato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, inteso il Presidente della Giunta Provinciale o il Provveditore, dal quale il Vice

Provveditore dipende. Nel caso che tale funzionario sia di grado inferiore al VII dell’ordinamento gerarchico statale, gli com pete la differenza fra gli assegni del suo grado e quello iniziale del -grado anzidetto. Per la prima applicazione della presente legge è consentito, anche in deroga alle disposizioni del primo comma, conferire l’incarico a persona estranea all’Am- ministrazione dello Stato, che offra garanzia adeguata di preparazione professionale e culturale. In ogni caso, il trattamento

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Giurisprudenza, politica
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1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 125 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
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ID interno: 168827
o referendari e da funzionari ed impiegati nel numero che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte. Per il controllo sugli atti della Provincia di Bol zano, uno dei 1' referendari o referendari è distaccato a Bolzano. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del consigliere sono esercitate dal primo referendario o referendario più anziano e quelle del primo referen dario o referendario dal funzionario di gruppo A più elevato in grado. I provvedimenti di destinazione dei magistrati

Riferimento j articoli «eWo Statuto ; 1 95 I 1 95 Testo governativo TITOLO XVI. Controllo sugli atti della regione e delle provincie Art. 97. Testo del Ministero del tesoro E’ istituita nel capoluogo della Regione una Com missione di controllo nominata con decreto del Presi dente della Repubblica, previa deliberazione del Con siglio dei Ministri su propósta del Presidente del Con siglio, di concerto coi Ministri per l’Interno e per il Tesoro. La Commissione è costituita dal Commissario del

’8°, dell’Amministrazione civile dell’Interno disimpegna le funzioni di segretario. La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Regione. , Art. 98. N. N. Testo proposto dalla Commissione Osservazioni TITOLO XVI. Controllo suglt atti della regione e delle provincie Art. 97. Il controllo di legittimità sugli atti amministra tivi della Regione e delle provincie è esercitato da una Delegazione della Corte dei conti avente sede in Trento costituita da un consigliere, da due primi referendari

alla Delegazione sono adottati dal .Presidente della Corte, udito il Presidente della Giunta Regionale. Art. 98. Sono presentate alla Delegazione, per il controllo, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti, le deliberazioni delle Amministrazioni Regionale e provinciali. La Delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti secondo le norme

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1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 105 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
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Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
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ID interno: 168827
Riferimento **8U articoli dello Statuto Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni 2 87 2 Art. 56. Nel ruolo speciale per le scuole elementari funzio nanti per gli alunni del gruppo linguistico ladino sono iscritti, a domanda, i maestri del ruolo magistrale della provincia di Bolzano, i quali appartengono al gruppo linguistico ladino, preferibilmente della provincia di Bolzano, e abbiano sicura conoscenza dell’italiano e del tedesco. I posti vacanti nel ruolo speciale

di cui al comma precedente, sono conferiti per concorso riservato a co loro che appartengono al gruppo linguistico ladino ed hanno sicura conoscenza della lingua italiana e tede sca. E’ data preferenza agli appartenenti al gruppo lin guistico ladino della provincia di Bolzano. Ai maestri addetti alle scuole di cui al presente articolo, è affidato anche l’insegnamento dell’italiano e del tedesco. II concorso di cui al secondo comma è indetto dal Provveditore agli studi di Bolzano quando ne riscontri

la necessità. Pestano in vigore, nella prima applica zione e in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui all’art. 9 del D. L. C. P. S. 16 mag gio 1947, n. 555. Art. 57. Per la sistemazione in ruolo del personale diret tivo, insegnante, tecnico, di segreteria e subalterno delle scuole e degli istituti pubblici d’istruzione secon daria con insegnamento in lingua tedesca della provin cia di Bolzano, restano in vigore, in quanto compati bili, le disposizioni cotenute nel

