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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 9 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
ad eccezione dell’emanazione di prov vedimenti legislativi. CAPO II. — Organi della Provincia. Art. 41, — Sono organi della Provincia: li Consiglio provinciale, la Giun ta provinciale e il suo Presidente, Art. 42). — Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Con siglio regionale eletti nella rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ecl elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente e i segretari. In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale

di lingua italiana; nel secondo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenni al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidenté tra quelli àpparfenenti al gruppo di lingua tedesca. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell’art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi lingustici che costituisco no la popolazione della provincia stessa.

' 'Art. 35. — ü Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni - ammini strative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Go verno. Art. 36. —- Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affariytra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione. Art. 37. — Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, Art. 38. — La Giunta regionale

è l’organo esecutivo della Regione Ad essa spettano : ~—i}-Ia deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvale dal Consiglio regionale; 2) l’attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; /'T 3) l’ammi nistrazione del patr imonio d ella Regione nonché il controllo sulla / gestionéT^STmezzo di aziende 'speciali. déT’séfvTzi pubblici regionali di natura ! industriale e commerciale; - ' , 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre

disposizioni; 5) l’adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Con sigilo, da sottoporsi per Ist ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta ‘successiva. Art. 39, — La Giunta regionale deve essere consultata ai Ani della istituzio ne e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti. 4 che interessano in modo particolare la Regione, Art. 40. — Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trat tazione degli affari di propria competenza

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 10 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Art, 44, — La| Giunta provinciale è composta del Presidente, che-la pre siede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. 11 Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire d Presidente in caso di assenza o di impedimento. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. Gli assessori

supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al qua le appartengono i sostituti. Art. 45. — Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le di sposizioni degli articoli 31. 32 e 33. Art. 46. — Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza del la Provincia. Adotta? i provvedimenti contingibili ed ingenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni

regolamenti sulle materie che, secondo l’ordina mento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie; 3) l’attività amministrativa riguardante gli affari d’interesse provinciale; 4) l’amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il control lo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzio ni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli enti o istituti locali

; 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o dà altre leggi della Repubblica o della Regione; 7) l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva!. TITOLO li! Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali. Art. 49. — I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati

di due o più Comuni. Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli af fari Fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bol lettino Ufficiale della Regione. Art, 47. — Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i' regolamenti deliberati dalla Giunta. Art. 48. — Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi appro vate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 15 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto c nelle leggi speciali della Repubblica. * • Art. 85. — I cittadini di lingua tedesca della-provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica ammi nistrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Provincie è degli enti locali può essere usata la lingua tedesca)'. ' ' ' , Gli organi e gli uffici, di cui

TITOLO IX Controllo della Corte costituzionale. Art, 82 — La legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale pei* violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici. 1 L’impugnazione può essere esercitata dal Governo. La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli pro-i vineiali della Regione: la legge provinciale dal Consiglio regionale o daH’altro Consiglio provinciale della Regione

. Art. 83. —*Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica posscrtm essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione dei Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto. Copia dell’atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario dei Governo. TITOLO X è Uso della lingua tedesca e del ladino. Art. 84. — Fermo restando il principio che nella Regióne la/-lingua ufficiale è l’italiano, l’uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito

al comma precedente, usano nella corrispon denza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella; lingua presunta del destinatario. Art. 86. —- Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tede sca, se la legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la dizione. Art. 87. — E’ garantito l’insegnamento del ladino nelle scuole

elementari del le località ove esso è parlato. Le Provincie e i Comuni devono altresì rispettare la toponomastica, la cul tura e Je tradizioni delle popolazioni ladine. TITOLO XI Disposizioni integrative e transitorie. * s Art. 88. — Per le'modificazioni della presente legge si applica il procedi mento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L’iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale,

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 13 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
dalla Giunta regionale ed i rendiconti fi nanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale. Per l’approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l’approvazione stessa è data dal Ministero del- rinterno. ^ Art. 74. — Fino a quando gli scambi di prodotti con l’estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni

fondiarie, nella mi sura necessaria a conseguire! il pareggio dei bilanci. Art. 70. — Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie al raggiungi mento delle finalità ed all’esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tribu tarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel terri torio delle due Provincie. ; Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota

dello Stato, è in facoltà della Regione di auto rizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d’accordo fra il Governo e la Regione. In caso di scambi con l’estero sulla base di contingenti che interessano l’e conomia della Regione, verrà assegnata a questa und quota parte del contin gente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d’accordo fra il Governo e la Regione. Art. 75. — Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella

Regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza, attiva fra le valute provenienti dalle esporta zioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 5 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
legislative, le relative potestà amministrative, che in base all’or dinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamen te dalla Regione e dalla Provincia. ' Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto. Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazióne. In tal caso l’onere delle spese per l’esercizio

uffici. Art., 15. — Nella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole di istruzione elementare, postelementare, media, classica, scien tifica, magistrale, tecnica e artistica è impartito nella lingua materna; degli alun ni da docenti per i quali tale linqua sia ugualmente quella materna. Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca é la sua assegnazione è disposta dal Ministro della pubblica istruzione

; 13) ’ fiere e mercati;/ 14) opere di pronto soccorso per calamità pubbliche. Art. 12. — Le Provincie emanano norm e legislative pulle seguenti materie nei limiti indicati nell’art. 5: 1) polizia locale urbana © rurale; 2) scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; 3) assistenza scolastica. CAPO IV. — Disposizioni comuni alla Bigione ed alle Provincie, Art. 13. — Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme

delie funzioni stesse .resta, a carico dello Stato. ' La delega di funzioni amministrative dello Staio, anche s e conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Re pubblica. s- Art. 14. ■— La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative de cimandole alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali valendosi dei loro uffici. Le Provincie possono delegàre alcune loro funzioni amministrative ai Co muni o ad altri enti locali a avvalersi dei loro

sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. , Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bol zano un vice-provveditore, nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua . materna sia la stessa di quella degli alunni.

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 16 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Art. 89 — Ferma la disposizione contenuta nell’articolo precedente, ie nor me del titolo VI e quelle dell’articolo 10 possono essere modificate cori legge or dinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della, Regione. La disposizione, di cui agli articoli 23 e 43, relativa al cambiamento bien nale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provincia le di Bolzano, può essere modificava con legge dello Stato alle condizioni pre viste! nel comma precedente. Art

attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali n provinciali, si applicano le leggi dello Stato. Art. 93. — Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la eiezione e la convocazione, da parte del Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali. La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto

legislativo, di cui al precedente comma. Art. 94. — I Prefetti delle provincie di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla/ costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali. Art. 95. — Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge. Art. -— La, traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzio nale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (.■'iivu- tino-TiroIerEtschland ») sarà pubblicata nel

primo numero del Bollettino Ufji riale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo delio Staio, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Halb»mi 1” l'atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare, come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1948. DE NICOLA DE GASPEHI IANDESBIBUOTHEK • : Dr. Fr. Tessmann” Bozen

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 2 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
, Cartaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magre, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono ag gregati alla.’ provincia di Bolzano,

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5) (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 11! marzo 1948), IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IANDESBIBLIOTHEK m fr . m sMANir BOZEN ' Visti il primo comma delia XVII disposizione transitoria CfJ|an|L|—1.1 della Costituzione: * Sto.: —- ^3?-, 3 /i LjU della Costituzione; Promulga : la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948: TITOLO 1 Costituzione della

Regione „Trentino-Alto Adige“ e delle Provincie di Trento e Bolzano. CAPO I. - Disposizioni generali. Art. 1. — 11 Trentino-Alto Adige, comprendente il tei-ri torio delle Provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica, Italiana, una e indivisibile, sul la base dei principii della Costituzione e secondo il presente Statuto. La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento. Férme, restando

le disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Art. 2; — Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate, le rispettive caratteristiche etniche e culturali. Art. 3. — La Regione comprende le provinole di Trento e di Bolzano I comuni di Proves, Senale, Termenó, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 4 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
restando l’obbligo dellsf bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; . . :

• 1 - > Art... 8. — La Regione può autorizzare l’apertura e il. trasferimento di spor telli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il para re del Ministro per il tesoro. ' L’autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di a- zicnde, che svolgono operazioni di credito anche in altre Regioni, è data dal Mi- 1 nistro per'il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale. Art. 9. — Per le concessioni di grande derivazione

a scopo idroelettrico e b- relative proroghe di termini, la Regione lia facoltà di presentare le proprie os servazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all’emanazione del parer,' definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso, al Tribunale superiore del le acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a parteci pare con voto consultivo alle riunioni del

