25 risultati
Ordina per:
Rilevanza
Rilevanza
Anno di pubblicazione ascendente
Anno di pubblicazione discendente
Titolo A - Z
Titolo Z - A
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/168827/168827_45_object_5244500.png
Pagina 45 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Provveditore agli studi ad iscriversi anche alunni appartenenti al gruppo lin guistico italiano e ladino per i quali il padre o chi ne fa le veci ne abbia fatta motivata richiesta. La richie sta deve essere rinnovata ogni singolo anno scolastico. Art, 30. Art. 30. Nelle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di lingua italiana di Bolzano

l’insegnamento del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti di cui sopra, nelle scuole elementari ed in quelle secondarie nelle quali non sia prescritto lo studio anche di un’altra lingua diversa da quella di insegnamento, è ammessa la dispensa a richiesta del padre o di chi ne fa le veci. Nelle scuole italiane della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresìaistituito nell’istituto magistrale di lin gua italiana

di Bolzano e nell’istituto magistrale di lingua tedesca di Merano l’insegnamento facoltativo del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti prevista nel primo comma è ammessa la dispensa a richiesta del padre o di chi ne fa le veci. Nelle scuole secondarie nelle quali sia prescritto lo studio di una lingua stra niera è ammessa la libertà di scelta fra la lingua te desca e un’altra lingua .de U,' /-«?,, Art. 31. Art. 31. Per l’insegnamento nelle scuole elementari di lingua tedesca e per l’insegnamento

nelle scuole ele mentari funzionanti per il gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano, sono istituiti presso il prov veditore agli studi di Bolzano due ruoli speciali di maestri (ruolo speciale A e ruolo speciale B). Ai mae stri iscritti in detti ruoli son fatte le medesime condi zioni di ..carriera di quelli del ruolo ordinario della provincia al quale appartengono i maestri delle scuole elementari di lingua italiana e i maestri di italiano nelle scuole elementari di lingua tedesca. Per

l’insegnamento nelle scuole elementari di lin gua tedesca e per l’insegnamento nelle scuole elemen tari funzionanti per il gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano, sono istituiti presso il Provve ditorato agli studi di Bolzano due ruoli speciali di mae stri (mnlo--specìale',/l—e..mole-speciale- B $. 1 (/Vi maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le medesime condizioni di carriera di quelli del ruolo ordinario dellei.proyinciffl_ •aìter1pi3l1^ppartengong^Mfi-aeS'tri''delle-scuole elemen tari

1
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/168827/168827_7_object_5244462.png
Pagina 7 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
istituti scolastici del gruppo al quale i giovani appartengono. All’alto della iscrizione presso la scuola per frequenza od esa mi il padre o dii ne fa le veci dichiara poi - iscritto quale sia la lingua materna dell'alunno. In mancanza o in caso di contestazione le decisione è presa da una commissione paritetica costituita nel comune, nominata e presieduta dal sindaco. Art. 20. Nelle sèuole di lingua ilaliana della provincia di Bolzano e ne gli istituti magistrali di Trento e di Rovereto è istituito

l’insegnà- mento della lingua ledesca. £ altresì istituito nel l'istillilo magistrale di lingua ilaliana di Bolzano e in quello di lingua tedesca di Merano rinsegnamemfo del ladino. La frequenza agli insegnamenti di cui sopra nelle scuole ele mentari e in quelle secondarie, in cui l’insegnamenlo di una se conda lingua non è previsto dalle vigenti disposizioni, è obbliga toria solo quando il padre o ehi ne fa le veci non ne inchieda la dispensa. Ari. 21. Per rinsegnamenlo nelle scuole elementari

di lingua ledesca e per 'rinsegnamenlo nelle scuole elementari delle valli ladine, so no istituiti presso il provveditore agli studi di Bolzano due ruoli speciali di maestri (ruolo speciale A e ruolo speciale B). Ai mae stri iseriLti in detti ruoli son fatte le medesime condizioni di car riera di quelli del ruolo ordinario della provincia al/q<fale appar tengono i maestri delle scuole elementari di lingua iWInmai e i »mae stri di italiano 'nelle scuole elementari di lingua tedesca. 7 Art.19) E^NDAMBNTI

minata e presieduta dal Sindaco. Per le scuole superiori, medie o speciali, agli api nenti al gruppo etnico ladino, rimane libera la sci tra gli istituti scolastici del gruppo italiano e 1 SCO .' Art.20) EMENDAMENTI INTEGRATIVO E SOPPRESSIVI) 'Nelle scuole di lingua italiana della provincia dj zane e negli istituti magistrali di Trento e di Rov è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di li italiana di Bolzano e in quello di lingua tedesca d rano