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Giurisprudenza, politica
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ID interno: 168827
Riferimento agli articoli dello Statato Testo governativo Testo proposto dalla Commissione gua diversa da quella di insegnamento, è ammessa la dispensa a richiesta del padre o di chi ne fa le veci. dre o di chi ne fa le veci. Nelle scuole secondarie nelle quali sia prescritto lo studio di una lingua straniera, è ammessa la libertà di scelta fra la lingua tedesca e un’altra lingua che vi venga insegnata. Art. 48. Art. 48. 15 84 Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’ar ticolo 15 della

legge, è tenuto conto, nel regime scola stico delle valli ladine, dell’affinità linguistica dell’ita liano e del ladino e dell’interesse prevalente di quelle popolazioni di rendersi padrone della lingua dello Stato e della lingua tedesca parlata nelle valli viciniori. Le norme relative a tale regime sono emanate con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio Regionale. Nelle scuole elementari delle località della Provin cia di Bolzano ove è parlato il ladino, l’insegnamento della lingua

italiana e della lingua tedesca è impartito in modo da consentire alla fine del ciclo uguale grado di conoscenza delle due lingue. I programmi relativi sono emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione sentiti i Consigli comunali delle località interessate e il Consiglio Provinciale di Bolzano. Testo del Ministero della Pubblica Istruzione • Nelle scuole elementari per il gruppo linguistico ladino l’insegnamento, che si avvale del ladino anche come lingua strumentale, sarà impartito in modo

da ' consentire alla fine di un ciclo quinquennale uguale grado di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I programmi relativi sono emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Provin ciale di Bolzano. Art. 49. Art. 49. 84 87 I testi scolastici compilati in lingua non italiana (tedesco o ladino) editi fuori dei confini dello Stato non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Mini stero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano

. Tale autorizzazione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per la durata della edizione. I testi scolastici editi all’estero non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della Pub blica Istruzione, sentito il parere della Giunta Provin ciale dì Bolzano. Tale autorizzazione è concessa per la durata di un triennio, ed è rinnovabile. Osservatici

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^‘ferimento artìcoli <l *llo Sfatato Testo governativo 5^8 83 Art. 6. N. N. 28 49 83 Art. 7. N. N. 28 49 .83 Art. 8! N. N. Testo proposto dalla Commissione giorni dall’insediamento medesimo, salvo che un ter mine diverso sia stabilito nella legge sul funziona mento della Corte. Trascorso detto termine, le comunicazioni fatte dal Commissario del Governo cessano di avere efficacia e il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale può provvedere alla promulgazióne delle leggi cui esse

si riferiscono. Art. 6. Il Consiglio Regionale delibera le impugnative delle leggi e degli atti aventi valore di leggi della Re pubblica, a norma dell’art. 83 dello Statuto, a maggio ranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Art. 7. Qualora il Consiglio Regionale abbia deliberato di promuovore sfi una legge o un atto avente valore di legge della Repubblica l’impugnativa per violazione dello Statuto Regionale, ai sensi dell’art. 83 di questo, dinanzi alla Corte Costituzionele prima dell’emana

zione della legge che ne disciplinerà il funzionamento, il Presidente della Giunta Regionale ne dà comunica zione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Mini stro competente, per il tramite del Commissario del Governo, il quale ne accusa ricevuta. La comunicazione di cui al precedente comma non sospende l’ulteriore corso della legge o dell’atto avente valore di legge della Repubblica. Art. 8. Le impugnative di una legge o di un atto avente valore di legge della Repubblica da parte del Presi

dente della Giunta Regionale, delle quali e stata data comunicazione al Governo a termine dell’articolo pre-* cedente prima dell’insediamento della Corte Costitu zionale, devono essere ritualmente proposte entro 15

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1949/1950
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ID interno: 168827
Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni Art. 99. N. N. Art. 100. N. N. vigenti, al controllo della Corte dei conti. Essa verifica inoltre il rendiconto generale della Regione e delle pro- vincie e ne riferisce al Presidente della Corte. Art. 99. Il Presidente di Sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina razione della Dele gazione. Art. 100. I titoli di pagamento sono vistati dai Primi refe rendari o referendari, che ne dispongono la registra

zione. Gli atti di impegno e gli altri atti sono vistati dal consigliere, che ne dispone la registrazione. I rilievi ufficiosi sono firmati dai Primi referendari o referendari; il rifiuto di registrazione è deciso dal con sigliere, che ne dà comunicazione scritta al componente della Giunta preposto al competente ramo delle Am ministrazioni provinciali. La Giunta regionale o le Giunte provinciali pos sono chiedere che il provvedimento del consigliere sia sottoposto al riesame della Sezione

di controllo della Corte. In tal caso, il consigliere invia l’atto-e i docu menti allegati con una relazione, al Presidente della Corte, che sottopone l’atto all’esame della Sezione di controllo, ove può intervenire un rappresentante del l’Amministrazione regionale o delle Amministrazioni provinciali. La deliberazione.della Sezione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale o, rispettivamente delle Giunte provinciali.' Nel caso di rifiuto-di registrazione, la Giunta regio nale e rispettivamente

le Giunte provinciali possono chiedere che le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla di scussione può intervenire un rapresentante dell’Ammi nistrazione regionale o delle amministrazioni provin ciali.