Consiglio superiore dei lavori pub blici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma. Art. 10. — Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettico, ac-, cordate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il concessio nario ha l’obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia fino al sei per cento di quella ricavata dalla -portata minima continua, anche se regolata

, -da conse gnarsi airofifìcina di produzione o sulla linea dì trasporto ad alta tensione colle gata con Lofficina stessa nel punto più conveniente alla Regione. Per le concessioni di grande derivazione a story idroelettico, già accordate ■all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle-da ' accordarsi, * conces sionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per Tartigianato locale e per l’agricoltura, una quantità di energia

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Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 6 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati. Art. 17. — Per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali c provin ciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provincia li possono richiedere l’intervento e l’assistenza della polizìa dello Stato. TÌTOLO II Organi della Regione e delle Provincie. CAPO I. — Organi della Regione. Art. 18. — Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta

Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri. Nelle scuole con lingua d’insegnamento tedesca è obbligatorio Finsegnaraen- to della lingua italiana, impartito da! docenti la cui lingua materna sia l’italiana. Art 16. — I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in mate ria di industrie pericolose

-re gi ondlé e il suo Presidente. Art. 19. — li Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge re gionale. D numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall’ultimo censimento secondo i dati ufficiali dello Istituto centrale di statistica. Il territorio della Regione è ripartito nei

collegi provinciali di Trento e Bolzano. Per l’esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non su periore a tre anni Àrt. 20. — I] Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite al la Regione c le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Sta tuto e dalle altre leggi dello Stato. Art. 21. — Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua atti ^vità

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1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 8 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Con lo stesso decreto dì scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggibili al Con siglio regionale. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale e- sercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La Commissione in dice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimen ti di competenza della Giunta regionale

e quelli di carattere improrogabile Que sti ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regio nale, entro un mese dalla su4 convocazione. 11 nuovo Consiglio è convocalo dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni. In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni

di consiglieri regionali fino all’elezione preveduta nel comma prece dente. Art. 28. — Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal pre sente Statuto. * Art, 29. — Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa

particolare interesse, il Consiglio regionale può e- mettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviafi dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono tra smessi in copia al Commissario del Governo. Art. 30. — La Giunta regionale è composta; del Presidente della Giunta re' gionale, che la presiede, e di assessori effettivi e supplenti. Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo séno a scrutinio segreto

ed a maggioranza assoluta! La composizione della] Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglia della Regione. -Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispetti ve attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono j sostituti. Il Consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Pre sidente in caso di sua assenza o di impedimento. Art. 31. — Il Presidente e i membri della

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Pagina 14 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Presidente deila Giunta regionale. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell’autorizzazione, nei casi pre visti dall’ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente. Nei Comuni del territorio della) provincia di Bolzano, per la nomina a con ciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione fe richesta la piena conoscenza delle lingu e italiana e tedesca \ Art, 80. — La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata) dalle Giunte 1 provinciali. Art

TITOLO VII Rappresentanza del Governo nella Regione. Art. 76. —* Il Commissario del Governo nella Regione: 1) coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull’andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l’aniministrazione della giustizia, Ja difesa e le fer rovie; 2) vigila sull’esercizio da. parte della Regione, delle Provincie e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo

Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale; 3) compie gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affida ti dal presejnte Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri orga ni dello Stato. Art. 77. — II Commissario del Governo provvede al mantenimento dell’or dine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l’interno. A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Sta lo, richiedere l’impiego delle altre forze

armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell’art. 2 del testo unico delle leggi di pub blica sicurezza. Restano ferin e le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero del l’interno. TITOLÒ V 111 Organi giurisdizionali. Art. 78. — Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo Fordinaménto che verrà stabilito con legge della Repub blica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal Gapòluogo della Regione* Art

, 79, Alla nomina, alla decadenzav alla revoca, alla dispensa dall’uffi cio dei giudici conciliatori e viceconciliatori provvede il Presidente delia Giun ta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento giudiziario. L’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere pres so gli uffici di conciliazióne è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall’ordinamelnto giudiziario, dal