, l’insegnamento facoltativo del ladino. La frequenza agii dell'insegnamento di cui al 1° co è obbligatoria solo quando il padre, o chi ne fa le non ne richieda la dispensa.' Art.21) EMENDAMENTO INTEGRATIVO 'Per l’insegnamento nelle scuola elementari di ling desca e per l’insegnamento nelle scuole elementari valli ladine, sono istituiti presso il Provveditore Studi ài Bolzano, due ruoli speciali di maestri (rui speciale A e ruolo speciale B). Ai maestri iscritti detti ruoli son fatte le medesime condizioni

2
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/168827/168827_99_object_5244554.png
Pagina 99 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
definitivo. 2 15 84 Art. 47. Nelle scuole di lingua italiana della Provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di lingua italiana di Bolzano l’insegnamento del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti di cui sopra, nelle scuole elementari ed in quelle secondarie nelle quali non sia prescritto lo studio anche di un’altra lin- Testo proposto dotta Commissione Osservazioni Art

. 46. L’ammissione alle scuole di lingua tedesca è riser vata ai cittadini italiani appartenenti al gruppo lingui stico tedesco. Gli alunni vengono iscritti in base a di chiarazione del padre o di chi ne fa le veci, attestante che la loro lingua materna è la tedesca. In mancanza di tale dichiarazione provvede il Provveditore agli studi, sentito il Vice Provveditore. In caso di dichiarazione contestata da parte del Provveditore decide una Commissione presieduta dal Presidente del Tribunale di Bolzano

o da un giudice da lui designato e composta di quattro membri nomi nati dallo stesso Presidente del Tribunale. Due membri sono designati dai Consiglieri provinciali appartenenti al gruppo linguistico italiano e due sono designati dai Consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco. Il Ministro della Pubblica Istruzióne tenendo conto delle esigenze degli studi e della situazione degli istituti scolastici nella Provincia di Bolzano, può consentire con sua ordinanza che alle scuole medie ed agli istituti

di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica istituiti per gli appartenenti al gruppo lingui stico tedesco si iscrivano anche alunni appartenenti ai gruppi linguistici italiano e ladino per i quali il padre o chi ne fa le veci ne abbia fatta motivata richiesta, l’or dinanza del Ministro della Pubblica Istruzione deter mina le modalità di tale iscrizione. Art. 47. Nelle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della Provincia di Trento

3
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/168827/168827_61_object_5244516.png
Pagina 61 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
LEGGE COSTITUZIONALE 26 Febbraio 1948, n. 5. STATUTO SPECIALE PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria <*. l’art. 116 della Costituzione; Promulga la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948 : TITOLO I Costituzione della Regione « Trentino-Alto Adige » E DELLE PROVINCIE DI TRENTO E DI BOLZANO Capo I. Disposizioni generali. Art. 1. 11 Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Provincie

di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione auto noma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi delia Costituzione e secondo il presente Statuto. La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento. Ferme restando le disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la Regione ba un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Art. 2. Nella Regione

è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e cul turali. Art. 3. La Regione comprende le provincie di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, fienale, Termeno, Ora, Bronzolo, Val- dagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, IL TRENTINO-ALTO ADIGE Trodena, Magre, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla

provincia di Bolzano. ° Cado II. Funzioni della Regione. Art. 4. In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordina mento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi inter nazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fon damentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ba la potestà di emanare nonne legislative sulle seguenti materie : 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali

4
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/168827/168827_51_object_5244506.png
Pagina 51 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
18 Il Commissario del governo provvede in via de finitiva nei casi in cui la legge attribuisce ai provve dimenti del prefetto carattere definitivo. Art. 42. Nelle provincie dì Trento e di Bolzano le commis sioni permanenti di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo., previste dall’art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono nominate, convocate e presiedute dal Commissario del governo. Ne fanno parte, oltre ai membri indicati nell’arti colo 141 del regolamento