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ID interno: 168827
» ento ücoli . aiuto 5) 9 Testo governativo Testo proposto dalla Commissione giorni dalTinsediamento medesimo, salvo che un ter mine diverso sia stabilito nella legge sul funzionamen to della Corte. TITOLO II TITOLO II Acque e impianti elettrici Acque e impianti elettrici Art. 9. • Art. 9. 1 , Le legge regionale può disporre che al riconosci mento alla concessione e alla rinnovazione delle deri vazioni di acque pubbliche non previste dagli articoli 9 e 10 della legge, sia provveduto con decreti

del presi dente della giunta Regionale, con l’osservanza del testo unico delle leggi sulle acque 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle altre norme statali vigenti in materia. Le disposizioni del comma precedente non si appli cano nel caso di domande concorrenti quando la trat tazione di una dì esse rientra nella competenza della autorità statale. La legge regionale può disporre, a norma e nei limiti dell’art. 5 dello Statuto, che al riconoscimento alla concessione e alla rinnovazione delle derivazioni

di acque pubbliche non previste dagli articoli 9 e 10 dello Statuto, sia provveduto dall’Amministrazione regionale. Le disposizioni del comma precedente non si appli cano nel caso eli domande concorrenti, quando la trat tazione di una di esse rientra nella competenza della autorità statale. Art. 10. Art. 10. Alla visita di istruttoria sulle domande per con cessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico deve essere invitato il rappresentante della Regione. Copia delle domande di proroga

di qualsiasi ter mine stabilito nei decreti o nei disciplinari riguardanti grandi derivazioni, deve essere trasmessa agli organi competenti della Regione, i quali devono esprimere il loro avviso entro un mese dalla data di ricezione. Alla visita di istruttoria sulle domande per con cessioni di grandi derivazioni idroelettriche deve essere invitato il rappresentante della Regione. Copia delle domande di proroga di qualsiasi ter mine stabilito nei decreti o nei disciplinari riguardanti grandi derivazioni

a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa agli organi competenti della Regione, i quali devono esprimere il loro avviso entro 40 giorni dalla ; data di ricezione. Trascorso infruttuosamente tale ter mine il Ministero può senz’altro provvedere sulle domande. Art. 11. Art. 11. Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla - Giunta Regionale copia

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ID interno: 168827
Riferimento agli articoli dello Statato Testo governativo Testo proposto dalla Commissione TITOLO XVII. TITOLO XVII. Norme sul passaggio degli uffici, dei servizi e del Norme sul passaggio degli uffici, dei servizi e del PERSONALE DELLO STATO ALLA REGIONE 0 ALLE PROVINCIE PERSONALE DELLO STATO ALLA REGIONE 0 ALLE PROVINCIE 4 5 11 12 13 14 Per l’assunzione da parte della Regione e delle provincie dell’esercizio delle podestà previste dal 1° comma deH’art. 13 della legge, il presidente della

Giunta regionale ed i presidenti delle Giunte provin ciali richiederanno alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato il passaggio dei corrispondenti ser vizi. Le modalità del passaggio saranno stabilite con legge della Repubblica. Pino a quando non sarà provveduto ai sensi del comma precedente, gli uffici statali continueranno a disimpegnare le loro funzioni nell’interesse della Re gione e delle provincie. Avvenuto ai sensi del 1° comma, il passaggio alla Regione dèi servizi

dell’Amministrazione dello Stato e nell’attesa che le leggi della Repubblica regolino il passaggio alla Regione di funzioni dello Stato, le Amministrazioni dello Stato potranno comandare pro prio personale presso gli organi della Regione. (Riservato l’esame della questione sul trattamento economico). N. N. Capo 1°. Capo 1°. Norme generali. Norme generali. Art. 104. Art, 104. 5 11 12 13 92 N. N. ' Per l’esercizio delle attività amministrative nelle materie elencate negli art. 4 e 11 dello Statuto, gli organi della