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Libri
Categoria:
Storia , Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
¬Das¬ Optantendekret : italienischer Originaltext und Übersetzung.- (Unterlagensammlung ; 14)
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Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: 21 Bl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Soggetto: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/14 ; III A-3.683/14
ID interno: 174655
del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione o della domanda» de nunciare alla Prefettura della provincia nella quale si trovano, il loro stato di cittadinanza per adempiere a tutti gli obblighi incombenti agli stranieri presenti in Italia» secondo le leggi» i regolamenti e le ordinante in vigore* Salvo le sanzioni stabilite da altre disposizioni, ì contrav ventori sono puniti con l’arrosto fino a due anni o con 1 ’ama-en- da fino a 1. 150.000» Art, 23 Sono punite con

Art, 21 Gli atti inerenti alle procedure e le concessioni della cittadinanza» ai sensi del presente decreto» sono esenti da qualsiasi lese. Art, 22 Le persone indicate nell*art. 2» die non abbiano fatto 1 a. dichiarazione di revoca dell’opzione e di rinuncia alla citta dinanza germanica prescritta dal medesimo articolo» nonché le persone indicate nell*art. 11 che non abbiano fattola domande^ di riacquisto della cittadinanza italiana e si trovino in Italia» dovranno entro due mesi dalla scadenza

la reclusione fino a tre anni, ove'il'fatto non costituisca reato più grave, le persone previste noi presun te decreto, che, avendo perduto la cittadinanza italiana, dichia rano ad un pubblico ufficiale dì essere cittadini italiani o franno comunque uso di documenti dai quali possano apparire in possesso della cittadinanza italiann. Art. 24 Sono salvi i negozi e gli altri atti giuridici concernenti la liquidazione dei beni ed il trasferimento . in • Germania del. relativo valore posti in essere sia

direttamonte dagli interes sati, sìa a mezzo di enti od organi creati od adibiti al detto^ scopo» in conformità della legge 21. agosto 1939, n* 1241, degli accordi italo^tedeschi del'1939 e degli anni successivi» e delle altre leggi emanato in attuazione degli accordi medesimi» senza che ne possa essere dedotta la mancata pubblicazione come motivo di invalidità. Art, 25 Salva la competenza dell'autorità giudiziaria per i fatti costituenti reato, le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo

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Libri
Categoria:
Storia , Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
¬Das¬ Optantendekret : italienischer Originaltext und Übersetzung.- (Unterlagensammlung ; 14)
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Pagina 10 di 23
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: 21 Bl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Soggetto: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/14 ; III A-3.683/14
ID interno: 174655
Il minore emancipato ù l’inabilitato esercitarlo personal mente le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11} per il minore soggetto a tutela o per l’int-erdotto esse sono esercitate dal tutore. Con lo stesso decreto che pronùncia l’esclusione dal ria cquisto della cittadinanza italiana, a* sensi doli'art. 6, il Ministro per l’interno,, sentito il parere della commissione, può disporre che gli effetti della esclusione si estendano alla moglie e ai figli minori non emancipati. Art

. 18 le disposizioni degli articoli 2 e 11 non si applicano alle persone ivi contemplate che, successivamente all’acquisto della cittadinanza germanica, abbiano acquistato la cittadinanza di un altro Stato» [Tuttavia le disposizioni suindicate si applicano alla donna maritatasi dopo la dichiarazione di opzione, ad uno straniero, se il matrimonio sia sciolto e non ci siano figli viventi* nati da detto matrimonio. Art. 19 Il Prefetto di Bolzano dispones 1) la cancellazione dai registri dello stato civile della

menzione della opzione effettuata nei confronti di coloro che l’abbiano revocata ai sensi dell’art. tj 2) la reiscrizione negli elenchi o nei registri dei cittadini italiani, previa cancellazione della menzione della opzione* nei confronti di coloro che riacquistino la cittadinanza italiana ai sensi del presente decreto} 3) la cancellazione dagli elenchi e dai registri dei citta dini italiani di coloro che perdano la cittadinanza italiana ai sensi del presente decreto. I provvedimenti previsti dal

presente articolo sono adottati entro tre mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di presen tazione della dichiarazione di revoca dell’opzione, del riacquisto e della perdita della cittadinanza italiana. Art. 20 Alle persone che, ai sensi del presente decreta* perdono la cittadinanza italiana o sono escluse dal riacquistarla, non si applicano le disposizioni dell’art. 9 della legge 13 giugno 1912 , a. 555. . ..

