STATUTO NOME, SEDE E CIRCOSCRIZIONE DELL'ISTITUTO. ART. 1. Con riferimento ai Regi decreti 16 novembre 1924, No. 2338, 31 ottobre 1923, No. 2523, alle leggi 3 aprile 1926, No. 563, e 29 marzo 1928, No. 631, ed in applicazione dei principi sanciti dalla Carta del Lavoro, è costituito l'Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato dell'Alto Adige, con sede a Bolzano. Esso esplica la. sua attività in tutta la zona di giurisdizione della provincia di Bolzano. SCOPI. ART. 2. L'Istituto
ha lo scopo di assistere nel campo tecnico, creditizio e commerciale la produzione, con particolare ri guardo alle industrie minori (piccole industrie e artigianato), e di favorire con ogni mezzo — anche cooperando con gli Istituti a ciò espressamente costituiti — la diffusione dei moderni criteri di organizzazione del lavoro, sia ai fini del l'incremento e della economicità della produzione, sia ai fini della elevazione intellettuale, sociale e tecnica delle classi produttive. Pel raggiungimento delle
sue finalità l'Istituto ha facoltà di partecipare ad enti aventi scopi identici od analoghi. FINANZIAMENTO. ART. 3. L'Istituto provvede alla copertura del proprio bilancio anzitutto mediante contributi fìssi, concessi, con carattere di continuità, dagli enti qui specificati: