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Libri
Categoria:
Economia
Anno:
[ca. 1930]
Statuto
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Pagina 6 di 10
Autore: Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato dell'Alto Adige <Bolzano> / Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato
Luogo: Bolzano
Editore: Mariz
Descrizione fisica: 8 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: k.Ente Nazionale per le piccole industrie e l'artigianato / Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige;s.Satzung
Segnatura: II 96.686
ID interno: 219729
Il Consiglio elegge dal suo seno un Vice-Presidente e due revisori dei conti. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministra zione sono di spettanza del Direttore dell'Istituto. ART. 6. I membri del Consiglio durano in Cjaipc^ tre anni; e pos sono essere rieletti. - j ' /; \ I componenti del Consiglio eletti in'fedirogàzioiié di altri venuti comunque a cessare dalle loro funzioni, restano in ä carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i precedenti. \ ART. 7. II Consiglio tiene

di norma una seduta ordinaria ogni semestre. Si raduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda-, o-dietro domanda di almeno cinque componenti. T Le adunanze sono valide quando vi intervenga più della metà dei componenti. Le .deliberazioni sono prese a maggio ranza assoluta djei presenti; ' in easy -di parità, prevale il volo del Presidente. || j;;ii, 1 ' ' t ' v l'' ,w '<>, it ,. ( J I verbali dèlie sedulc devono essere firmali dal presi dente e dal

segretario del Consiglio di amministrazione. ART. 8. Sono compiti essenziali del Consiglio di amministrazione: a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e pre ventivo dell' Istituto; b) provvedere alle modalità del servizio di cassa; c) deliberare il programma di attività dell' Istituto, dandone comunicazione volta per volta al Ministero, a cui dovrà essere presentata alla fine di ogni anno anche una particolareggiata relazione siili' andamento dell' Istituto; d) fare al Ministero proposte e dare

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Libri
Categoria:
Economia
Anno:
[ca. 1930]
Statuto
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Autore: Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato dell'Alto Adige <Bolzano> / Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato
Luogo: Bolzano
Editore: Mariz
Descrizione fisica: 8 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: k.Ente Nazionale per le piccole industrie e l'artigianato / Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige;s.Satzung
Segnatura: II 96.686
ID interno: 219729
g) provvedere ai contributi a favore dell'Istituto, da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati, e delibe rare la fondazione di borse e di premi per l'incremento delle industrie; h) deliberare le modiiìche allo statuto che si ren dessero necessarie e compilare il regolamento interno; i) adempiere a tutte le funzioni che gli spettano secondo il presente statuto, o a cui fosse chiamato dal Mini stero nell' interesse dell' Istituto. ART. 9. Il Presidente e il Vice-Presidente del

Consiglio di am ministrazione, il Direttore dell' Istituto e due altri membri del Consiglio di Amministrazione nominati dallo stesso, uno fra i rappresentanti della Confederazione generale Fascista dell' Industria Italiana e L'altro fra i rappresentanti della Federazione autonoma degli Artigiani d'Itatia, costituiscono la Giunta del Consiglio, la quale delibera quando siano pre-r senti almeno tre membri. La Giunta si raduna, a seconda del bisogno, su invito del presidente. Alla Giunta sono

particolarmente demandate le funzioni di ordinaria amministrazione, e conseguentemente: a) T esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; b) la sorveglianza sul regolare andamento dell' Isti tuto, la cura della regolare tenuta della contabilità e dell' in ventario dell' Istituto e la regolare vigilanza della buona con servazione del materiale; c) Vistruttoria e la preparazione delle iniziative dell' Istituto, che debbono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio di amministrazione

; d) il controllo delle spese entro il limite del bilancio di previsione approvato; e) le proposte per la nomina e revoca degli impiegati provvisori ; f) l'esecuzione di altri incarichi attinenti all'ordinaria amministrazione, che il Consiglio di amministrazione creda di demandarle espressamente.

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Libri
Categoria:
Economia
Anno:
[ca. 1930]
Statuto
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Pagina 8 di 10
Autore: Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato dell'Alto Adige <Bolzano> / Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato
Luogo: Bolzano
Editore: Mariz
Descrizione fisica: 8 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: k.Ente Nazionale per le piccole industrie e l'artigianato / Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige;s.Satzung
Segnatura: II 96.686
ID interno: 219729
ART. 10. Fuori della propria sede, dovunque l'Istituto eserciti la propria attività ai sensi dell' art. 1 del presente statuto e se ne manifesti il bisogno nell' interesse delle piccole industrie, il Consiglio di amministrazione può nominare membri corrispondenti o Comitati di zona, di non meno di tre e non più di cinque membri, scelti fra le persone di maggior com petenza in materia di piccole industrie. Esso può anche nella propria sede ó fuori di essa, costi tuire Comitati d' esperti

in singole branche delle piccole industrie, scelti fra gli esercenti le industrie stesse, per demandare ad essi lo studio e 1' esame di speciali iniziative. . ART. 11. Gli atti emessi dal Consiglio di amministrazione o dalla Giunta sono validi quando siano firmati dal Presidente o dal Vice-Presidente, insieme al segretario del Consiglio di am ministrazione dell' Istituto. Il Presidente dell' Istituto ha la facoltà di demandare al Direttore dell' Istituto la firma e la spedizione degli atti correnti