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 11 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l’eii- trata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e so no vistate dal Commissario del Governo nella Regione. Art. nO. — Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e pro vinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei testi

italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della lo ro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge. In caso di dubbi l’interpretazione delle norme ha luogo sulla bas e del testo italiano. Copia del Bollettino Ufficiale è inviata al Commissario del Governo.. Art. 51. ■— Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigorq. Art

. 52. — Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i rego lamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Re pubblica. Art. 53, — La legge regionale regola l’esercizio deH’iniziativas .popolare e «1 referendum per le leggi regionali e provinciali. TITOLO IV Enti locali. Art. 54. — Nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza

proporzionale dei groppi linguistici nei ri guardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Art. 55. — Spetta allo Stato la disciplina dell’organizzazione e del funziona mento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del ter ritorio della Regione. » Art. 56. — L’ordinamento del presonale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l’osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti d» una legge regionale!.

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Libri
Categoria:
Storia , Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
¬Das¬ Optantendekret : italienischer Originaltext und Übersetzung.- (Unterlagensammlung ; 14)
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Pagina 9 di 23
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: 21 Bl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Soggetto: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/14 ; III A-3.683/14
ID interno: 174655
Art» 14 Avverso il decreto del Ministro por 1*interno, emanato ai sensi dell’articolo precedente } è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato che» se accoglie il ri corso» pud assegnare al Ministero dell’interno, un nuovo termine per la rinnovazione del provvedimento» Il Consiglio di Stato, ai fini della decisione di tali ricorsi» può conoscere anche delle questioni pregiudiziali o incidentali concernenti lo stato di cittadinanza. Gli effetti della pronuncia sono

regolati dall 1 art. 28».comma secondo, del testo unico 26 giugno 1924* n. 1054. Il riacquisto della cittadinanza italiana importa il diritto di ristabilire la residenza in Italia., Art. 15 Agli effetti dell’applicazione dell’art. 11 la residenza non s’intende stabilita all'estero da coloro che vi si sono recati temporaneamente per ragioni di studio» di/àffari o altre analoghe* ovvero per chiamata alle armi o al servizio obbligatorio del lavoro. Si considerano invece stabiliti all’estero coloro che

vi hanno trasferito la residenza anche solo fittiziamente al fine di conseguire particolari effetti giuridici e coloro che vi hanno avuto un rapporto di impiego di carattere pubblico. Art. 16 Sono in ogni caso escluse dal riacquisto della cittadinanza italiana le persone che trovandosi nelle condizioni previste agli articoli 2 o 11 abbiano presentato la dichiarazione di re voca dell’opzione a norma dell*art. 1, tacendo scientemente di avere ottenuta la naturalizzazione germanica. La esclusione ai sensi

del comma precedente è pronunciata dal Ministro per 1'interno in qualsiasi tempo su parere conforme del Consiglio di Stato. Art. 17 Gli effetti della revoca o della mancata revoca della opzione, per la cittadinanza tedesca a’ sensi dell’art* 1 e quelli della dichiarazione o domanda di riacquisto della cittadinanza italiana a’ sensi degli articoli 2 e 11 si intendono estesi ai figli minori non emancipati sui quali il dichiarante esercita la patria potestà c alla moglie non legalmente separata

semprechè posseggano la cittadinanza rispettivamente del padre e del marito. La disposi»* ziono non sé applica alla moglie che, a* sensi della legge 21 ago sto 1939» n. 1241, e degli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi, abbia esercitato personalmente il»diritto di opzione ; in tal caso la moglie esercita personalmente le fa coltà previste dagli articoli 1, 2 e 11- del presente depreto.