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Riferimento agli articoli dello Statuto Testo governativo 5 Testo del Ministero della Pubblica Istruzione I testi scolastici editi all'estero non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della P. I., sentito il parere della Giunta Provinciale di Bol zano. Tale autorizzazione è concessa per la durata di un triennio, ed è rinnovabile. Per la gestione e la vigilanza dei servizi relativi ai numeri 2 e 3 dell’art. 12 della legge spettano al provve ditore agli studi i medesimi

poteri conferiti a questa autorità nelle altre Provincie del territorio della Re pubblica. N. N. Art. 51. Le funzioni del Vice Provveditore, al quale spetta di coadiuvare il Provveditore agli studi della provin cia di Bolzano, ai sensi del 3° comma dell’art. 15 della legge, sono affidate per incarico del Ministero della pubblica istruzione ad un preside o professore di ruolo Testo proposto dalla Commissione Osserv N. N. Capo 2. Organi Scolastici. Art. 50. Alla gestione dei servizi previsti dal terzo

ratifica dello stesso. Art. 51. Le funzioni del Vice Provveditore ai sensi del ter zo comma dell'art. 15 dello Statuto sono affidate per incarico al Ministro della Pubblica Istruzione, ad un preside o professore di ruolo, munito di laurea, di lin gua tedesca se il Provveditore è di lingua italiana e di

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Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
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Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
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ID interno: 168827
Testo governativo Testo proposto dalla Commissione I provvedimenti di decadenza revoca e dispensa dei conciliatori sono emanati previo parere della Giun ta provinciale competente. I provvedimenti di revoca e di dispensa sono emessi previa istruttoria e contestazione degli adde biti. I conciliatori e i vice conciliatori prestano giura mento davanti al pretore del rispettivo mandamento con la formula prevista daH’ordinamento giudiziario. II Presidente della Giunta regionale comunica al Ministero

di grazia e giustizia, all’inizio di ogni trien nio, l’elenco complèto dei giudici conciliatori e dei vi ce conciliatori in servizio, e all’inizio di ogni anno l’elenco delle variazioni relative. Per i provvedimenti di decadenza, revoca e di spensa dei conciliatori, il Presidente della Giunta re gionale sentirà anche il parere della Giunta provin ciale competente. I provvedimenti di revoca e di dispensa sono emessi previa istruttoria e contestazione degli addebiti. I conciliatori e i vice conciliatori

prestano giu ramento davanti al pretore del rispettivo mandamento con la formula prevista dall’ordinamento giudiziario. II Presidente della Giunta regionale comunica al Ministero di Grazia e Giustizia, all’inizio di ogni tri ennio, l’elenco completo dei giudici conciliatori in ser vizio, e all’inizio di ogni anno, l’elenco delle varia zioni relative. Art. 63. Le funzioni dell’avocatura dello Stato nei riguar di delle amministrazioni statali sono estese all’Ammi nistrazione regionale Trentino-Alto Adige

. Nei confronti della suddetta Amministrazione si applicano le disposizioni del testo unico e del regola mento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e 1612 e sucessive modifica zioni nonché gli articoli 25 e 144 del Codice di proce dura civile. Le disposizioni dei commi, precedenti non si ap plicano nei giudizi in cui sono parte l’Amministra- zione dello Stato e l’Amministrazione regionale, eccet tuato il caso di litisconsdrzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo

, qualora non vi sia conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione, que sta può avvalersi dal patrocinio dell Avvocatura dello Stato. Art. 63. Fino a quando una legge regionale non abbia di versamente disposto, le funzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi dell’Amministrazione statale sono estese aH’Amministrazione regionale Trentino-Alto Adige, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell’art. 14 dello Statuto. Nei confronti della suddetta amminstrazione si applicano