* delegato-del-Mffl4atertr-d i eB J 4ì»teyno, i ricorsi contro i provvedimenti emessi dai Presidenti delle Giunte pro vinciali nelle materie previste dal primo comma dei pari. 16. Nei ricorsi di cui al secondo comma il Commis sario del Governo ò tenuto a sentire il parere di una speciale Commissione consultiva, composta di due membri designati' dalla Giunta provinciale di Trento e di due membri designati dalla Giunta provinciale di Bolzano. I provvedimenti del Commissario del Governo previsti dal

presente articolo hanno carattere defi nitivo. i Art. 42. La Commissione tecnica permanente di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 della vigente legge di pubblica sicurezza e all’art. 141 del relativo regolamento, è costituita, in ciascuna delle provincie di Trento e Bolzano, dal rispettivo Presi dente della Giunta provinciale che la presiede e da : a) un assessore effettivo della Giunta provin ciale ; b) il Sindaco del Comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale

5
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/168827/168827_70_object_5244525.png
Pagina 70 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Art. 73. I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale. Per l’approvazione è necessario il voto favorevole della .maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l’approvazione stessa è data dal Ministero dell’interno. Art, 74. Fino a quando gii scambi di prodotti con l’estero sono sog getti

dall’ordinamento giudiziario. L’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall’ordinaménto giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell’autoriz zazione. nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario, prov vede lo stesso Presidente. Rei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori

6
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/168827/168827_64_object_5244519.png
Pagina 64 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinque cento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall’ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica. Il territorio della Regione è ripartito nei Collegi provin ciali di Trento e Bolzano. Per l’esercizio del diritto

e di Bolzano. Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presi dente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio ; il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni. Art. 22. T membri del Consiglio regionale rappresentano l’intera Regione. Hon possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. - Art. 23. I consiglieri regionali, prima

7
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/168827/168827_11_object_5244466.png
Pagina 11 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
missario del governo. Il commissario del governo provvede in via definitiva nei casi in cui la legge attribuisce ai provvedimenti del prefetto carattere definitivo. Art. 31. Nelle provinole di Trento e di Bolzano le commissioni perma- nenli di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, previste dalt’arl. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono nominate dal commissario del governo, che le presiede. Ne fanno parte, oltre ai membri indicati nell’art. Ili del rego lamento di esecuzione

comisBfgTi^reBieiì , Tàl~TJommisaar 10 ael Govèrni o aa un sua d'elégato e co * > V,. grR-'d'fa-fem Mmbri, faùttittftti'a&i uòttsiàir • A&gCommissione provvede» in via definitiva» nei caBi la legge attribuisce ai prowedimenti del Prefetto,et re definitivo»“ Art.3l) MEKD&KENTI MODIFICATIVO E SQPPRESSIVO 'Sella provinole di Trento e di Bolzano le Commissior nenti di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ste dall’art.80 del T.U. delle leggi di Pubblica Sict sono nominate dal Presidente della Giunta

8
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/168827/168827_132_object_5244587.png
Pagina 132 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
e le. provincie di Trento e di Bolzano assu mono le relative potestà amministrative, per effetto del- l’art. 13 dello Statuto dalla decorrenza indicata col pri mo comma dello stesso articolo 108 del presente decreto. Capo 4°. Servizi del Ministero dell’Industria e del Commercio. Art. 111. Le attribuzioni del Ministero dell’Industria e Com mercio sono esercitate, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, dall’Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali a norma e nei limiti dell’art

. 13 dello Statuto. Art. 112. Con decorrenza dal primo giorno del mese succes sivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto, l’Ufficiale distrettuale minerario e gli Uffici provin ciali dell’Industria e del Commercio di Trento e di Bolzano passano alla Regione Trentino-Alto Adige, per l’assunzione, a norma del 1' comma dell’arti colo 13 dello Statuto, delle potestà amministrative spet tanti al Ministero dell’Industria e Commercio e ai suoi organi periferici, nelle materie di cui all’art

13