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 12 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
u TITOLO V Demanio e patrimonio della Regione. Art. 57. — Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che ab biano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale. Art. 58. — Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con

i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio in di sponibile della Regione. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione. Nelle,norme di attuazione della presente legge saranno determinate le moda lità perla consegna .da parte dello Stato dei beni suindicati. I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spet tano al patrimonio della Regione. TITOLO

VI Finanza della Regione e delle Provincie. Art. 59. — Sono devoluti a)ila Regione i proventi delle imposte ipotecarie per- cette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. Art. 60. — E’ devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regio ne La percentuale stessa è determinata ogni aimo d’accordo fra il Governo,e il : Presidente della Giunta Regionale. Art. Gl. —- E’ devoluto alla Regione

il provento .dell’imposta governativa ri scossa nella Regione slessa per l’energia e il gds ivi consumati. Art. 62. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esi stenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede al favore della 1 Regione i nov e decimi dell’importo del canone annuale sta bilito a nonna di legge. Art. 63. — La Regione può stabilire un’imposta, in misura non superiore a L. 0.10, per ogni chilovatt-óra di energia elettrica prodotta nella

Regione. Da tale impostai sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l’energia consumata e sdusivamente per i propri servizi. 1 E’ soppressa, nell’ambito del territorio della Regione, bapplicazione dell’ar ticolo 53 del testo delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 diéembrc 1933. n. 1775.

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 3 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
CAPO II. — Funzioni della Regione. , Art. 4. — In armonia con la Costituzione e i principii dell’ordinamento giu ridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociaìi della Repubblici-V la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulla seguenti materie: 1) ordinàffi'éhtQ degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinaménto degli enti para-regionali

; j 3) -circoscrizioni comunali; • 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico del lo Stato; 1 5) viàbilifàV acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; 6) miniere^ comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 7) impianto e tenuta dei libri fondiari; 8) servizi^ntincendi; 9) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopaioligici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali; 10) apicoltura e parchi per la protezione della flora

e della fauna; 11) caccia c pesca; 12) assistenza sanitaria ed ospedaliera; 13) ordinamento dèlie camere di commercio; 14) comunicazioni e trasporti di interesse regionale; . 15) sviluppo della cooperazione e'vigilanza sulle cooperative; 16} contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti compresi nell’ambito del territorio .regionale; 13) turismo e .industrie alberghiere. ; Art. 5. — La Regione, nei limiti de] precedente articolo e dei principi sta

biliti dalle leggi dello Stato; emana norme legislative sulle seguenti materie : 1) ordinamento dei,comuni e delle provincie; 2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) incremento della produzione industriale e delle attività commerciali; 4) ordinamento degli enti di eredito fondiario, di credito agrario, cas se di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale; 5) utilizzazione dellf acque pubbliche; 6) assunzione diretta di servizi di interesse

generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali, 7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria; 8) opere di bonifica. Art. 6..— Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le di sposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti au tonomi o agevolarne la istituzione. Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell’I stituto per

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Libri
Categoria:
Storia , Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
¬Das¬ Optantendekret : italienischer Originaltext und Übersetzung.- (Unterlagensammlung ; 14)
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Pagina 6 di 23
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: 21 Bl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Soggetto: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/14 ; III A-3.683/14
ID interno: 174655
Nelle stesse forme possono essere nominati vicepresidenti e membri supplenti. La commissione, qup.ndo alcuno dei suoi componenti, sebbene convocato, non intervenga e non possa essere sostituito da un supplente, può pronunciarsi qualunque sia il ninnerò degli inten venuti. Art. 7 Il procedimento per la esclusione ai sensi dell*art, 5 è iniziato con la notifica della richiesta di esclusione contenente l’indicazione sommaria dei fatti sui quali essa si fonda. La noti ficazione deve avvenire

, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione alla Prefettura di Bol zano o di arrivo alla stessa, della dichiarazione di cui al l’art. 2. Il termine è prorogato di tre mesi per lo dichiarazioni presentate fuori del territorio della Repubblica. La notifica è disposta dal Prefetto di Bolzano ed è eseguita a mezzo del messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza dell’interessato o nel domicilio eventualmente eletto nella

dichiarazione di cui al l'art.2. Per coloro che non hanno la residenza nel territorio della Repubblica-e non hanno eletto domicìlio nell'atto di dichiara zione, la notificazione è eseguita mediante l’affissione di copia desìi'avviso nell'albo del comune di Bolzano e mediante spedizione di altra copia ài destinatario per mezzo della posta, in piego raccomandato. Per coloro la cui residence non sia nota o che risultino irreperibili, la notificazione è eseguita mediante affissione di copia dell'avviso