. DIREZIONE E PERSONALE. ART. 12. Il Direttore dell' Istituto è equiparato, ad ogni effetto economico e giuridico, ai Direttori dei Regi Istituti Industriali. Alla sua nomina si provvede nel modo stabilito nell' art. 45 del R. decreto 31 ottobre 1923, No. 2523. Salvo le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta, sono affidate al Direttore, coli' approvazione del Presidente, l'immediata direzione didattica e tecnica dell'Isti tuto e la disciplina del personale addetto allo stesso. ART

. 13. La pianta organica ed sii trattamento dell'altro personale addetto all' Istituto sono stabiliti da un apposito regolamento. La spesa del personale non deve mai superare i due quinti dei contributi totali, non compresa la quota corrispondente allo stipendio ed agli aumenti periodici del Direttore. Nel limite indicato può anche essere fissato, a titolo di supplemento, un assegno speciale al Direttore.

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Categoria:
Economia
Anno:
[ca. 1930]
Statuto
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Pagina 5 di 10
Autore: Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato dell'Alto Adige <Bolzano> / Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato
Luogo: Bolzano
Editore: Mariz
Descrizione fisica: 8 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: k.Ente Nazionale per le piccole industrie e l'artigianato / Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige;s.Satzung
Segnatura: II 96.686
ID interno: 219729
1) il Ministero dell'Educazione Nazionale, che provvede sugli stanziamenti del proprio bilancio con una somma an nua corrispondente allo stipendio e agli aumenti periodici del direttore, nonché alla ulteriore quota da assegnarsi a mente dell'art. 45 del R. decreto 31 ottobre 1923, No. 2523; 2) i Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico; 3) la Provincia di Bolzano; 4) il Consiglio Provinciale dell'Economia di Bolzano; 5) altri Enti pubblici e privati, che vogliono attestare la loro

. 5. Il Consiglio di amministrazione si compone di tre dele gati di sciascuno degli enti pubblici che contribuiscono alle spese di mantenimento con uno stanziamento continuativo non inferiore alle Lire 5000.— all'anno, e di un delegato per ciascuno degli enti che vi contribuiscono con una quota continuativa non inferiore alle Lire 1000.— all'anno. Fanno inoltre parte del Consiglio: 1) due delegati della Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana; 2) due delegati della Federazione Fascista Autonoma

degli Artigiani d'Italia; 3) il direttore del Consiglio e dell'Ufficio Provinciale dell'Economia; 4) il Direttore dell'Istituto con voto consultivo. Il Presidente è di nomina prefettizia.

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Categoria:
Economia
Anno:
[ca. 1930]
Statuto
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Pagina 4 di 10
Autore: Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato dell'Alto Adige <Bolzano> / Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato
Luogo: Bolzano
Editore: Mariz
Descrizione fisica: 8 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: k.Ente Nazionale per le piccole industrie e l'artigianato / Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige;s.Satzung
Segnatura: II 96.686
ID interno: 219729
STATUTO NOME, SEDE E CIRCOSCRIZIONE DELL'ISTITUTO. ART. 1. Con riferimento ai Regi decreti 16 novembre 1924, No. 2338, 31 ottobre 1923, No. 2523, alle leggi 3 aprile 1926, No. 563, e 29 marzo 1928, No. 631, ed in applicazione dei principi sanciti dalla Carta del Lavoro, è costituito l'Istituto per le Piccole Industrie e l'Artigianato dell'Alto Adige, con sede a Bolzano. Esso esplica la. sua attività in tutta la zona di giurisdizione della provincia di Bolzano. SCOPI. ART. 2. L'Istituto

ha lo scopo di assistere nel campo tecnico, creditizio e commerciale la produzione, con particolare ri guardo alle industrie minori (piccole industrie e artigianato), e di favorire con ogni mezzo — anche cooperando con gli Istituti a ciò espressamente costituiti — la diffusione dei moderni criteri di organizzazione del lavoro, sia ai fini del l'incremento e della economicità della produzione, sia ai fini della elevazione intellettuale, sociale e tecnica delle classi produttive. Pel raggiungimento delle

sue finalità l'Istituto ha facoltà di partecipare ad enti aventi scopi identici od analoghi. FINANZIAMENTO. ART. 3. L'Istituto provvede alla copertura del proprio bilancio anzitutto mediante contributi fìssi, concessi, con carattere di continuità, dagli enti qui specificati:

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