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 89 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
^ferimento Wi articoli “e«o Statuto Testo governativo Testo proposto dalla Commissione i (n. 11 ) Arfc. 21. N: N! Testo dee JvIinistero dell agricoltura e le foreste La potestà della Regione di emanare norme legi slative in materia di caccia, ai sensi dell art. 4, n. 11 'della legge, è esclusa nei seguenti casi: 1) variazione dell’elenco della selvaggina pro tetta e degli animali nocivi ; _ 2) determinazione della zona faunistica delle s) modifica delle circoscrizioni dei Comparti- menti

venatori ; . ' , 4) modalità ed oneri fiscali per il rilascio delle licenze di caccia. , . , . E’ in facoltà della Regione di valersi per le ri cerche scientifiche in materia di pesca è di ripopola mento delle acque interne del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca e degli stabilimenti ittiogenici di Roma e di Brescia. Art, 21. Gli elenchi nazionali della selvaggina protetta e degli animali nocivi sono considerati, agli effetti della potestà legislativa deila Regione a sensi

dell’art. 4 nu mero Il dello Statuto, di interesse nazionale, salva la potestà della Regione di estendere le voci di tali elenchi. * (n. 11) *( 11 . 9) Art. 22. La Regione dovrà uniformare la sua legislazione in materia di caccia alla esigenza di non diminuire in modo alcuno la protezione concessa attualmente alla selvaggina in dipendenza dell’appartenenza del terri torio della Regione alla zona faunistica alpina. N. N. Osservazioni

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Giurisprudenza, politica
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1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
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Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni disciplinari interessanti il territorio della Regione, non ché copia delle autorizzazioni provvisorie all’inizio delle opere nel territorio medesimo. Art. 12. Ai fini dell’applicazione dell’art. 9 dello Statuto la Regione dovrà essere preventivamente sentita anche per la concessione delle autorizzazioni provvisorie di cui all’art. 13 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775. A tale effetto la domanda di autorizzazione prov visoria

viene comunicata alla Regione insieme all’ordi nanza del Genio Civile prevista dal nono comma del l’articolo 7 della legge citata.' La Regione può esprimere il proprio avviso nel termine di un mese da tale comu nicazione, decorso infruttuosamente il quale, il Mini stero può senz’altro provvedere. Art. 13. ' Nelle forniture di energia elettrica previste dallo articolo 10 dello Statuto, la quantità di energia elettri ca, indipendentemente dal luogo dove, secondo la ri chiesta dalla Regione, viene

effettuata la consegna, si intende riferita a misurazione nell’officina di produ zione. Per le opere di allacciamento o derivazione e per il prelievo di energia le spese sono a carico esclusivo della Regione. L’utilizzazione della fornitura da parte della Re gione deve effettuarsi entro tre anni dalla data della richiesta e nel caso di cui al terzo comma dell’art. 10 dello Statuto, dalla data di notifica della decisione del Ministero dei Lavori Pubblici. I

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Giurisprudenza, politica
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1949/1950
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avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pub blici servizi. Può egualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano i requisiti di cui al 2” comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune. Art. 90. Art. 90. 5 (n. 1) 54 La norma dell’art. 54 delta legge è applicabile sol tanto agli enti pubblici locali la cui attività si svolge nella provincia di Bolzano od in entrambe le provinole della Regione. \ ' . ■ •. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel

comma precedente deve adeguarsi,. in quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località. La norma dell’art. 54 dello Statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la.cui attività si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le provincie della Regione. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comune precedente deve adeguarsi, in quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località. Art

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Giurisprudenza, politica
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1949/1950
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irimcnto 1 articoli Sa Sfatato Testo governativo Testo proposto dalla Commissione d) 2 membri rappresentanti dei lavoratori, di cui uno designato dall’Ufficio del Lavoro di Trento e uno da quello di Bolzano. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell’Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta della Regione. La Commissione giudica a maggioranza dei pre senti, con l’intervento di almeno 5 membri. In caso di parità, prevale il voto

del Presidente. La Commissione dura in carica 4 anni. ■ Art. 31. Art. 31. i. 3) N. N. . Alla Commissione di cui al precedente articolo è devoluta la decisione dei ricorsi in materia di commer cio ambulante, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327. Art. 32. Art. 32. ì. 6) 13 La facoltà della Regione di emanare norme giuri diche nella materia mineraria non si riferisce alle mi niere riconosciute di interesse non esclusivamente re gionale. Il riconoscimento dell’importanza del giacimento agli

effetti del comma precedente è fatto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del. Ministro dell’Industria e del Commercio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio Regio nale ed il Consiglio superiore delle miniere. Per i giacimenti minerari che vengono dichiarati di interesse nazionale da una legge generale dello Stato, l’attività amministrativa spetta alla Regione nelle for me e nei limiti stabiliti dalla stessa legge. TITOLO V TITOLO V Comunicazioni

e trasporti. • Comunicazioni e trasporti Art. 33. Art. 33. i. 14) 57 La potestà di emanare norme legislative nelle ma terie previste dall’art. 4, n. 14 della legge non si rife- La potestà di emanare norme legislative nelle ma terie previste dall’art. 4, n. 14, dello Statuto non si Osservazioni

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g) un rappresentante deir Associazione commer cianti; h) un rappresentante dell’ufficio provinciale per il turismo. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta provinciale e dura in carica un anno. Il membro di cui alla lettera c) è designato dal Questore; il membro di cui alla lettera g) è designato dall'organizzazione sindacale locale; il membro di cui alla lettera h) è designato dall’ufficio o ente compe tente. Rimangono in vigore le disposizioni degli ultimi tre capoversi dell’art

. 183 del Regolamento al vigente testo unico della legge di pubblica sicurezza e, nel caso di impedimento di alcuni membri della Commissione, sì osservano le norme di cui al penultimo capoverso dell’art. 141 del Regolamento medesimo. Art, 75. La Commissione provinciale eseminatrice per gli accertamenti delle capacita tecniche delle guide alpine, portatori alpini, corrieri e interpreti di cui agli art. 128 del vigente testo unico della legge di pubblica sicurezza e 263 del relativo Regolamento

, è costituita in ciascuna delle provincie di Trento e Bolzano dai seguenti membri : a) un assessore effettivo della Giunta provin ciale, con funzioni di presidente; b) il capo dell’ufficio provinciale di polizia am ministrativa: c) un funzionario di P. S. ; d) un rappresentante dell’Ufficio provinciale del turismo; e) un rapresentante della Direzione provinciale delle antichità e belle arti e della Sovrintendenza ai monumenti e alle gallerie; f) un rappresentante dell’organizzazione locale dei lavoratori; |

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Riferimento Bgli articoli dello Statuto Testo governativo 75 Art. 39. ' V. N. j Il (n. 6) TITOLO VII Lavori pubblici Art, 40. NN. 5 (n. 3) 6 TITOLO Vili. Credito e assicurazione e previdenza sociale Art, 41. La potestà della Regione prevista all’art. 5, n. 3 della legge non riguarda la materia delle assicurazioni private. Osservazioni Testo proposto dalla Commissione svilupparsi il Commercio estero della Regione, il Go verno sentirà le proposte della Giunta Regionale che all’uopo si consulterà

con gli organi competenti delle due provinoie. Art. 39. L’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con i com petenti organi della Regione, tiene il computo delle valute provenienti dalle esportazioni all’estero, non ché delle valute impiegate per le importazioni dirette o indirette dall’estero nella Regione. La quota dell’eventuale differenza attiva da de stinare a necessità delle importazioni supplementari della Regione', ai sensi deH’art. 75 dello Statuto, è de terminata alla fine di ogni anno dal

Ministero del Commercio con l’Estero, sentita la Regione. TITOLO VII. Lavori pubblici Art. 40. L’approvazione dei piani regolatori è effettuata con legge provinciale. TITOLO VILI. Credito e assicurazione e previdenza sociale Art. 41. La potestà della Regione prevista daH’art. 5, n. 3, dello Statuto non riguarda la materia delle assicura zioni private.

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fondiari L’impianto e l’ordinamento interno dei libri fon diari, regolati dalla legge ex regime 25 luglio 1871, n. 95, B. L. I. nel nuovo testo portato dal regio de creto 28 marzo 1929, n. 499, sono da effettuarsi con le norme della legge provinciale ex regime 17 marzo 1897, n. 9, B. L. P. in quanto compatibili con il regio de creto 28 marzo 1929, n. 499, e con il nuovo testo suc citato della legge 25 luglio 1871, n. 95, B. L. I. TITOLO XI Libri fondiari N. N. 4 (n. 7) Fino a contrario provvedimento

legislativo della Regione l’impianto, la tenuta e la conservazione dei libri fondiari rimangono affidati ,all ! autorità giudi ziaria, restando immutata, per quanto riguarda l’evi denza castatale, la collaborazione dell’Ufficio tecnico erariale. La Giunta regionale ha facoltà di denunciare all’autorità giudiziaria eventuali deficienze é irrego larità riscontrate nello svolgimento del servizio. La abilitazione alle funzioni di tavolarista è rilasciata pre vio l’esito favorevole di un esame sostenuto

davanti una commissione nominata dal Presidente della Cor te di appello e costituita da un magistrato avente gra- i do di cancelliere di Corte d’appello che la presiede, da una persona designata dalla Giunta regionale e da un cancelliere avente .grado non inferiore al settimo. Previo parere favorevole del presidente della Cor te di Appello di Trento, potrà essere trattenuto in ser rino a contrario provvedimento legislativo della Regione l’impianto, la tenuta e la conservazione dei libri fondiari