nell’albo del comune di Bolzano, La commissione può ordinare la rinnovazione della notifica dell'avviso, che risulti non regolarmente eseguita, entro un nuovo termine da essa stabilito. Art. 8 *rtro sei mesi dalla notifica, dèli'avviso previsto girarti- colo precedente, la'commissione di cui all articol ., ,. parere sull'esclusione dal riacquisto della '* dopo aver sentito l'interessato, se questi ne ha f + se, avvertito, si è presentato nel giorno fissato. Lari onesta di audizione deve essere

presentata non oltre 30 giorni dalia notifica dell'avviso di cui all*art. 7* Nei '• fin che risiedono all’estero il termine anzidetto è di giorni ou. Il termine di cui al prime comma del Presente ^rtioolo pud essere prorogato dal presidente della commissione, . .. masi motivato, una soia volta e per un tempo non superiore ^

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Libri
Categoria:
Storia , Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
¬Das¬ Optantendekret : italienischer Originaltext und Übersetzung.- (Unterlagensammlung ; 14)
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Pagina 8 di 23
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: 21 Bl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Soggetto: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/14 ; III A-3.683/14
ID interno: 174655
Art» 11 italiani Coloro che, essendo cittadini/» hanno in bare alla, leggo 21 agosto 1939» n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, acquistato la cittadinanza germanica c, prima dell’opzione o dopo, si siano stabiliti all'estero, ancor ché successivamente si siano di nuovo trasferiti in Italia, sono ammessi a ohiedere il riacquisto della cittadinanza italiana. Le domande, dirette ad ottenere il riacquisto della citta dinanza italiana, devono contenere

la dichiarazione di revoca dell’opzione e di rinuncia alla cittadinanza germanica e devono essere presentate nelle forme, termini e modi stabiliti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto. Art, 12 All’atto della dichiarazione di cui agli articoli 2 ed 11 l’interessato deve fornire, in apposito modulo, le. indicazioni che gli vengono richieste ai fini dell’applicazione dell’art» 5 e dell’ultimo comma dell’art. 13 . In caso di omessa o falsa indicazione il Ministro per l’in terno procede, a norma dell*art

. 16, senza pregiudizio delle peno eventualmente stabilite dalla legge penale. Art. 13 Sitile domande di cui all’art. 11 provvede il Ministero del l’interno, sentito anche il parere della commissione prevista dall‘art. 6. Il parere contrario al riacquisto della cittadinanza italia na è emesso esaminate le deduzioni che 1'interessato abbia pre sentate nel termine assegnatogli dalla commissione. la commissione deve pronunciare il proprio parere non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda o, nel

caso di cui al comma precedente, dalla scadenza del termino assegnato per la presentazione delle deduzioni. Il provvedimento del Ministro per l'interno, con il quale viene negato il riacquisto della cittadinanza, e emanato previo parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato. Il procedimento per il riacquisto della cittadinanza non è sospeso se pendono davanti all’autorità giudiziaria contestazioni sullo stato di cittadinanza degli interessati. La commissione esprime il suo parere anche

sulle contestazio ni che eventualmente sorgano sulla sussistenza delle condizioni indiente nell'art, 11. In ogni caso sono esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana coloro per i quali ricorrono le condizioni previste dal 1 * art. 5.

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 7 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio : il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclama zione dei risultati delle elezioni.' 1 Art. 22. — I membri del Consiglio regionale rappresentano l’intera Regione Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espres si nell’esercizio delle loro funzioni!. Art. 23. — I consiglieri regionali

, prima di essere ammessi all’esercizio del le laro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di eser citare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Re gione. Ari, 24. — Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice- presidente ed i segretari. ' Il Presidente ed il vice-presidente durano in carica un biennio. Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti

. 26. — Il Presidente ed il vice-presidentè del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti, A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d’urgenza su richie sta di almeno un terzo dei consiglieri. Ove il Presidente od il vice-presidente del Consiglio regionale non provve dano alla con vocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regio * naie è convocato dal Presidente della Giunta regionale

. Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine [»rescritto nel comma prece dente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo, Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell’ar ticolo seguente. Art, 27. — Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti con trari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto

analoghi atti o violazioni. Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Re pubblica. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di

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