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Osservaxionì ^ferimento articoli äe «o Statuto Testo governativo Testo proposto dalla Commissione lari, siano collocati in edifìci di proprietà privata, la Regione subentra allo Stato nei rapporti dei rispettivi contratti di locazione. Art. 66. Art. 66. 4 (n. 7 N. N. Le leggi della Regione, non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato, in materia di efficacia dei libri fondiari e dei contratti giudiziari lulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni attual mente

spettanti airAutorità giudiziaria. Art. 67. Art. 67. 1 (n. 7) N. N. Le attribuzioni in materia di tenuta dei libri fon diari, spettanti ai cancellieri degli Uffici tavolari, pas sano ai conservatori dei libri fondiari competenti per territorio secondo la legge regionale. Le domande di iscrizioni tavolari vanno presen tate agli uffici tavolari della Regione. Art. 68. Art. 68. 4 (n. 7) N. N. Le facoltà spettanti al Ministero della Giustizia di concentrare in una.Pretnra i Libri fondiari di comuni

appartenenti alla circoscrizione di altre Preture è tra sferita al Presidente della Regione. Art. 69. Art. 69. 4 (n. 7) N. N. Le domande di iscrizione tavolare presentate agli Uffici tavolari della Regione verranno trasmesse dal Conservatore del Libro Fondiario al Pretore compe tente per territorio ai fini della decisione a norma del R. D. 28 marzo 1929 n. 499. Il Conservatore del libro fondiario dovrà quindi eseguire l’iscrizione iiftonformità alla decisione conte nuta nel decreto del Pretore.

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analoghi e dei Corpi consultivi centrali e peri ferici dello Stato, secondo modalità da considerarsi fra la Giunta Regionale e i singoli Ministeri. In caso di parere chiesto dalla Regione o dalle Pro vincie ai Corpi consultivi statali, alle sedute dei Corpi consultivi stessi interviene un rappresentante della Regione o della Provincia, designato di volta in volta dalla Giunta Regionale o dalla Giunta provinciale. Tale rappresentante non ha diritto di voto. Art. 106. Tutte le attribuzioni conferite

tanti secondo le leggi vigenti. Nelle materie elencate negli articoli 5 e 12 dello Statuto, la sostituzione, nei limiti della potestà ammi nistrativa attribuita alla Regione e alle provincie dal- l’art. 13 dello Statuto, avrà luogo dal momento in cui la singola materia sarà disciplinata con legge regionale o provinciale. Art. 105. Nell’esercizio delle attività amministrative di loro competenza, la Regione e le Provincie possono avva lersi dell’opera degli istituti, stabilimenti, laboratori ed enti

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Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
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Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione devono essere osservate le seguenti norme : 1) entro tre mesi dalla costituzione della giunta regionale gli intendenti di finanza di Trento e di Bol zano rimetteranno al Presidente della Giunta regiona le, ognuno per il territorio di sua competenza: a) un elenco degli immobili che continuano a far parte del demanio pubblico; b) un elenco dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato di cui all’art. 826 comma 2° e 3° Cod. civ

.; _c) un elenco dei beni immobili patrimoniali di sponibili dello Staio situati nelle rispettive provincie. I beni di cui agli elènchi a) e b) sono conservati dallo Stato, fatta eccezione delle foreste, miniere, cave e torbiere di cui alla prima parte dell’art. 58 della legge. I beni destinati al servizio e alla manutenzione delle strade, autostrade, strade ferrate e'acquedotti che non passano a costituire il demanio regionale ai sensi J dell’art. 57 della legge sono considerati pertinenze e continuano a far

parte del demanio pubblico. I beni destinati allo sfruttamento delle foreste di cui all’art. 58 della legge, sono considerati pertinenze e passano al patrimonio indisponibile delle Regione. I beni di pertinenza del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal regio de creto-legge 2 agosto 1943, n. 704, e che ai sensi dello art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 sono entrati a far parte del patrimonio del lo Stato, dovranno essere compresi

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